Divieto di motivazione postuma
Il TAR Veneto ha ricordato che la motivazione del provvedimento impugnato non può essere integrata dagli scritti difensivi depositati in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che la motivazione del provvedimento impugnato non può essere integrata dagli scritti difensivi depositati in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato la natura reale delle obbligazioni scaturenti da una convenzione di lottizzazione, come tali destinate a trasferirsi agli aventi causa in caso di cessione dei terreni ivi ricompresi.
Post di Daniele Iselle
Il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del TAR Veneto di annullamento della delibera di Consiglio comunale di recepimento dello schema di un accordo transattivo, nel contesto di una lottizzazione: in esso, il Comune rinunciava al credito vantato nei confronti di uno dei lottizzanti avente ad oggetto gli oneri di urbanizzazione primaria; dall’altro, rinunciava ad ogni pretesa nei confronti dei terzi aventi causa con riguardo alle opere “extra ambito”, così abdicando al credito relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.
Il Consiglio ha concordato con il TAR nel ritenere che il Comune aveva illegittimamente inciso su un’obbligazione indisponibile, ovvero sul credito di diritto pubblico avente ad oggetto il contributo di costruzione.
Per l’effetto, la transazione è stata dichiarata nulla per aver ad oggetto diritti indisponibili (art. 1966, co. 2 c.c.).
Post di Daniele Iselle
Il Consiglio di Stato ha affermato che non spetta al G.A. conoscere della controversia in ordine all’an e al quantum dell’escussione della fideiussione afferente a una convenzione di lottizzazione.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione dell’art. 30, co. 10 d.P.R. 380/2001, il quale esclude l’applicabilità delle disposizioni in materia di lottizzazione abusiva alle divisioni ereditarie.
Più precisamente, nel caso in cui la divisione sia consentita dalla legge, l’intento lottizzatorio non può desumersi dal semplice frazionamento del terreno, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare.
Post di Alberto Antico – avvocato
Lo ha affermato il TAR Veneto: il diritto di accesso ai titoli edilizi rilasciati in un’area contigua a quella di proprietà prescinde da ogni sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa sottostante all’accesso e alle strategie difensive dell’accedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il silenzio-diniego è impugnabile unicamente per il suo contenuto di rigetto, attraverso la dimostrazione che l’istanza originaria sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Non si può invocare invece il difetto di motivazione, poiché trattasi di un provvedimento tacito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto una pregevole ricostruzione dei rapporti tra giudicato penale, attività della P.A. e processo amministrativo, a partire dall’art. 654 c.p.p.: in linea generale, sotto il profilo oggettivo, il giudicato penale copre solo l’accertamento dei fatti materiali e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del G.A., del G.O. civile o della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sulla scorta della sentenza dell’Adunanza plenaria, n. 22/2021, ha affermato che il mero rapporto di vicinanza non è sufficiente ad integrare l’interesse a ricorrere innanzi al G.A.
Si richiede invece un elemento di fatto specifico che renda il titolo edilizio di cui si chiede l’annullamento idoneo a ledere ulteriormente la posizione giuridica del soggetto che si reputa leso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il ricorso per revocazione (innanzi al G.A.) è soggetto, a pena di inammissibilità, alle medesime regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell’autosufficienza, pertanto esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, senza contenere la domanda di decisione sull’originario ricorso (cd. fase rescissoria).
Post di Alberto Antico – avvocato
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