Sulla “obscura lex”, D.L. 77/2021 e c.d superbonus 110%
L'ingegnere Mauro Federici di Ancona ci invia una email, intervenendo sulla questione CILA - Superbonus, prevista dal D.L. 77/2021
L'ingegnere Mauro Federici di Ancona ci invia una email, intervenendo sulla questione CILA - Superbonus, prevista dal D.L. 77/2021
Il T.A.R. Veneto conferma il proprio orientamento sull’ampia discrezionalità amministrativa delle scelte urbanistiche che, di regola, prevalgono anche sull’affidamento del privato a non ottenere una reformatio in peius della propria area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Pubblichiamo sul tema un parere del servizio giuridico della Regione Emilia Romagna, nel quale si conclude che: "si ritiene che un intervento edilizio come quello ipotizzato dal privato che prevede oltre alla modifica della sagoma e dei prospetti ulteriori trasformazioni che interessino anche il sedime della maggior parte dell'edificio e le caratteristiche planivolumetriche dello stesso non possa ricondursi alla nozione di RE pesante , ricadendo piuttosto nella categoria della nuova costruzione".
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Il T.A.R. Veneto si sofferma sulle prestazioni analoghe che il concorrente può dimostrare in corso di gara per soddisfare i requisiti tecnici richiesti dal bando.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Mi riferisco all'articolo dell'avv. Matteo Acquasaliente del 8 giugno 2021 che conclude con “Voi cosa ne pensate?”.
Cosa pensare...
Al di là dell'ammissione o meno al “superbonus 110” per gli edifici fiscalizzati (che rappresentano una parte poco consistente degli immobili), la questione che dal mio punto di vista rileva è che la c.d. semplificazione del D.L. 77/2021, in realtà provocherà notevoli danni a chi in determinati casi darà ascolto alle notizie mediatiche, che per lo più fanno passare l'illusione che ora, senza l'obbligo dell'asseverazione del professionista sullo stato legittimo dell'immobile, si potrà accedere al “superbonus 110” con una certa disinvoltura.
Non credo sia proprio così ed illustro il mio punto di vista con un esempio pratico.
Un soggetto presenta una CILA per opere che possono usufruire del superbonus in quanto imprimeranno un miglioramento di due classi energetiche all'edificio. I Comuni, sapendo come mediamente si opera, adotteranno due diverse modalitĂ di gestione della pratica.
Con la prima, piĂą snella, il Comune archivierĂ la CILA senza istruirla (metodo secondo me un po' pericoloso che non condivido, ma diffuso) ed il soggetto procederĂ rapidamente con la pratica per ottenere gli sgravi fiscali, lottando contro il tempo per eseguire i lavori entro i termini ristretti fissati dalla norma.
Con la seconda, piĂą di garanzia, il Comune istruirĂ prontamente la CILA e nel caso nel corso dell'istruttoria riscontri degli abusi edilizi, non permetterĂ l'esecuzione dei lavori ed aprirĂ un procedimento per la repressione dell'abuso edilizio.
Ora, tornando alla prima modalità , poniamo il caso che dopo 11 mesi dalla presentazione della CILA il Comune si accorga dell'abuso edilizio pregresso (magari per segnalazione del confinante) e poniamo che le opere non siano sanabili. Capiamo tutti cosa potrà succedere sotto il profilo sanzionatorio edilizio, ma anche sotto il profilo risarcitorio rispetto al “superbonus”.
Insomma, credo che di fatto la c.d. semplificazione del D.L. 77/2021, se gestita con superficialità , sia una potenziale fonte di danni economici a carico del povero cittadino che in buona fede ha aderito alle notizie mediatiche che circolano.
Mi chiedo allora: si è veramente semplificato o si è costruito un pericoloso “pachiderma”?
Cosa pensare...
Marco Pendola
Il T.A.R. Milano si sofferma sull’evoluzione del concetto di ristrutturazione edilizia, mettendo in evidenza come l’attuale definizione che si rinviene nell’art. 3, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 sia alquanto differente dalla pre-vigente che, come noto, imponeva il mantenimento della sagoma e/o sedime.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda quando e con che modalità è esperibile il ricorso cumulativo con riferimento a più lotti di gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto afferma che, in base alla vigente normativa ed in difformitĂ dal passato, il concordato con continuitĂ aziendale non osta alla partecipazione alle gare pubbliche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto fa il punto sui principi giuridici che regolano l’installazione delle antenne radio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Stato afferma che, in presenza dello sforamento del 2%, occorre comunque esaminare se l’abuso integra una variazione essenziale o una parziale difformità dal titolo, dato che non è legittimo sussumere ex se l’intervento nella difformità più grave, in assenza di un’analisi dettagliata sulla tipologia dell’abuso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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