Sanatoria e vincolo paesaggistico
Il T.A.R. ricorda alcuni noti principi in materia di compatibilità paesaggistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda alcuni noti principi in materia di compatibilità paesaggistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il manufatto è considerato abusivo perché costruito in un’area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939, confermato dal D.M. 1.8.1985 (G.U. 223 del21.9.1985).
Pertanto, non è possibile procedere ad una regolarizzazione dello stesso in base a quanto disposto dalla legge 47/1985, in quanto il c.d. “terzo condono” è escluso quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni ostative: a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive; b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Premesso che la vicinitas consiste nello stabile collegamento tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l’area presa in considerazione dal provvedimento impugnato, ciò integra una posizione giuridica qualificata, che tuttavia è differente dall’interesse ad agire. Quest’ultimo è condizione autonoma all’azione rispetto alla legittimazione a ricorrere e deve essere accertata dal giudice, anche d’ufficio. In ambito edilizio urbanistico la vicinitas integra la legittimazione ad agire, ma non anche l’interesse al ricorso. Pertanto il ricorrente è tenuto a provare il concreto pregiudizio subito.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il TAR Puglia si occupa dei servizi per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
La sentenza esamina e valorizza la iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 d.lgs 446/97, segnalando la diversità ontologica tra l’attività di supporto all’accertamento e/o riscossione propedeutico alla riscossione e il servizio di accertamento e/o riscossione; diversità che assume particolare rilievo dopo l’art. 1, comma 805, della legge 160/2019, con cui il legislatore ha istituito (e demandato ad apposito regolamento la individuazione delle relative regole di iscrizione) una sezione separata dell’Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le propedeutiche funzioni e attività di (mero) supporto.
Pertanto, quando la legge di gara per la concessione di un servizio di accertamento e riscossione di tributi locali richiede come requisito tecnico di aver svolto in precedenza più servizi di accertamento e/o di riscossione, senza riferirsi al mero supporto agli stessi, il TAR ha chiarito che la diversità ontologica tra l’attività di supporto all’accertamento e/o riscossione e il servizio di accertamento e/o riscossione è palese e non merita che ci si soffermi oltre, giacché solo nell’ipotesi di svolgimento diretto del servizio il concessionario assume in proprio l’esercizio della relativa potestà (di accertamento) o attività (di riscossione), mentre, nel caso di svolgimento di attività di mero supporto, il soggetto presta attività preparatoria e propedeutica, restando, invece, la relativa potestà in capo all’Ente (o, eventualmente, al concessionario).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
L’art. 89, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 impone alla SA di consentire alla concorrente la sostituzione dell’impresa ausiliaria, nel caso in cui quest’ultima non presenti i requisiti prescritti (“3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi' indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche' si tratti di requisiti tecnici.”).
Però il TAR Puglia sceglie di n on applicare questo comma e di non consentire la sostituzione, por alcune ragioni che spiega nella sentenza.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il provvedimento adottato è legittimo in quanto l’opera edilizia, essendo stata eseguita su un area vincolata paesaggisticamente, necessita di autorizzazione, dato che l’opera incide sul pregresso assetto del territorio, determinandone una trasformazione.
Pertanto è altresì corretta l’applicazione della sanzione demolitoria, dato che una sanatoria paesistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
È da considerarsi sufficientemente motivata un’ordinanza di demolizione basata sulla totale assenza dei titoli edilizi e paesaggistici relativi ad una struttura permanente.
Infatti, il potere repressivo è deriva dell’accertamento dell’abusività dell’opera, risultando non necessarie ulteriori valutazioni circa la compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
In assenza di violazioni di tipo urbanistico o paesaggistico, è da ritenersi illegittimo un diniego di sanatoria che sia basato unicamente sul tipo di materiale utilizzato per l’esecuzione dell’opera.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il TAR Sardegna ha ricordato che per esercitare il potere di autotutela la P.A. deve rispettare il termine ex art. 21-nonies l. 241/1990 e deve adeguatamente motivare, soprattutto ove si tratti di recuperare – come nel caso di specie – delle somme erogate tempo addietro.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto, applicando i criteri enucleati dall’Ad. Pl. n. 12/2020, ricorda quando si forma la cd. piena conoscenza che determina l’inizio del termine di trenta gironi per impugnare l’aggiudicazione altrui.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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