Obbligo per i Comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento del SUAP
Nella l. 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), l’art. 34, rubricato Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, statuisce che, al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal d.P.R. 160/2010, i Comuni provvedono, nel termine di cui all’art. 2, co. 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023 (consultabile al link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-25&atto.codiceRedazionale=23A06468&elenco30giorni=false), a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento del SUAP conformi alle specifiche tecniche previste dall’allegato al medesimo decreto ministeriale succitato ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4, co. 11 d.P.R. 160/2010.
La l. 193/2024 è disponibile al seguente link:
Post di Daniele Iselle
In arrivo una riforma in materia di strutture amovibili?
Nella l. 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), l’art. 26, rubricato Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi, assegna al Governo una delega ad adottare, entro il 18.12.2025, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata. Il comma 2 art. cit. elenca i principi cui il Governo dovrà attenersi.
La legge è disponibile al seguente link:
Post di Daniele Iselle
Impugnazione di atti endoprocedimentali
Il TAR Veneto ha affermato che è sempre possibile impugnare, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, gli atti allo stesso presupposti, onde far valere in via derivata i vizi che il primo eredita dai secondi; l’inammissibilità risulterebbe riscontrata solamente allorché l’atto endoprocedimentale venga impugnato da solo, senza cioè che l’impugnazione venga estesa anche al provvedimento conclusivo del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Termine per l’impugnazione di atti endoprocedimentali
Il TAR Veneto ha affermato che il termine di impugnazione per gli atti endoprocedimentali presupposti decorre dal momento della adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Modificato il regolamento in materia di pareri di precontenzioso dell’ANAC
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato la delibera n. 552 del 06.11.2024 recante modifiche al regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220 d.lgs. 36/2023, adottato con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 267 del 20.06.2023.
Il testo della delibera ANAC n. 522/2024, nonché il testo coordinato del regolamento a seguito delle modifiche, sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.552.2024.
Post di Alberto Antico – avvocato
Aree idonee di diritto all’installazione di impianti fotovoltaici: coordinamento della disciplina nazionale e regionale ante d.lgs. 190/2024
Il TAR Veneto ha affermato che l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale.
Di fronte al virtuale contrasto con la norma regionale per cui, allorché si tratti di impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra, occorre la produzione, da parte dell’istante, degli atti di asservimento di terreni agricoli trascritti nei registri immobiliari, ai sensi dall’art. 4, co. 2 l.r. Veneto 17/2022, il TAR ha chiarito che risulta possibile una lettura integrata della normativa statale e quella regionale tale per cui i criteri introdotti dall’art. 4 l.r. cit. varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale come “aree idonee di diritto”.
Si segnala che la fattispecie esaminata dal TAR era antecedente al d.lgs. 190/2024, che ha riscritto il regime autorizzatorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’asservimento coattivo
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto.
L’asservimento coattivo è la costituzione forzosa di un diritto reale, a favore della collettività, su di un’area privata attraverso la quale viene limitato l’esercizio del diritto di proprietà da parte del suo legittimo proprietario. Tale diritto è frequentemente riferito alla posa in opera di condotte fognarie e di acquedotto e alla loro manutenzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Prima si ottiene il condono, poi ivi si inizia un’attività d’impresa…
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava un diniego di condono, lamentando il comportamento contraddittorio del Comune che, nelle more della pratica, aveva autorizzato l’esercizio di un’attività d’impresa all’interno dell’immobile oggetto di mutamento d’uso e avrebbe sempre incassato la TARI e l’IRAP sul reddito prodotto. Il ricorrente aveva investito nell’attività, ritenendo impossibile che l’istanza di condono potesse essere rigettata, essendo nota la situazione di fatto dei luoghi al Comune, che aveva protratto l’attività istruttoria per sei anni, con numerosi incontri tra i tecnici.
Il TAR Veneto ha discordato.
La premessa per il regolare svolgimento dell’attività imprenditoriale in parola è la disponibilità di un immobile realizzato nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Prestazione a corpo e non a misura nei pubblici appalti
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 59, co. 5-bis d.lgs. 50/2016, cd. secondo codice appalti, secondo cui “per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.
Nei casi in cui il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, la variazione delle lavorazioni non ha riflessi sulla regolamentazione economica, in quanto l’operatore si fa integralmente carico delle migliorie apportate facendole rientrare nel prezzo offerto.
Post di Alberto Antico – avvocato

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