Il TAR Veneto ha affermato che il cambio d’uso di un immobile da direzionale a residenziale, non interessando beni strumentali dell’attività d’impresa, non è di competenza del SUAP, bensì dell’Ufficio tecnico comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la precarietà o no di un manufatto e, dunque, il suo regime giuridico dal punto di vista urbanistico non può essere dettata dal tipo di ancoraggio al suolo o dalla natura dei materiali utilizzati, ma dalla destinazione dell’opera.
Ad esempio, l’installazione di un box prefabbricato in zona agricola, mediante semplice appoggio e senza ancoraggio al suolo, non sottrae, di per sé, l’intervento al regime concessorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e.5 d.P.R. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda la natura dell’art. 32, c. 4 del d.lgs. n. 50/2016 sul termine di durata di 180 giorni di validità dell’offerta, rapportandola sia all’eventuale disciplina prevista dal bando di gara sia al comportamento della Stazione Appaltante che, nonostante il decorso del termine, decida ugualmente di disporre l’aggiudicazione della gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 6 l.r. Veneto 8/1991 (Norme per l’istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile), che attribuisce all’approvazione del Piano ambientale, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e dei vincoli approvati; questi ultimi a loro volta, all’interno del perimetro del Parco, sostituiscono le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di coordinamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il deposito effettuato avvalendosi del cd. processo amministrativo telematico (P.A.T.) è possibile fino alle ore 24.00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini ex art. 73, co. 1 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 si considera – ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è quindi tardivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la sussistenza dei presupposti per l’adozione degli ordini istruttori è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (cfr. art. 63, co. 1 c.p.a., secondo cui “fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti”).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha spiegato perché il d.m. 26 marzo 1956, che contiene una “dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’isola di Pellestrina, sita nell’ambito del Comune di Venezia” ai sensi della l. 1497/1939, deve ritenersi tuttora vigente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il procedimento preordinato al rilascio del condono o della sanatoria di abusi edilizi incidenti su aree tutelate, ai sensi dell’art. 32 l. 47/1985, è subordinato al parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo a prescindere dall’epoca della sua introduzione; il previo ottenimento del parere favorevole è necessario anche per opere eseguite prima dell’apposizione del vincolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato, per i procedimenti di condono in area vincolata, la necessità ex art. 32 l. 47/1985 del parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, anche nell’ipotesi in cui il vincolo medesimo sia intervenuto in un momento successivo alla realizzazione dei manufatti abusivi, rilevando allo scopo esclusivamente la data di valutazione della domanda di sanatoria.
Con specifico riferimento al vincolo ferroviario, il parere dell’Autorità preposta dev’essere chiesto anche in caso di ampliamento, oltre che di realizzazione ex novo, di manufatti, ai sensi dell’art. 49 d.P.R. 753/1980.
Nel sistema delineato dagli artt. 31 ss. l. 47/1985, il parere negativo formulato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo ha valore vincolante e preclusivo del procedimento di condono edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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