Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia: in particolare, la valutazione di interesse culturale è espressione di una prerogativa esclusiva della P.A. e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnica discrezionale compiuta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Secondo l’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, se manca il requisito della qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo al tempo della presentazione dell’offerta, ciò comporta l’esclusione di tutto il gruppo.
Tale requisito non può essere oggetto di modifica ex post, oppure essere risolto tramite subappalto qualificante (rimedio, quest’ultimo, a cui è possibile ricorrere solo in casi legislativamente previsti).
E nemmeno tale deficit qualificatorio può essere risolto mediante incremento di un quinto di cui all’art. 61 comma 2 del DPR 207 del 2010 in quanto il TAR Veneto, stante i contrasti giurisprudenziali a tal proposito, appoggia l’orientamento secondo cui il riferimento all’importo dei lavori a base di gara va identificato nell'importo complessivo dei lavori dell'intero appalto.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha dichiarato l’inutilizzabilità di una memoria ex art. 73 c.p.a. depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, chiarendo che la tempestività del deposito è comprovata dalla ricevuta di accettazione e non dall’orario di spedizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Milano afferma che il termine dei 18 mesi previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 non si applica ai provvedimenti amministrativi di annullamento posti in essere prima dell’entrata in vigore della lege Madia (28.08.2015).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Secondo il T.A.R. Milano no. In particolare, se l’istante può richiedere il PdC in presenza di un intervento soggetto a SCIA, ciò non vale sic et simpliciter anche nel caso opposto, laddove si intende passare da un intervento edilizio “maggiore” a quello “minore”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, la P.A. bandiva una gara divisa in quattro lotti, invitando anche il gestore uscente, ma chiarendo che costui non avrebbe potuto partecipare al primo lotto.
Il gestore uscente, in pendenza del termine per la presentazione delle offerte, impugnava tutti gli atti indittivi della procedura, senza notificare il ricorso ad alcun controinteressato.
Il TAR Veneto ha affermato che, in effetti, in quel momento della gara non erano in concreto ravvisabili controinteressati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione di questi tre istituti, giudicando di una controversia in cui il privato chiedeva la rideterminazione del contributo di costruzione, per aver a suo dire il Comune errato nel qualificare l’intervento edilizio da lui progettato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Provincia di Padova, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Padova e la Camera di Commercio di Padova, ha organizzato per il giorno 7 luglio 2022 un Convegno sul tema: “Pianificazione urbanistica – previsioni di espansione insediativa, infrastrutture pubbliche ed aree per servizi – decadenza quinquennale”.
Alleghiamo alla presente la locandina del Convegno, nonché la nota di trasmissione della Provincia agli Enti territoriali e agli interessati.
Il Convegno si terrà presso la “Sala Aria” della C.C.I.A.A. di PD, Cittadella dei Servizi – P.zza Zanellato a PD, a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 13.00.
La prenotazione è obbligatoria (si veda la locandina per le modalità).
Il TAR Veneto ha annullato un Permesso di Costruire, nella parte in cui quantificava il contributo di costruzione senza indicare in alcun modo, neanche per relationem, i criteri di determinazione, cosicché non risultavano comprensibili le ragioni per le quali l’edificio, destinato ad ospitare il distaccamento dei Vigili del fuoco, un magazzino e degli uffici, era assoggettato al contributo di costruzione applicabile ai fabbricati a destinazione residenziale e non a quello dovuto per i fabbricati commerciali-direzionali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la pubblicazione all’albo pretorio del Permesso di Costruire non determina la decorrenza del termine per impugnare, dovendosi in ogni caso avere riguardo al momento della piena ed effettiva conoscenza del provvedimento lesivo o al momento in cui le opere rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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