Lo ha enunciato il TAR Veneto: a) istanza dei proprietari, corredata del progetto e dello schema di convenzione; b) approvazione del progetto e dello schema di convenzione da parte del Consiglio comunale con apposita delibera; c) nulla osta dell’organo regionale competente; d) stipula della convenzione; e) autorizzazione finale da parte del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, con riferimento ai rapporti tra l’approvazione del piano di lottizzazione (PdL) e la stipula della relativa convenzione, ha affermato che il Comune può rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione); ciò discende dalla natura meramente programmatoria del PdL che è, di per sé, inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate.
Da ciò discende che la sottoscrizione della convenzione urbanistica costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire.
Solo dopo la stipula della convenzione di lottizzazione, infatti, si perfeziona lo strumento urbanistico attuativo e l’area interessata riceve una disciplina urbanistica che consente di procedere all’edificazione, in concorso con la dotazione dell’area delle necessarie opere di urbanizzazione. Pertanto, la stipula della convenzione e la successiva trascrizione a cura del privato sono condizioni di efficacia della delibera di approvazione della lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il ricorrente impugni un PUA non ancora perfezionatosi in ragione della mancata sottoscrizione dello schema di convenzione di lottizzazione, egli non può aver subito alcuna lesione attuale dallo schema di convenzione adottato dal Comune resistente, posto che esso rappresenta una forma di esercizio consensuale del potere destinato a produrre effetti a seguito del completamento del complessivo iter del PUA e che non può prescindere dalla sua sottoscrizione e successiva trascrizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile un ricorso avverso un diniego di PUA, per non aver il ricorrente impugnato la deliberazione di Consiglio Comunale con cui era approvato il secondo P.I. comunale che fa ricadere l’area in questione in zona agricolo-paesaggistica, con sovrapposta fascia di rispetto cimiteriale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le scelte urbanistiche del Comune sono dotate di amplissima discrezionalità amministrativa e possono incidere anche in peius sulle aspettative del privato, salvo che quest’ultimo sia portatore di un interesse qualificato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che i comitati, per poter essere legittimati a ricorrere avanti al Giudice Amministrativo, devono essere, alternativamente, iscritti nell’elenco ministeriale previsto dalla l. n. 349/1986, ovvero autorizzati dal G.A. – a seguito di una valutazione caso per caso – purché perseguano statutariamente e in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità sul territorio interessato dal provvedimento ritenuto lesivo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver annullato un provvedimento per mancata comunicazione di avvio del suo procedimento, ha altresì affermato di non potersi pronunciare sugli ulteriori motivi di impugnazione rivolti contro il contenuto dell’atto, in quanto la decisione giudiziale potrebbe vanificare l’obbligo della P.A. di riattivare il procedimento correttamente, acquisendo e valutando le osservazioni dei privati che erano state originariamente omesse.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che per ricorrere in giudizio bisogna ivi dimostrare (se si è terzi) di possedere il requisito della vicinitas; altrimenti, il ricorso verrà dichiarato inammissibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto chiarisce che, nell’ipotesi di configurazione “a schiera” dei fabbricati, la tendenza alla condominialità è minima, eventualmente limitata ai rapporti tra i singoli condomini-abitanti per le parti effettivamente comuni. Inoltre, un eventuale diritto a non modificare l’assetto architettonico del complesso dovrebbe essere previsto quantomeno in via contrattuale.
Il Giudice evidenzia inoltre la differenza della cd. unità di testa rispetto alle altre, in particolare ai sensi del (ora non più vigente) art. 2, co. 4 l. R.V. n. 14/2009 (cd. Piano Casa).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto si esprime sulla sent. n. 28972/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione evidenziando, seppur solamente in via incidentale, che l’attribuzione di un “uso perpetuo esclusivo” di un bene ad un soggetto può integrare il trasferimento della sua proprietà esclusiva, se ciò è espressione della volontà delle parti come interpretata secondo i normali criteri ermeneutici. Ciò che la sentenza civile esclude nettamente, al contrario, è che l’uso esclusivo costituisca un diritto reale a sé stante (il che sarebbe in contrasto con il principio di tipicità).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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