11 Luglio 2019
L'articolo 31 della L. 1150/1942 stabiliva che: "Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del Comune".
La legge 765/1967 (nota come "legge ponte") ha esteso la necessità della licenza edilizia a tutto il territorio comunale e non solo all'interno dei centri abitati.
Una sentenza del TAR Veneto aiuta a capire come si fa a stabilire se un edificio anteriore al 1967 sia stato realizzato fuori dal centro abitato e chi deve provarlo: la questione è importante per capire se, in mancanza di un titolo, l'immobile sia da considerare abusivo.
Vanno tenute presenti due questioni collegate: 1) in alcuni comuni la necessità di munirsi di un titolo edilizio anche fuori dal centro abitato risale a prima del 1967, in forza dei regolamenti comunali dell'epoca; 2) nessuno (che io sappia) ha ancora affrontato un'altra questione molto particolare: cosa succede se, prima del 1967, fuori dal centro abitato, in un comune nel quale non serviva alcun titolo edilizio in quell'area, per qualche ragione (che adesso magari non comprendiamo) sia stato ugualmente chiesto e ottenuto un titolo edilizio e poi l'edificio sia stato realizzato in modo difforme dal titolo? E' un abuso o no?
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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