Il T.A.R. ricorda che, da un lato, le ordinanze di demolizione sono atti vincolati e, dall’altro lato, esse coinvolgono anche i soggetti non responsabili, ma attuali proprietari dell’opera abusiva. L’estraneità, come noto, può rilevare solo per l’escludere l’acquisizione dell’area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la mera inerzia, anche prolungata, da parte della P.A., nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che è preclusa una valutazione atomistica e parcellizzata degli interventi edilizi abusivi, diretta a dequotarne la gravità e gli effetti sul territorio circostante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050) vieta espressamente la possibilità di fruire delle disposizioni dalla stessa dettate ai fini di sanatoria, stabilendo che gli interventi di cui all’art. 3, co. 1 l.r. cit. non trovano applicazione per gli edifici anche parzialmente abusivi (cfr. art. 3, co. 4, lett. d l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver pregevolmente esaminato la fattispecie della presupposizione e connessione tra atti amministrativi, ha affermato che tale vincolo astringe certamente l’ordinanza di demolizione (atto presupposto) e l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 (atto presupponente).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate deve essere rispettata anche in relazione alla parte sopraelevata che non risulterebbe fronteggiata dall’edificio confinante, più basso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che per pareti finestrate devono intendersi non soltanto quelle munite di vedute, ma più in generale tutte le pareti che presentano aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
La distanza di dieci metri di cui all’art. 9 d.m. 1444/1968 va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, sicché trova applicazione anche tra immobili di altezza differente e a prescindere dall’andamento parallelo delle loro pareti oltre che tra immobili facenti parte dello stesso complesso edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto non derogabile, da parte del Piano casa, la distanza minima fissata dall’art. 9 d.m. 1444/1968 di dieci metri fra pareti finestrate, nemmeno a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1 l.r. Veneto 14/2009 ad opera dell’art. 64 l.r. Veneto 30/2016.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha qualificato come pensilina e non pergotenda una struttura metallica ancorata alla parete e dotata di copertura in materiale trasparente, che si sviluppa in due tratte di metri 2,00 e metri 5,00, con sbalzo di metri 1,60, provvista di meccanismo che consente anche l’uso di una tenda solare motorizzata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la piscina è una struttura di tipo edilizio che può incidere con opere invasive sul sito nel quale è realizzata. La stessa, pertanto, configura una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e d.P.R. 380/2001.
La piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all’uso dell’abitazione e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini, mentre sul piano urbanistico comporta una durevole trasformazione del territorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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