Il TAR Veneto ha approvato l’operato di un Comune che, nello svolgere un’attività istruttoria per datare un presunto abuso edilizio, si affidava alla Provincia, che raccoglie ed elabora dati prestando assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, secondo quanto previsto dall’art. 19, co. 1, lett. l TUEL.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che per vantare un diritto al contributo pubblico – nella fattispecie per opere teatrali – occorre dimostrare una posizione di qualificato affidamento che, nel caso di specie, era insussistente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la censura di disparità di trattamento può essere fatta valere solo nel caso di perfetta identità soggettiva e oggettiva delle situazioni poste a raffronto. Infatti, tale vizio postula che la P.A. emani statuizioni tra loro diverse nell’esercizio dello stesso potere, in relazione a fattispecie assolutamente identiche, senza fornire alcuna giustificazione. L’onere di provare l’identità delle situazioni grava sul ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che dalle sentenze contenenti esclusivamente statuizioni in rito ex art. 35, co. 1, lett. c c.p.a. (improcedibilità) non può discendere alcun effetto di giudicato in senso sostanziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto stabilisce che sussiste l’obbligo del Comune di riscontare le diffide provenienti dal privato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida; è invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche col mero richiamo a tali atti. In questo modo, l’Autorità che lo emana fa propri gli esiti dell’istruttoria condotta da altra P.A., ponendoli a fondamento della determinazione adottata. In questi casi, la motivazione può dirsi comunque esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al G.A., ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che gli accordi pubblico-privati, avendo carattere pianificatorio, sfuggono allo schema privatistico di accettazione della proposta tipico della conclusione dei contratti civilistici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, un privato conveniva in sede civile il Comune – in quanto custode delle strade cittadine ex art. 2051 c.c. – per ottenere il ristoro dei danni subiti iure proprio a causa del decesso del loro congiunto, avvenuto a seguito di sinistro stradale: il motociclista era finito con la ruota anteriore in una depressione del manto stradale di circa 8 cm di profondità, perdendo così il controllo del mezzo e impattando con il fianco destro della moto contro un palo della pubblica illuminazione, perdendo la vita in conseguenza dell’urto.
In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda, poiché in sede di CTU emergeva la condotta imprudente del defunto, il quale non aveva rispettato il limite di velocità, né osservato le regole di comune prudenza (stante sia le condizioni metereologiche caratterizzate da forte vento, che l’orario notturno), non facendo neppure uso di un casco conforme alla normativa di sicurezza, il che interrompeva il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
La decisione era confermata dal giudice d’appello, il quale ribadiva che la condotta del defunto aveva interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a ritenere provata una condotta di guida della vittima diligente e prudente.
La Corte di cassazione ha ribaltato questo ragionamento: in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Cosa potrebbero fare i Comuni per tutelarsi da simili richieste risarcitorie? Il pensiero corre ad una polizza assicurativa, ma questo rimedio presenta anche degli svantaggi.
Di norma le polizze RCT prevedono che in caso di sinistro, il Comune dia avviso scritto all’assicurazione, documentando i fatti. L’assicurazione assume di norma la gestione di tutte le vertenze, assumendo le relative responsabilità. Facciamo ora l’esempio che la polizza preveda una franchigia di 1000 euro per sinistro e che venga presentata una richiesta di risarcimento di 900 euro (caso tipico di insidia stradale causata da una buca non visibile sulla strada). In questo caso la compagnia assicurativa non ha alcun interesse a favorire un contenzioso con il cittadino danneggiato, perché il contratto di assicurazione prevede che si assuma le spese di procedimento e di perizia e che anticipi il risarcimento, rivalendosi poi nei confronti del Comune per il rimborso. E se il Comune non ci sta, libera l’assicurazione da ogni responsabilità e si assume l’intero carico sia della procedura che del risarcimento.
Appare quindi di tutta evidenza che il Comune non ha nessuna convenienza a prevedere la franchigia nelle RCT, in quanto deve comunque pagare di tasca propria il risarcimento (e sono i casi più numerosi), deve far perdere tempo prezioso a vigili urbani, ufficio tecnico e affari generali per istruire e definire la pratica e gestire contenziosi con i suoi cittadini il che provoca spesso non poco imbarazzo. Ma c’è di più. Spesso i dipendenti comunali trascurano il fatto che quando si paga un risarcimento dovrebbe attivare un antipatico procedimento di verifica di responsabilità dei dipendenti.
Post di Daniele Iselle
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