Sulla motivazione del diniego paesaggistico
Il T.A.R. ricorda che il diniego paesaggistico è frutto di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici di illogicità e/o irrazionalità.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che il diniego paesaggistico è frutto di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici di illogicità e/o irrazionalità.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto respinge il ricorso poiché ritiene che, per ottenere il rilascio di concessione in sanatoria, è necessaria la c.d. doppia conformità: l’intervento, infatti, non deve essere contrario alla disciplina urbanistico – edilizia in vigore, non solo al momento dell’istanza di sanatoria, ma anche al momento della realizzazione dell’abuso.
In questo caso, invece, la società non è riuscita a provare quando sono stati realizzati gli interventi.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il T.A.R. affronta alcune questioni in materia di appalti: principio di rotazione, frazionamento dell’appalto, proroga tecnica e risarcimento del danno da perdita di chance.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Dott. Ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, in materia di edilizia sismica, commentando la sentenza del TAR Bologna n. 3 del 2002
Qualche volta risulta davvero molto difficoltoso decifrare quello che un giudice scrive in una sentenza.
In data 26 gennaio 2022 abbiamo pubblicato un post intitolato "A cosa serviva la riduzione del vincolo cimiteriale disposta prima del 2022?", preannunciando una successiva nota per chiarirci le idee.
L'esigenza di chiarirsi le idee era nata da un particolare passaggio contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3144 del 2021, nella quale si legge: "20.3.1. Anzi, a tale riguardo va rilevato come “La deroga alla fascia di rispetto dei duecento metri riguardava quindi in passato [ossia, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con la L. 1 agosto del 2002 n. 166, art. 28, comma 1,] solo l'ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l’attività edificatoria privata (cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 377 del 1995, 23 agosto 2000 n. 4574)” (cfr. Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 2009, n. 8626).
Pubblichiamo oggi la nota, che alla fine ridimensiona la portata della sopracitata affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, ma ovviamente non ha la pretesa di risolvere tutti i dubbi in materia di riduzione delle fasce di rispetto.
In aggiunta va ricordato che per un certo periodo è stato in vigore il comma 3 dell'articolo 57 del DPR 285/1990 (comma poi abrogato dall'art. 28, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166), il quale stabiliva che: "3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti". Sembra di poter dire che tale comma si riferisse alle fasce di rispetto non ridotte o derogate, altrimenti risulterebbe alquanto arduo ricostruire il sistema.
Dario Meneguzzo - avvocato
La questione decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza 3144
Massima della sentenza del Cons. Stato, n. 377 del 1995
sentenza Cassazione penale n. 8626 del 2009
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il TAR Veneto accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 13.09.2021 di esclusione della parte ricorrente dalla gara di appalto, in quanto il Collegio ritiene che il mancato adempimento formale alla piattaforma ME.PA. non costituisce causa di esclusione da una gara, anzi, risulta essere in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione il cui rispetto è imposto ex art. 83, comma 8 c.c.p.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il T.A.R. Veneto ha ricordato che, in applicazione dell’art. 3, c. 3 della l.r. Veneto n. 21/2004, nelle zone tutelate dal punto di vista paesaggistico sono condonabili solo gli abusi non valutabili in termini di volume e/o i mutamenti della destinazione d’uso in residenziale che non comportino ampliamenti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Secondo il TAR, il Comune, scegliendo di suddividere fra “aree libere” e “aree pertinenziali ad edificato esistente”, non avrebbe adottato una soluzione manifestamente illogica o discriminatoria, anzi. Tale scelta, infatti, evita di concentrare un’eccesiva volumetria all’interno di aree già edificate. Tuttavia, nel caso de quo, il TAR Veneto ha ritenuto fondato il ricorso poiché l’Amministrazione non si era attenuta al principio espresso supra: da un lato, l’area di proprietà del ricorrente era posta al limite di un’area edificata ma, dall’altro lato, si trattava di un’area libera da edifici, in cui sarebbero stati presenti unicamente un campo da tennis e una piscina. Pertanto, la scelta dell’Amministrazione di non attribuire l’edificabilità al ricorrente, basandosi su tale circostanza, ha generato una disparità di trattamento dichiarata illegittima dal Collegio.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione esistente tra la locuzione “servizi identici” e “servizi analoghi”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
L'articolo 9-bis del DPR 380/2001 disciplina la documentazione amministrativa e lo stato legittimo degli immobili.
L'art. 10, comma 1, lett. d, n. 1, del d.l. n. 76/2020 (convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120) ha aggiunto ad esso il comma 1-bis, il quale dispone quanto segue:
"1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia".
A qualcuno farebbe piacere e comodo interpretare tale disposizione nel senso che la rappresentazione dello stato di fatto (vale a dire quello di partenza, prima del nuovo intervento) di un immobile contenuta nel progetto allegato alla richiesta di un abilitativo edilizio (il più delle volte per un intervento limitato e parziale), sebbene non assistita da un precedente titolo legittimante (e, quindi, l'edificio di partenza sia nato più o meno abusivo), si possa considerare “stato legittimo”. Per esempio, nel 1968 è stato realizzato un edificio difforme dalla licenza edilizia; nl 1990 poi è stato presentato e assentito un progetto per un intervento di manutenzione del tetto oppure per la costruzione di un garage e in questo progetto è stato rappresentato in modo onesto l'edificio come davvero era (quindi con l'abuso): qualcuno vorrebbe che questa "autodenuncia" non rilevata all'epoca dal Comune, che ha rilasciato nel 1990 il titolo per il nuovo intervento parziale, valesse come "stato legittimo".
Con l’innovazione del comma 1-bis il legislatore ha inteso semplicemente chiarire che lo «stato legittimo dell’immobile» è quello corrispondente ai contenuti (cioè a quello che è stato espressamente autorizzato) dei sottesi titoli abilitativi, relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative.
Questo anche perché, se altro il legislatore avesse inteso stabilire, e cioè se avesse ricollegato portata totalmente abilitante al titolo «che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o
unità immobiliare», a prescindere dalla relativa portata, avrebbe surrettiziamente introdotto una sorta di sanatoria implicita per tutti i manufatti assistiti di titolo abilitativo, seppure non sufficientemente (e interamente) legittimante. (Sentenza TAR Campania - Salerno n. 1577 del 2021)
Post di Daniele Iselle
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