Offerta e soccorso istruttorio
Il T.A.R. Veneto si sofferma sulla possibilità o meno di integrare l’offerta tecnica o economica ricorrendo all’istituto del cd. soccorso istruttorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto si sofferma sulla possibilità o meno di integrare l’offerta tecnica o economica ricorrendo all’istituto del cd. soccorso istruttorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
L’articolo 33 del d.l. n. 77 del 31.05.2021 (cd. decreto semplificazioni bis), pubblicato in G.U. n. 129 del 31.05.2021, riscrive il c. 13 ter dell’art. 109 del d.l. n. 34/2020 (convertito nella legge 77 del 2020), stabilendo che: “13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.
Per quanto ivi interessa, la norma estende il cd. superbonus anche agli immobili “legittimati”, purché ne venga indicato il provvedimento cd. legittimante: “Nella CILA sono attestati gli estremi … del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione”.
Ma cosa si intende per immobile legittimato?
Sicuramente la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 rende legittimo l’edificio, al pari dei condoni edilizi che si sono susseguiti nel tempo, ex l. n. 47/1985, l. n. 724/1994 e l. n. 326/2003.
Ma anche la fiscalizzazione ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 rende ex se legittimato il fabbricato?
La risposta non è affatto scontata.
Da un lato, infatti, la fiscalizzazione non equivale ad una sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e, come noto, non permette di ottenere né le agevolazioni fiscali, ex art. 49 del d.P.R. n. 380/2001, né gli incentivi volumetrici (i.e. Veneto 2050).
Dall’altro lato, però, essa permette la commerciabilità del bene e, almeno secondo parte della giurisprudenza amministrativa e civile, consente finanche di realizzare gli interventi edilizi eccedenti l’ordinaria manutenzione, dato che la sanzione pecuniaria de qua è un succedaneo della sanzione reale demolitoria non portata a compimento.
Seguendo l’impostazione più benevola, quindi, si potrebbe sostenere che il legislatore, con l’espressione qui commentata, abbia esteso il cd. superbonus anche agli edifici in parte abusivi ma oggetto di una fiscalizzazione amministrativa?
Forse sì.
Voi cosa ne pensate?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che per realizzare un’opera edilizia nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico occorre sia l’assenso ai fini edilizi sia l’assenso ai fini paesaggistici: in tali aree non si può realizzare un’opera edilizia se non sono presenti entrambi i titoli abilitativi. Tuttavia, i due atti di assenso operano su due piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti. Pertanto, il possibile rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell’altro.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che, ai sensi degli artt. 34 e 40 c.p.a., qualora il privato ricorrente chiede l’annullamento integrale di un provvedimento amministrativo, il G.A. ha il potere di annullarlo solo in parte.
Il Consiglio ha anche precisato i poteri e i limiti del sindacato del G.A. nei confronti della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. Brescia ricorda i noti principi giuridici che regolano la repressione degli abusi edilizi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il dottor Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, pubblica un ulteriore post sul terzo settore, riguardante le reti associative.
I precedenti post si possono reperire cliccando la voce “terzo settore” nella colonna delle “categorie” qui a destra
Il T.A.R. ricorda i presupposti giuridici che devono sussistere ed essere dimostrati al Collegio per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che, ai sensi dell’art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001, una volta decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove non sia stato opposto motivato diniego, si intende formato il silenzio-assenso sull’istanza di PdC, ma la norma non si applica ai casi in cui sussistano vincoli paesaggistici o culturali, per i quali si applicano gli artt. 14 ss. l. 241/1990, in materia di conferenza di servizi.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Catania ha ricordato che detto atto è caratterizzato da un’elevatissima discrezionalità amministrativa, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra Sindaco e maggioranza consiliare e non necessariamente su precise inadempienze del primo. La mozione è sindacabile dal Giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in linea con le conclusioni più recenti della giurisprudenza civile e amministrativa, ha ribadito che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto: esso riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni (proponibili in via di azione o eccezione) che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia.
Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ravvisi comunque uno spazio regolativo lasciato vuoto dal giudicato, dovrà colmarlo non alternando il contenuto del giudicato, bensì integrandolo attraverso l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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