Il TAR Veneto ha affermato che quando l’opera prevede una diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, bensì una manutenzione straordinaria. Infatti, in materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, la cui mancanza è sanzionata pecuniariamente e non con l’ordine di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto, dopo una pregevole ricostruzione dei corposi avvicendamenti normativi in materia, ha posto i seguenti principi:
a) l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile o giardino condominiale è qualificabile in termini di “innovazione” (art. 1120 c.c.);
b) la decisione di assoggettare il cortile/giardino condominiale a siffatta “innovazione” deve essere assunta, necessariamente, dal Condominio, sia pure con le maggioranze ridotte di cui all’art. 2, co. 1 l. 13/1989;
c) in assenza di siffatta delibera condominiale, ai sensi dell’art. 2, co. 2 l. 13/1989, i condòmini interessati al superamento delle cd. barriere architettoniche sono legittimati esclusivamente ad installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili o a modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha spiegato perché costituisce un mutamento di destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici il fatto che un magazzino interrato autorizzato a servizio del fondo rustico sia stato di fatto (e in difformità all’originario titolo edilizio) utilizzato per ospitare l’impianto di imbottigliamento industriale di olio che il privato acquista da soggetti terzi senza alcuna connessione con il proprio fondo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, nel procedimento volto ad irrogare un’ordinanza di demolizione, il Comune non è tenuto a una confutazione analitica e puntuale delle osservazioni del privato, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere le ragioni per le quali tali osservazioni siano state ritenute inconferenti.
La natura di atto vincolato dell’ordinanza di demolizione postula l’irrilevanza del tempo trascorso tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’emanazione della stessa, ragione sufficiente per escludere, altresì, alcun legittimo affidamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato lamentava il sostanziale aggiramento dell’obbligo sancito dall’art. 7 l. 241/1990, essendogli stata inviata la comunicazione di avvio ben due anni prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Il TAR Veneto ha rigettato la censura.
La natura vincolata del provvedimento rende irrilevante l’eventuale omissione della comunicazione di avvio. Tale vizio non può comunque essere riscontrato in ragione del mero tempo trascorso dal suo invio al privato, trattandosi di circostanza che non incide sugli interessi partecipativi presidiati dalla comunicazione (e che involge, piuttosto, la questione relativa al rispetto dei termini procedimentali, comunque non incidente sulla validità dell’atto).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che il termine di 90 giorni per adempiere, previsto dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 ha natura perentoria, con la conseguenza che:
a) il suo decorso comporta l’automatico trasferimento della proprietà del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale;
b) il provvedimento che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in via automatica – ex lege senza necessità di un formale atto scritto di trasferimento – ha natura meramente dichiarativa (il trasferimento di proprietà si verifica ope legis, automaticamente dopo la scadenza del termine per l’adempimento indicato dalla legge);
c) è irrilevante l’eventuale adempimento tardivo al fine di evitare il trasferimento della proprietà a favore del Comune;
d) è illecita la demolizione posta in essere dal privato successivamente a tale passaggio di proprietà, in quanto il Comune potrebbe decidere di non demolire l’opera, esercitando le prerogative attribuitegli dall’art. 31, co. 5 d.P.R. cit., in base al quale l’opera acquisita è demolita salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici;
e) l’art. 36, co. 1 d.P.R. 380/2001 consente di presentare istanza di sanatoria di conformità “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato impugnava la delibera di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli abusi edilizi accertati e non demoliti.
Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente impugnato la presupposta ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, in quanto la sanzione dell’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale ha presupposti ulteriori rispetto all’ordine di rimozione o demolizione, richiedendosi in particolare l’imputabilità dell’inottemperanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dal Comune determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza. La misura sanzionatoria, nell’ambito delle costruzioni abusive, dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive consegue, in modo automatico, all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto una pregevole ricostruzione della materia.
La legislazione statale antecedente al 1977 – in particolare la legge urbanistica n. 1150/1942, sia nel suo testo originario sia in quello innovato dalla l. 765/1967 – prevedeva che il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori (quest’ultimo a partire dalla disciplina introdotta nel 1967), nonché l’assuntore dei lavori fossero «responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione» (art. 31, co. 3 l. 1150/1942, che diviene comma 12 a seguito delle modifiche apportate dalla legge ponte). A garanzia del rispetto di tale disciplina, il Podestà, prima, e il Sindaco, poi, avevano il compito di vigilare sull’attività edilizia e dovevano ordinare l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultassero necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino (art. 32, co. 2 l. 1150/1942).
Per gli immobili realizzati in Comuni ricadenti in zone sismiche, l’obbligo di una previa autorizzazione edilizia era sancito, in epoca precedente, a livello di fonte primaria dal r.d.l. 640/1935 e dal r.d.l. 2105/1937.
Inoltre, l’obbligo di previa autorizzazione alla costruzione poteva essere disposto dal regolamento edilizio comunale, emanato in esecuzione della potestà regolamentare attribuita ai Comuni nella materia edilizia dai testi unici della legge comunale e provinciale susseguitisi nel tempo, quali il r.d. 5921/1889, il r.d. 269/1908 ed il r.d. 148/1915.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti