Il T.A.R. Toscana afferma che le cd. tolleranza di cantiere prevista dall’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001 si applica solo ai parametri urbanistico-edilizi e non a quelli igienico-sanitari. Di conseguenza, essa non si estende alle altezze dei locali che sono inferiori a quelle previste dal dm 5 luglio 1975.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda che i Comuni, anche prima della l. 765/1967 (cd. legge ponte), potevano richiedere l’ottenimento di un titolo edilizio per edificare fuori dal perimetro del centro abitato come, invece, era previsto dalla l. n. 1150/1942. Tuttavia, l’obbligo di munirsi di titolo ante 1967 doveva essere richiesto in maniera chiara ed espressa dalla fonte di grado secondario, perché introduceva, a livello di regolamento comunale, un requisito che non era richiesto dalla legge statale.
Muovendo da tali premesse il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa stabilisce che la cd. denuncia al podestà aveva solo valore di cd. comunicazione interna, ma non richiedeva affatto l’ottenimento di una licenza edilizia, salvo che il RE dell’epoca richiedesse espressamente tale titolo abilitante e/o un’autorizzazione da parte dell’ente locale e/o del Sindaco.
Di conseguenza, nella fattispecie analizzata dal Collegio, per accertare lo stato legittimo dell’immobile, si rispandono gli elementi indiziari previsti dall’art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 relativamente agli immobili “realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato lamentava l’illegittimità di un diniego di permesso di costruire (PdC) nella parte in cui riteneva inidonee e non attuali le relazioni geologiche allegate al progetto, in quanto relative ad altro intervento e risalenti ad almeno dieci anni prima.
Il TAR Veneto ha respinto questo motivo di ricorso.
L’analisi geologica e geotecnica svolta nel 2005 dal tecnico incaricato ed integrata successivamente nel 2009 non può ritenersi idonea ad accertare la stabilità del pendio nel 2020-2021 sia perché risalente nel tempo, sia perché relativa a fabbricati “altri e diversi” da quello che formava oggetto della richiesta di PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il comune di Spinea, con la collaborazione di Kairos, organizza per martedì 25 giugno 2024 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 un webinar sul nuovo decreto “Salva casa” (decreto legge 69/2024, pubblicato in G.u. n. 124 del 29.05.2024, entrato in vigore il 30.05.2024).
Relatori: Prof. Avv. Alessandro Calegari e Avv. Domenico Chinello
Il T.A.R. Veneto ha confermato la legittimità dell’operato del Comune di Spinea che ha classificato come “zone ad urbanizzazione differita”, con una normativa alquanto diversa dalle cd. zone bianche, le aree che avevano perso la loro potenzialità edificatoria stante la decadenza prevista dall’art. 18, comma 7, della l.r. Veneto n. 11/2004.
Tale comma prevede quanto segue: "7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30".
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il privato si veda annullata in sede giurisdizionale l’AUA ottenuta per la costruzione di un impianto fotovoltaico, diviene improcedibile l’impugnazione avverso la delibera regionale che prende atto della decadenza della relativa autorizzazione ex art. 12, co. 3-4 d.lgs. 387/2003.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. g d.lgs. 114/1998 e dell’art. 3, co. 1, lett. g, nn. 1-2 l.r. Veneto 50/2012, si ha un parco commerciale al ricorrere dei seguenti requisiti: a) la pluralità di strutture edilizie; b) la destinazione economica delle stesse; c) l’impatto sul territorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 57, co. 3 l.r. Veneto 45/2017, che assoggetta le aree da destinare all’insediamento di grandi strutture di vendita superiori agli 8.000 mq (ossia il grande centro commerciale e il parco commerciale, come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. g l.r. Veneto 50/2012) alla pianificazione coordinata tra più Comuni, ad eccezione dei casi in cui vi siano pregresse conformazioni urbanistiche alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 29 dicembre 2017.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il vincolo a verde pubblico è un vincolo di carattere conformativo funzionale all’interesse pubblico generale, espressione della potestà conformativa del pianificatore avente validità a tempo indeterminato e non soggetto a decadenza quinquennale, tanto se apposto dalla pianificazione generale, quanto se previsto dagli strumenti urbanistici attuativi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha riconosciuto l’ampia discrezionalità con cui il Comune può imporre un vincolo di ornato, nella specie a tutela della facciata di un edificio del centro storico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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