Lo ius sepulchri

21 Feb 2024
21 Febbraio 2024

Il Tribunale di Ragusa si è allineato alla Corte di cassazione nell’affermare che nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare – tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio – lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l’ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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Ai fini dello ius sepulchri, chi sono i discendenti?

21 Feb 2024
21 Febbraio 2024

Il Tribunale di Ragusa si è allineato alla Corte di cassazione nell’affermare che la famiglia, del fondatore o dei fondatori, è costituita da un nucleo sociale formato da persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi lo stesso cognome, salva l’eventuale contraria volontà dei fondatori stessi, ai quali è riconosciuta la facoltà di ampliare o restringere la sfera dei beneficiari del diritto: così che, ove nessuna diversa volontà sia stata manifestata, in forma espressa o tacita, dai fondatori, deve necessariamente ritenersi che tutti i componenti della famiglia, aventi vincoli di sangue con i fondatori – anche se con diverso cognome – abbiano diritto di essere ospitati nel sepolcro familiare. Della famiglia fanno parte, quindi, anche le figlie femmine coniugate, in quanto aventi lo stesso sangue del fondatore.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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Lo ius sepulchri non si può vendere

21 Feb 2024
21 Febbraio 2024

Il Tribunale di Ragusa ha affermato che l’art. 93, co. 1 d.P.R. 285/1990 (“Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari”) rende nullo l’eventuale atto di vendita (anche se dissimulato in una donazione) dello ius sepulchri.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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Il vincolo cimiteriale

21 Feb 2024
21 Febbraio 2024

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione del vincolo cimiteriale imposto dall’art. 338 r.d. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi sanitarie) e dall’art. 57 d.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Quando il Comune si accorge 40 anni dopo che una licenza edilizia non rispetta il vincolo cimiteriale…

21 Feb 2024
21 Febbraio 2024

Il TAR Veneto ha annullato l’atto del 2014 con cui un Comune annullava in autotutela una licenza edilizia del 1972 ed un certificato di agibilità del 1981, relativi a due capannoni avicoli siti in zona agricola, lunghi all’incirca 130 metri, ricadenti fin dall’inizio all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (capannoni, peraltro, oggetto di un condono del 1996).

Visto il lungo lasso di tempo trascorso, nonché l’assenza di falsità dichiarative negli originari progetti assentiti, il TAR ha inteso tutelare l’affidamento del privato alla conservazione dei propri capannoni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il Consiglio di Stato e il vincolo cimiteriale

21 Feb 2024
21 Febbraio 2024

Una recente sentenza del Consiglio di Stato contiene affermazioni rilevanti in materia di vincolo cimiteriale.

In sintesi, il Consiglio di Stato dice quanto segue.

1) Giova ricordare che il cd. vincolo cimiteriale trova la sua disciplina nel Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265) che, all'articolo 338, vieta di costruire entro un determinato raggio dal perimetro dell'impianto cimiteriale. E' stato evidenziato come la apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo, nonchè l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale.Per tali ragioni, la giurisprudenza, anche recentemente, ha ribadito che tale vincolo di inedificabilità deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo - pertanto - di allocare all'interno della fascia di rispetto edifici destinati alla residenza, nè altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. gennaio 2017, n. 205 ).

2) In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667).

3) Dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, la giurisprudenza amministrativa ha altresì ritenuto che lo stesso precludesse il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l'amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori da esso tutelati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667: il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri).

4) Sulla stessa linea la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione secondo cui gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri (cfr. Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 2009, n. 8626).                 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza CDS 10988 del 2023

Breve nota sulla riduzione dei vincoli cimiteriali

20 Feb 2024
20 Febbraio 2024

In data 15 febbraio 2024 Italiaius ha pubblicato una sentenza del TAR Veneto che accenna al tema della riduzione dei vincoli cimiteriali.

Negli anni scorsi avevamo pubblicato alcuni post nei quali ci chiedevamo (esprimendo dubbi, ma senza arrivare a una risposta precisa) se le riduzioni dei vincoli cimiteriali disposte prima della legge 166 del 2002 (che ha ridisciplinato la materia)  fossero sopravvissute a tale legge, oppure se i  vincoli cimiteriali si fossero riespansi fino a 200 metri dopo l'entrata in vigore della legge.

La sentenza non esamina in modo approfondito la questione, ma, più o meno tra le righe, sembrerebbe avere ricostruito il quadro in questo modo (lo desumo per dare un senso logico a quello che la sentenza dice): 1) le riduzioni dei vincoli cimiteriali sembrerebbero essere rimaste efficaci; 2) in ogni l’art. 338, co. 5 r.d. cit., nel testo novellato nel 2002, consente ancora che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica, ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

P.s. Domani pubblicheremo una sentenza del Consiglio di Stato che, in senso difforme, è contraria alla possibilità di ridurre il vincolo per interessi privati. 

Le Regioni non possono incidere sulla quantificazione della sanzione dovuta in caso di abusi suscettibili di compatibilità paesaggistica

20 Feb 2024
20 Febbraio 2024

L’art. 167, co. 5, III periodo d.lgs. 42/2004 stabilisce che, in caso di abusi edilizi in zona vincolata, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Una legge lombarda stabiliva che detta sanzione amministrativa doveva essere calcolata in ogni caso in misura non inferiore all’80% del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di 500 euro.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa precisazione regionale: le ineludibili esigenze di uniformità di trattamento impediscono al legislatore regionale di intervenire con norme difformi dalle previsioni statali di tutela paesaggistica in senso stretto, come quelle che disciplinano l’inosservanza del regime autorizzatorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Apposizione del vincolo dopo la commissione dell’abuso

20 Feb 2024
20 Febbraio 2024

Il TAR Veneto ricorda che, anche nell’ipotesi di vincolo paesaggistico apposto dopo la realizzazione dell’abuso edilizio, per il provvedimento di condono-sanatoria è necessario richiedere il parere di compatibilità all’Autorità competente.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Sulle motivazioni della Soprintendenza

20 Feb 2024
20 Febbraio 2024

Il TAR Veneto ha ritenuto adeguata la motivazione del parere negativo della Soprintendenza che si sofferma sulle caratteristiche concrete dei luoghi, e sulle ragioni di incompatibilità tra l’abuso e il bene oggetto di vincolo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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