14 Novembre 2022
Nel caso di specie, nel 1954 il privato otteneva un permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato.
Ai giorni nostri, emerse delle difformità tra il realizzato e l’assentito, il proprietario sosteneva che all’epoca della costruzione non serviva alcun titolo abilitativo, il quale a suo tempo sarebbe stato chiesto per soli fini contributivi.
Il Consiglio di Stato ha rigettato questa tesi, in nome del divieto di venire contra factum proprium.
In verità si potrebbe obbiettare che, se non era necessario il titolo per realizzare l'opera (titolo che è stato richiesto lo stesso), non era necessario un titolo neanche per realizzare una variante, ma il Consiglio di Stato non ha avuto l'opportunità di esaminare questa interessante sfumatura della questione.
Post di Daniele Iselle
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