Nel caso di specie, un Comune negava la sanatoria di una roulotte ancorata al suolo e resa abitabile con tanto di allaccio alle utenze.
Il privato si difendeva affermando che ivi risiedeva anche un minore disabile.
Il TAR Veneto ha affermato che gli effetti riflessi del diniego di sanatoria sulla condizione del minore disabile non possono integrarne una ragione di illegittimità né, a fortiori, esplicare un qualche effetto sanante a fronte della rappresentata situazione di abusività, apprestando l’ordinamento, per la tutela di situazioni e interessi della specie, diversi e specifici rimedi, senza considerare, in concreto, che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi non impedisce al ricorrente di reperire un’altra legittima soluzione abitativa in zona.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato – con laconica motivazione – che la violazione dei termini di conclusione del procedimento non produce effetti sulla legittimità del provvedimento che ne abbia costituito l’esito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che il Comune ha l’obbligo di rispondere all’istanza edilizia presentata dal privato. Nel caso di specie si trattava di una richiesta formulata ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14, a norma del quale “Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3) (…), è consentita l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, individuata a tale scopo dal consiglio comunale, con incrementi fino al 100 per cento del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale”;
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli aspetti inerenti all’esecuzione delle opere di bonifica non possono essere affrontati nel giudizio in cui si discute della fase precedente, relativa all’individuazione formale dei soggetti responsabili della contaminazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che il quadro normativo delineato sia dal Codice civile, sia dal Codice dell’ambiente conduce a riconoscere la possibilità di indirizzare le ordinanze per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244 d.lgs. 152/2006 nei confronti degli amministratori delle società di capitali (il problema non si pone per le società di persone, le quali non hanno personalità giuridica, con la conseguenza che in esse non si verifica il fenomeno della immedesimazione organica).
Va comunque ricordato che la responsabilità dell’amministratore non è una responsabilità “da posizione”, ma deriva dalla condotta, attiva od omissiva, da questi tenuta in concreto, che – per quanto riguarda l’adozione delle ordinanze in parola – deve essere dimostrata in sede amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’ottima ricostruzione dei principi in materia di accertamento, da parte delle PP.AA., della responsabilità della contaminazione delle matrici ambientali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il principio di precauzione (il cui rispetto è imposto dall’art. 174 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità Europea, dall’art. 191 TFUE e dall’art. 3-ter Codice dell’ambiente) configura l’obbligo di comunicazione alle Autorità dell’esistenza di una potenziale contaminazione anche quando si tratti di elementi per i quali non sono ancora stati normativamente fissati dei valori soglia perché, come detto, non si discute di rischi puramente ipotetici e non suffragati da evidenze scientifiche ma di sostanze di cui era nota la probabile pericolosità per l’ambiente e la salute umana.
Più precisamente, in presenza di sostanze “non tabellate” la nota 1 della tabella di cui all’All. 5, Parte IV, Titolo V del Codice dell’ambiente, stabilisce che “in Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di elemento soggettivo nella materia dell’illecito ambientale, è esclusa, per le attività pericolose, la necessità dell’accertamento del dolo e/o della colpa, trattandosi di ipotesi – ammessa – di responsabilità oggettiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche per condotte di inquinamento antecedenti all’introduzione della disciplina delle bonifiche nell’ordinamento giuridico, qualora l’inquinamento permanga al momento dell’adozione dell’ordine di bonifica. Ciò in quanto, l’applicazione delle norme in materia di bonifica anche a fattispecie di contaminazioni storiche non avviene in via retroattiva, sanzionando ora per allora condotte risalenti e lecite al momento della loro commissione, ma pone un attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi, da ritenersi illecita anche se posta in essere in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 22/1997, che per primo ha disciplinato gli obblighi di bonifica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, co. 1 l. 184/1983, cd. legge sulle adozioni, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6 l. cit., non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
La disciplina dichiarata illegittima comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione dal legislatore.
Le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.
Nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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