20 Febbraio 2024
Nel caso di specie, il privato riteneva di non dover pagare l’indennità per l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004, per un abuso cd. minore commesso nel 1995, in quanto la l. 1497/1939 era abrogata definitivamente nel 2008.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi.
La norma vigente all’epoca dell’abuso commesso è stata riprodotta nel d.lgs. 42/2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi, cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica del nomen iuris (si può istituire un paragone con l’abrogatio sine abolitione di matrice penalistica).
Pertanto, l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art. 167 d.lgs. 42/2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall’art. 15 l. 1497/1939, è dovuta.
Post di Daniele Iselle
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