Il Consiglio di Stato ha ricordato che un presupposto essenziale per il vittorioso esperimento dell’azione aquiliana (risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.) è l’antigiuridicità del provvedimento amministrativo: se quest’ultimo è legittimo, l’azione è infondata.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda che, in seguito alla sentenza pronunciata della Corte di giustizia dell'Unione Europea, decima Sezione, 5 settembre 2019, nella causa C-333/18, il Collegio deve esaminare sia il ricorso principale sia quello incidentale escludente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda che le controversie in materia di atti di macro-organizzazione e micro-organizzazione spettano, rispettivamente, alla giurisdizione amministrativa ed a quella ordinaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda quando sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. a scapito di quella del G.A. in materia di opere edili che possono incidere sul regime delle acque pubbliche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato sosteneva che la mancata formazione del programma pluriennale di attuazione del piano di zona relativo alle aree incluse in un P.E.E.P. avrebbe precluso l’emanazione dei provvedimenti di esproprio, per assenza di un atto presupposto.
Il TAR Veneto ha invece affermato che la mancanza del programma pluriennale di attuazione non si configura come limite al corretto esercizio della procedura espropriativa delle aree comprese nei piani approvati, bensì soltanto come impedimento alla cessione delle aree in regime di proprietà, dovendo la loro utilizzazione avvenire esclusivamente in regime di superficie (cfr. art. 38, co. 4 l. 865/1971).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che l’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, qual è il P.E.E.P. ha, per un verso, effetto legale di dichiarazione di pubblica utilità, d’indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare e, per altro verso, l’effetto di delimitare il potere espropriativo entro il termine di durata del piano stesso.
In particolare, poiché il P.E.E.P. ha efficacia ex lege per 18 anni (art. 9 l. 167/1962; art. 38 l. 865/1971; art. 51 l. 457/1978), il decreto di esproprio che sia emesso entro tale lasso temporale è pleno jure tempestivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto evidenzia che per ritenere configurato, in sede espropriativa, un accordo di cessione bonaria, devono necessariamente sussistere contemporaneamente tre requisiti: deve essere stata instaurata una procedura di esproprio (con dichiarazione di pubblica utilità efficace); deve essere stato aperto il subprocedimento di calcolo dell’indennità; il prezzo di trasferimento volontario è correlato ai parametri di legge.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, secondo un generale canone ermeneutico, nel caso di contrasto tra parola e numero, deve ritenersi prevalente la prima sul secondo, in quanto maggiormente esplicativa del pensiero del proferente.
Nel caso di specie, una delibera di Consiglio comunale di adozione di un P.E.E.P., nel stabilire la durata dell’efficacia del Piano, compiva espresso rinvio alla legislazione vigente (quindi, ratione temporis, 18 anni), ma contestualmente aggiungeva che, quindi, la durata sarebbe stata di “dieci anni”. Il TAR ha ritenuto prevalente il rinvio (in parola) al termine di cui alla legislazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che da tempo la giurisprudenza riconosce all’Amministrazione un’amplissima discrezionalità in sede di valutazione dei contenuti del PUA presentato da un privato: le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che esse risultino inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, esse risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che un’aspettativa o un affidamento giuridicamente rilevante può sorgere in capo al privato solo a fronte di un PUA approvato e convenzionato.
Nel caso di specie, il privato che aveva presentato un PUA adottato, ma non approvato, non poteva vantare un’aspettativa qualificata in ordine allo sfruttamento della capacità edificatoria attribuita all’area, mediante integrale monetizzazione degli standard urbanistici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti