La Corte Costituzionale sul piano casa col brodo lungo

26 Nov 2021
26 Novembre 2021

La sentenza del Corte Costituzionale n. 219/21 dichiara l'illegittimità di alcuni articoli della legge della Regione Calabria sul Piano Casa, perchè più volte reiterato e  in assenza del piano paesaggistico.

La sentenza evidenzia gli effetti negativi di leggi di questo tipo sul profilo paesaggistico e ambientale, in violazione dell'art. 9 della Costituzione.

Si legge nella sentenza: "Ciò comporta un’ulteriore conseguenza, confortata da quanto questa Corte ha recentemente affermato con riguardo al potere di pianificazione urbanistica, in armonia con il giudice amministrativo, e cioè che esso «“non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio […], ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 maggio 2018, n. 2780)» (sentenza n. 202 del 2021).

Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe (il termine originariamente previsto per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione, individuato nel 31 dicembre 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e ora al 31 dicembre 2022), le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost. Tale lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regionale".

Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e funzionario del comune di Spinea

pronuncia_219_2021 

E il TAR Lazio con garbo giudiziario, dissentendo dal Consiglio di Stato, ritiene giusto fare brutte sorprese agli avvocati

26 Nov 2021
26 Novembre 2021

"Orbene - e lo si ce col dovuto garbo - si tratta di una decisione che lascia perplesso il Collegio ed appare frutto di una esegesi che, invero, appare confliggere con tutti i precedenti in materia dello stesso Cons. St.": con questa affermazione il TAR Lazio contesta quello che aveva deciso recentemente il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3610 del 2021, che aveva annullato una sentenza dello stesso TAR Lazio, in quanto questo aveva dichiarato inammissibile a sorpresa un ricorso, sollevando d'ufficio la relativa questione, in una camera di consiglio nella quale le parti non erano presenti e l'eccezione non era nemmeno stata sollevata dalla pubblica amministrazione resistente.

Secondo il Consiglio di Stato il TAR aveva errato a non concedere un termine alle parti per prendere posizione sulla questione.

E così il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile a sorpresa un altro ricorso, sollevando d'ufficio la questione in una camera di consiglio nella quale le parti non erano presenti.

Il TAR nella sostanza dice che, se le parti non si curano di presentarsi in udienza, non possono poi lamentarsi delle eccezioni rilevate d'ufficio dal collegio e delle sorprese.

Post di Francesco Giuseppe Roncoroni  - avvocato

TAR RM 11691-2021

Obbligo di pavimentazione delle diramazioni stradali

25 Nov 2021
25 Novembre 2021

Il TAR Piemonte evidenza che l’obbligo di pavimentazione delle diramazioni previsto dal Codice della Strada non comporta la possibilità per i privati di eseguire opere di pavimentazione contrarie agli strumenti urbanistici.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Atti del procedimento espropriativo

25 Nov 2021
25 Novembre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che in materia di espropriazione per pubblica utilità:

- sono impugnabili innanzi al G.A., in quanto immeditatamente lesivi, il provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, l’eventuale decreto di occupazione di urgenza e il decreto di esproprio;

- è impugnabile innanzi al G.O. (con competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello) la determinazione dell’indennità di espropriazione;

- non sono autonomamente impugnabili, in quanto privi di autonoma lesività, il verbale di immissione in possesso e il verbale di redazione dello stato di consistenza.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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La Corte Costituzionale sulle concessioni senza gara: illegittimo l’obbligo di affidare all’esterno i contratti

25 Nov 2021
25 Novembre 2021

La previsione dell’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione – mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate – costituisce «una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine» di garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 depositata il 23 novembre 2021 (redattrice Daria de Pretis), ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 1, comma 1, lettera iii), della relativa legge di delega, perché il perseguimento della finalità sopra detta incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione degli interessi dei soggetti coinvolti, a loro volta protetti dalla garanzia dell’articolo 41 della Costituzione.

La pronuncia ribadisce che il legislatore può intervenire a limitare la libertà d’impresa in funzione della tutela della concorrenza, nello specifico ponendo rimedio, attraverso gli obblighi di esternalizzazione, al vulnus derivante da passati affidamenti diretti, avvenuti al di fuori delle regole del mercato. Tuttavia, la libertà d’impresa non può subire, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe sacrificando completamente la facoltà dell’imprenditore di compiere le scelte organizzative tipiche della stessa attività imprenditoriale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore, stabilendo un obbligo particolarmente incisivo e ampio, ha omesso di considerare non solo l’interesse dei concessionari ma anche quelli dei concedenti, degli eventuali utenti del servizio e del personale occupato nell’impresa. Interessi, tutti, che per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente ignorati.

Post di Daniele Iselle

pronuncia_218_2021

In cosa consiste l’obbligo della P.A. di controdedurre alle osservazioni ex art. 10-bis l. n. 241/1990?

24 Nov 2021
24 Novembre 2021

Il TAR Piemonte ritiene che alla P.A. basti dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni del privato, non essendo quindi obbligata a confutare puntualmente ogni sua argomentazione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La Regione Veneto ha presentato un disegno di legge statale sul vincolo cimiteriale

24 Nov 2021
24 Novembre 2021

I consiglieri regionali del Veneto Marco Zecchinato e Sivia Rizzotto, presidente della commissione consiliare Edilizia, hanno proposto al Consiglio regionale del Veneto di approvare una proposta di legge statale, da inviare al Parlamento a Roma, per disciplinare il vincolo cimiteriale, modificando l'articolo 338 del Regio De reeto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"

PDLS DEFINITIVO NOVEMBRE 2021 ZECCHINATO

Atti di conferma e atti meramente confermativi

24 Nov 2021
24 Novembre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che, per stabilire se un atto amministrativo sia di conferma in senso proprio (autonomamente lesivo e da impugnarsi nel termine decadenziale) o meramente confermativo (non autonomamente impugnabile), occorre verificare rispettivamente se l’atto successivo sia stato adottato o no dopo una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, con una conseguente nuova motivazione.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Proposta di legge statale della Regione Veneto sul terzo settore per aiutare il mondo del no profit

23 Nov 2021
23 Novembre 2021

“Un progetto di legge statale per aumentare dal 5 per mille al 10 per mille la quota dell'Irpef liberamente destinabile agli enti del Terzo settore: un segnale importante e concreto per tutto il mondo del volontariato che parte dal Veneto e che spero troverà il sostegno delle altre regioni per avere più forza in Parlamento”.

Così il consigliere regionale dell'Intergruppo Lega – Liga Veneta, Marco Zecchinato, presenta il progetto di legge statale appena depositato, di cui è primo firmatario, che è stato fin da subito condiviso e sottoscritto dalla Presidente della Quinta Commissione Sanità e Sociale, Sonia Brescacin.

https://bit.ly/3r3ygPk

Il D.M. 1444 del 1968 e i dubbi amletici

23 Nov 2021
23 Novembre 2021

Dopo avere partecipato venerdì 19 al convegno online organizzato dall'Ordine degli  Architetti di Verona e da Italiaius sul D.M. 1444 del 1968 mi è sopraggiunto un dubbio nuovo: la possibilità di derogare alle distanze mediante piani attuativi con previsioni planivolumetriche prevista alla fine dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto, si applica solo alle zone C?

Da dove nasce questo dubbio?

  1. l'articolo 9 ha sicuramente solo 3 commi (questo lo si evince con sicurezza anche dl testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968);
  2. La prima parte del comma 3 stabilisce quanto segue: "Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa". La seconda parte aggiunge che: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche". La seconda parte del comma sembra strettamente connessa alla prima parte.
  3. Nel testo originario, quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sembrava scontato che la prima parte del comma 3 si riferisse non solo alle zone C, ma anche alle altre zone.
  4. Il legislatore è intervenuto con l'art. 5, comma 1, lettera b-bis), della legge n. 55 del 2019, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del presente decreto, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9). In altre parole la nuova legge dice che il comma 3 si applica solo alle zone C. 
  5.  A questo punto bisognerebbe concludere che si applichi solo alle zone C anche la seconda parte del comma 3, che stabilisce che: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche".
  6. Perlomeno dal punto di vista letterale è scritto così, ma probabilmente il legislatore voleva dire un'altra cosa.

Voi cosa ne pensate?

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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