21 Febbraio 2023
In via generale, si rileva l’obbligatorietà del versamento del contributo di costruzione, legata alla natura onerosa del titolo edilizio: e infatti, l’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 riprende quasi letteralmente l’art. 3 della l. n. 10/1977, affermando che “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
Ciò posto, il successivo art. 17 prevede alcune ipotesi di esonero o, comunque, di riduzione del contributo di costruzione, tassative e di stretta interpretazione in quanto derogatorie rispetto alla disciplina generale: in particolare, per il co. 3, alla lett. c), sono esonerati dall’obbligo di versamento del contributo “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché… le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Le fattispecie di esonero contemplate nella lettera sono quindi due: da una parte, le opere di interesse generale realizzate da enti istituzionalmente competenti; dall’altra, le opere di urbanizzazione in attuazione di strumenti urbanistici, realizzate anche dai privati.
In merito alla prima ipotesi (ossia “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”), si rileva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha identificato due requisiti:
- uno oggettivo, ossia la destinazione funzionale dell’opera ad un interesse generale o la sua natura di opera pubblica. Una parte della giurisprudenza, restrittivamente, limita l’esenzione solamente a quelle opere che, per le loro oggettive caratteristiche, sono esclusivamente finalizzate ad un utilizzo a tempo indeterminato dell’intera collettività, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà configurare il presupposto per l’esonero;
- uno soggettivo, tale per cui il soggetto che realizza l’opera deve essere un “ente istituzionalmente competente” in senso stretto ovvero un soggetto anche privato purché l’opera sia realizzata per conto di un ente pubblico; questo si realizza nelle ipotesi in cui il privato opera quale organo indiretto della P.A., come nel caso della concessione o della delega. Al contrario, la natura di ONLUS del privato non può far automaticamente presumere l’esonero dal pagamento, poiché le opere realizzate potrebbero rimanere nella disponibilità del privato, e non essere vincolate alla loro funzione: l’assenza di scopo di lucro, infatti, riguarda solo la funzionalità interna della persona giuridica.
In merito invece alla seconda ipotesi (“le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”), si evidenzia che la giurisprudenza, per concedere l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione, richiede che da una parte, si tratti di opere di urbanizzazione, dall’altra, che esse vengano realizzate in attuazione di strumenti urbanistici. Ciò significa che deve esistere una previsione specifica e puntuale di piano che impone l’opera di urbanizzazione, la cui esecuzione sia consentita anche ai privati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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