Incostituzionali le (ennesime) proroghe della legge sul recupero di sottotetti, porticati e seminterrati della Puglia
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 3 l.r. Puglia 38/2021, di modifica della l.r. Puglia 33/2007 in tema di recupero dei sottotetti, dei porticati e dei locali seminterrati con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
L’art. 3, co. 1, lett. a cit. affermava che il recupero volumetrico può essere consentito purché gli edifici interessati siano stati legittimamente realizzati alla data del 30.06.2021, anziché del 30.06.2020 precedentemente prevista (sesta proroga del termine originariamente fissato al 19.11.2007).
La successiva lett. b art. cit. ammetteva, alle condizioni previste, il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 30.06.2021, anziché del 30.06.2020 precedentemente prevista (settima proroga del termine originario).
È stata riconosciuta una violazione del principio fondamentale della legislazione statale nella materia governo del territorio, che prevede il necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica, principio irrimediabilmente compromesso dalla generalizzata possibilità, ancora una volta protratta nel tempo dalla norma censurata, di recuperare i sottotetti e di riutilizzare porticati e locali seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Post dell’arch. Fiorenza Dal Zotto – Funzionario del Comune di Spinea
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