Il TAR Veneto ha affermato che il ricorso per motivi aggiunti può essere proposto anche per far valere in via derivata, avverso i provvedimenti sopravvenuti rispetto a quelli impugnati con il ricorso principale, i motivi sollevati con quest’ultimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda come avviene il riparto di giurisdizione tra il Giudice Amministrativo (G.A.) ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la cd. vicinitas, cioè la situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, appare sufficiente a radicare la legittimazione del confinante; non è necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o no un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; la realizzazione di consistenti interventi che comportano una rilevante e notevole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio deve ritenersi pregiudizievole in re ipsa, in quanto il nocumento è conseguente alla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica, ovvero alla possibile diminuzione di valore dell'immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato impugnava i titoli edilizi con cui il vicino intendeva attuare una ristrutturazione leggera per la realizzazione di nuovi lucernari, la pavimentazione di una terrazza e l’inserimento di una scala in ferro.
Il ricorrente affermava che, se il vicino avesse edificato la nuova opera, sarebbe stato possibile affacciarsi comodamente all’interno del suo giardino, ma anche vivere lo spazio trasformato da lastrico solare a terrazzamento con qualsivoglia attività quotidiana (potendo organizzare, cene, feste eventi) pregiudicando inesorabilmente la tranquillità e la privacy del ricorrente.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile, alla luce delle sopravvenienze in fatto.
Il ricorrente e il vicino controinteressato, dopo l’instaurazione del giudizio amministrativo, avevano concluso una transazione davanti al giudice civile nella quale il secondo accettava l’arretramento del parapetto della terrazza e di porre in essere altri accorgimenti (diverso orientamento delle telecamere), volti ad evitare una violazione della privacy del primo, il tutto in un percorso che vedeva il recupero di una buona convivenza tra le parti, che si obbligavano entrambe al buon governo delle siepi.
Il TAR si è mostrato comunque dubbioso che, anche in assenza della transazione, si potesse ravvisare l’interesse al ricorso, dato che il pregiudizio era solo affermato ma non dimostrato dal ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la validità delle clausole per arbitrato rituale, prima vietate, è stata prevista solo con la l. 205/2000, con portata non retroattiva, pertanto sono nulle le clausole apposte a convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’entrata in vigore di tale legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune rilasci un atto con il quale esprima la sua volontà definitiva in ordine a una condizione ritenuta essenziale ai fini del rilascio del titolo edilizio richiesto del privato, tale atto è autonomamente impugnabile anche prima del provvedimento di diniego che eventualmente concluda il procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda che per agire occorre dimostrare in giudizio sia la legittimazione sia l’interesse al ricorso. Nel caso di specie l’azione è stata dichiarata inammissibile perché promossa da soggetti titolari di licenze taxi provvisorie (rectius: titoli precari e temporanei) e stante il carattere non lesivo della nota comunale impugnata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ricorda che le controversie sulla corretta applicazione “aritmetica” della cd. clausola di revisione prezzi spettano alla giurisdizione ordinaria, salvo che permanga in capo alla S.A. il potere di disporne l’applicazione: in tal caso, infatti, vi è la giurisdizione amministrativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato che nel Comune di Venezia anche le opere edilizie realizzate in epoca anteriore al 1967 necessitavano di titolo edificatorio, in virtù del regolamento edilizio comunale del 12 novembre 1929, che, all’art. 2, prescriveva la preventiva autorizzazione del Podestà per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia nel territorio comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti