Il T.A.R. Trento ricorda che per denegare un’autorizzazione unica è necessario motivare in modo stingente le ragioni di interesse pubblico che ostano all’installazione di tale opera di urbanizzazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto giuridico della CILA, dando atto dei due orientamenti in merito.
Secondo un’opzione ermeneutica, l’attività assoggettata a CILA è libera e non è sottoposta a un controllo sistematico. Il Comune conserva il potere di sanzionare l’intervento, una volta realizzato, o perché in assenza di titolo idoneo o perché in difformità rispetto al Piano.
Secondo un altro orientamento, poiché la CILA è divenuta il titolo general-residuale per tutte le opere non soggette a SCIA, PdC o attività edilizia libera, e quindi ad oggi sono ricondotte alla CILA anche opere quantitativamente rilevanti, la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto. Si devono perciò mutuare i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA.
Il Consiglio di Stato ha aderito a questo secondo orientamento.
Sono impugnabili gli atti, variamente adottati dagli Enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di irricevibilità ovvero archiviazione o simili delle CILA che, seppur espressivi di poteri non tipizzati, una volta esercitati devono ritenersi dotati dei caratteri della lesività.
Il Consiglio ha espressamente esteso queste considerazioni anche alle CILA Superbonus.
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, di fronte alla CILA Superbonus (cd. CILAS) presentata dal privato, il Comune si accorgeva di alcune carenze prettamente documentali, in particolare alcune discrasie tra l’elaborato grafico a corredo della CILAS ed il titolo edilizio, anteriore al 1967 ma non rinvenuto dal Comune, per lo più in riduzione rispetto quanto autorizzato (rispetto alle quali il privato sosteneva la conformità dello stato dei luoghi all’attività costruttiva posta in essere originariamente), nonché l’espresso consenso del comproprietario. Per l’effetto, il Comune emanava una comunicazione di inefficacia della CILA Superbonus. Il Consiglio di Stato ha annullato tale atto, perché il Comune avrebbe dovuto invece disporre l’attivazione del generale dovere di soccorso istruttorio contemplato dall’art. 6 l. 241/1990.
Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che, ai fini del rispetto della parità di genere nell’ambito della Giunta comunale (artt. 6, co. 3 e 46, co. 2 TUEL), spetta al Sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di donne, anche esterne al Consiglio per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 47, co. 4 TUEL), motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di adeguamento alla legge; incombe pertanto sul Sindaco l’onere di provare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile.
Ai fini del rispetto della parità di genere la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il Sindaco; ciò a maggior ragione in realtà locali non particolarmente estese, nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione.
Dal punto di vista processuale, lo status della ricorrente di cittadina residente nel Comune e la titolarità del correlativo diritto all’elettorato attivo costituiscono condizioni legittimanti la proposizione del ricorso teso a denunciare l’illegittima compressione del diritto garantito dalla stessa Costituzione alla rappresentanza di genere femminile nella compagine di governo locale e, pertanto, alla verifica di legittimità della composizione della Giunta con riferimento al principio della parità di genere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Liguria ha affermato che l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto, previsto dall’art. 363-bis c.p.c., è applicabile anche al processo amministrativo qualora la questione interpretativa (nella specie, attinente alla spettanza della giurisdizione sulle procedure di conferimento di incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa ai sensi dell’art. 15, co. 7-bis d.lgs. 502/1992, come modificato dall’art. 20 l. 118/2022) risulti necessaria per la definizione del giudizio e sussistano difficoltà interpretative confermate da posizioni contrastanti espresse dal Consiglio di Stato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto, a partire dagli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie una società, in qualità di ausiliaria, vantava il diritto all’esecuzione di un contratto di avvalimento, in forza del quale l’impresa ausiliata assumeva il correlato obbligo del pagamento del corrispettivo commisurato al valore del contratto di appalto pubblico stipulato con la Stazione appaltante. Il TAR Palermo ha affermato il diritto dell’impresa ausiliaria ad accedere - nei limiti di tale esigenza difensiva - agli atti dell’appalto pubblico aventi a oggetto l’esecuzione dei lavori, in vista della eventuale tutela giurisdizionale del vantato credito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la realizzazione di piscine interrate e solarium integrano una trasformazione irreversibile del suolo. Ai fini del caso di specie, il Comune ben ha fatto a ritenere tali opere non compatibili con la destinazione agricola del fondo del privato.
Proseguendo nell’esame della fattispecie concreta, il TAR ha ritenuto che la realizzazione di un sottopasso sotto l’area di sedime richieda opere di urbanizzazione non realizzabili in zona agricola, nonché che il progetto di realizzazione di piazzole e servizi costituisca a tutti gli effetti variante allo strumento urbanistico generale da zona agricola a zona turistico-ricettiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che per la legittima applicazione dell’ampliamento previsto dell’art. 44, c. 5 della l.r. Veneto n. 11/2004 è imprescindibile riscontrare e, quindi, verificare l’effettiva presenza del fabbricato da adibirsi a casa di abitazione, pena l’elusione della ratio della norma che, come noto, mira a salvaguardare le zone agricole dal consumo del suolo e, contemporaneamente, a favorirne lo sviluppo residenziale. Nel caso di specie, il Comune aveva concesso l’ampliamento di un fabbricato che ancora non era stato costruito e che, conseguentemente, non poteva essere considerato né casa di abitazione né edificio da destinarsi a casa di abitazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato la legittimità di una norma del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di un Comune, che non vieta tout court la realizzazione di recinzioni per delimitare la corte rispetto alla proprietà esterna altrui, ma vieta solo il frazionamento interno della corte, lasciando impregiudicata la facoltà di apporre recinzioni sul perimetro esterno a tutela della sicurezza e della proprietà.
Nel caso di specie, alla luce del chiaro divieto di frazionare una corte comune mediante recinzioni interne, il Comune poteva sospendere la SCIA edilizia presentata a tale scopo dal privato, senza poter proporre alcuna misura conformativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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