Quando decade il titolo edilizio?
Il T.A.R. ricorda i presupposti giuridico-fattuali che devono sussistere per poter decretare la decadenza del titolo abilitante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda i presupposti giuridico-fattuali che devono sussistere per poter decretare la decadenza del titolo abilitante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Con l’art. 6 della l. n. 171/1973 le competenze consultive in merito alla compatibilità ambientale delle opere edilizie erano state attribuite alle Provincie. Tuttavia, per quanto concerne la laguna veneta, in virtù dell’art. 4, c. 3 della l. 4 agosto 1991, n. 360, si dispone che la competenza ad esprimersi circa gli abusi eseguiti nel comprensorio spetti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, il cui parere è vincolante.
Si deve tuttavia prestare attenzione al regime temporale del riferito passaggio di competenze consultive dalla Provincia alla Commissione per poter stabilire quale autorità sia competente, rilevando così la disciplina in vigore al tempo di emissione del parere.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3144 del 2021: "20.3.1. Anzi, a tale riguardo va rilevato come “La deroga alla fascia di rispetto dei duecento metri riguardava quindi in passato [ossia, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con la L. 1 agosto del 2002 n. 166, art. 28, comma 1,] solo l'ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l’attività edificatoria privata (cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 377 del 1995, 23 agosto 2000 n. 4574)” (cfr. Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 2009, n. 8626).
Preso alla lettera, questo passaggio della sentenza farebbe pensare che la riduzione del vincolo cimiteriale approvata prima della legge 1 agosto del 2002 n. 166, art. 28, comma 1, potesse servire solo per ampliare il cimitero esistente verso il centro abitato, ma non per costruire edifici privati nella zona della fascia di rispetto ridotta.
Ma è davvero così? In realtà la questione appare molto più complicata.
In primo luogo è utile riproporre il contenuto di un post già pubblicato su Italiaius in data 3 luglio 2019:
In secondo luogo, va ricordato che per un certo periodo sono stati in vigore i commi 3 e 4 dell'articolo 57 del DPR 285/1990 (commi poi abrogati dall'art. 28, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166), i quali stabilivano che:
" 1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione".
Quindi stiamo preparando una nota, che prossimamente pubblicheremo su Italiaius per cercare di chiarirci le idee: la nota verrà pubblicata in data 1 febbraio 2022.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il T.A.R. ricorda che l’istanza di accesso agli atti può essere negata solo se comporta un controllo generalizzato sull’operato della P.A. che, però, non si concretizza affatto se l’istanza ha un contenuto specifico e ben circostanziato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che il contributo di costruzione deve essere calcolato con riferimento alla normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, eventualmente scomputando quanto effettivamente versato a titolo di oo.uu., ovvero quanto corrisposto solo “in via virtuale”, in quanto trattasi di costruzione realizzata ante l. n. 10/1977. Nella stessa sentenza il Collegio chiarisce quando un intervento di demo-ricostruzione sia assimilabile alla nuova costruzione e, quindi, determina un incremento “oneroso” del carico urbanistico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
L’Amministrazione, tramite una scelta di carattere tecnico-discrezionale, è competente ad individuare le modalità con cui deve essere realizzata un’opera pubblica e/o delle relative aree, anche se ciò comporta un peggioramento della posizione dei privati. Difatti, le scelte dell’Amministrazione possono essere sindacate solamente nel caso in cui sono caratterizzate da palesi errori di fatto, abnormità, assoluta, totale e manifesta irrazionalità delle stesse.
Ciò premesso, nel caso di specie, l’Amministrazione ha dovuto variare il progetto originario proprio sulla base della disponibilità finanziaria dell’ente. In particolare, l’art. 21 del codice dei contratti pubblici dispone che la programmazione dei lavori pubblici abbia luogo “in coerenza con il bilancio”. Da qui si spiega la scelta motivata di ridurre l’estensione dell’area in origine oggetto della procedura ablatoria.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Una sentenza del Consiglio di Stato del 2020 contiene un orientamento di rilievo, in quanto risolve, secondo buon senso, una preoccupazione interpretativa che ha animato e continua ad animare il dibattitto sul recepimento del RET.
In relazione al punto del computo totale o parziale del volume della cantina nel volume complessivamente edificabile, si pone la questione dell’applicabilità del RET o del REC nel senso che, a seconda che il calcolo si faccia con l’uno o l’altro strumento, si verificherebbe o no lo sforamento delle volumetrie consentite nella zona.
La conclusione è che tra la previsione della computabilità dei locali interrati e quella secondo la quale “il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti” , prevale la seconda.
Post di Daniele Iselle
Il T.A.R. si sofferma sul soggetto che deve rendere la dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, allorquando il socio unico è una persona fisica o giuridica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulle modalità di espressione del voto e su quelle attinenti alla redazione del verbale relativo ad una gara pubblica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e quello per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto l’intervento contestato dal ricorrente non era stato nemmeno parzialmente realizzato e, di conseguenza, la D.I.A. alternativa a PdC aveva perso efficacia essendo decorsi tre anni, come previsto dall’art. 23 del Testo Unico dell’Edilizia (D.Lgs. 380/2001).
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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