Principi utili in materia di cambio di destinazione d’uso

03 Giu 2021
3 Giugno 2021

Li ha offerti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a partire dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001: in particolare, il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato è urbanisticamente rilevante solo allorché comporti il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un’altra e si traduca in un differente carico urbanistico.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Sull’acceso agli atti

03 Giu 2021
3 Giugno 2021

Il T.A.R. Veneto si sofferma sulle tre tipologie di accesso agli atti: ordinario; defensionale e civico, chiarendone la diversità dell’ambito applicativo e dei presupposti delle tre differenti forme di accesso.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Tolleranza di cantiere e unità immobiliare

03 Giu 2021
3 Giugno 2021

Il T.A.R. Lazio si sofferma sulla cd. tolleranza di cantiere del 2%, chiarendo la distinzione tra unità edilizia e unità immobiliare. Nello specifico, in presenza di un condominio, la tolleranza esecutiva deve essere calcolata con riferimento al singolo appartamento, anche se l’edificio è stato costruito con un unico titolo edilizio, non essendo corretto considerare l’altezza complessiva del complesso immobiliare, anziché la singola unità edilizia.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La montagna del Superbonus ha partorito il solito topolino

01 Giu 2021
1 Giugno 2021

C'era di attesa tra gli addetti ai lavori per il nuovo decreto legge, che avrebbe dovuto contenere interessanti novità in materia di edilizia e di abusi edilizi.

Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilenza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di  accelerazione e snellimento delle procedure", all'articolo 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana) contiene solo alcune modeste e incoerenti disposizioni in materia edilizia.

In pratica l'articolo 33 contiene una disposizione stravagante, che vale solo ai fini del superbonus.

Essa stabilisce che gli interventi edilizi siano assoggettati a Cila (anche quando, in base al DPR 380 sarebbero assoggettati in via ordinaria a Scia o a permesso di costruire).
Stabilisce, inoltre,  che il superbonus si possa applicare anche se l'immobile su cui si interviene presenti abusi edilizi non sanati, ma rimane l'obbligo per il comune di reprimere l'abuso: non ha alcun senso.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=false

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 

Obscura lex: la definizione di ristrutturazione e il concetto di immobili sottoposti a tutela

01 Giu 2021
1 Giugno 2021

Come noto, l'art. 3, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, con riferimento al concetto di ristruttutazione edilizia con demo-ricostruzione in zona di vincolo paesaggistico-ambientale, recita: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".

Orbene, la norma si riferisce solo agli edifici che sono stati puntualmente schedati e/o protetti come tali o, invece, a tutti gli immobili che ricadono nelle aree sottoposte al vincolo paesaggitico?

Sebbene la Circolare a firma congiunta parli di “edifici”, sembrerebbe più corretto interpretare la norma in senso ampio, a prescindere dalla tutela sul singolo edificio.

Tuttavia, Comuni e urbanisti evidenziano che, se interpretata in maniera così ampia, la pressoché totalità degli interventi di demo-ricostruzione in zona di vincolo paesaggistico-ambientale sarebbe da sussumersi nella categoria della “nuova costruzione” anziché in quella di “ristrutturazione”, dato che è quasi impossibile riuscire a mantenere sedime, sagoma/volume pre-esistenti.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato 

Azione avverso il silenzio-inadempimento della P.A.

01 Giu 2021
1 Giugno 2021

Il TAR Catania ha offerto principi utili in materia di ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. L’attivazione del rito in questione presuppone sia l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo alla P.A., sia la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Sulle clausole escludenti

01 Giu 2021
1 Giugno 2021

Il T.A.R. Veneto ricorda quando vi è l’onere di impugnare immediatamente le cd. clausole escludenti di un bando di gara.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Provvedimenti adottabili dai Vigili del Fuoco

01 Giu 2021
1 Giugno 2021

Il TAR Piemonte sottolinea che la disciplina di riorganizzazione del Corpo dei Vigili del Fuoco (d.lgs. n. 139/2006) prevede anche la possibilità, per tale P.A., di informare gli organi competenti di possibili pericoli di cui venga a conoscenza nell’ambito della sua attività istruttoria affinché tali altri Enti possano adottare i propri atti di competenza, anche senza già prevedere le modalità di eliminazione del pericolo medesimo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Obscura lex: l’ultrattività del vecchio piano casa

31 Mag 2021
31 Maggio 2021

L'articolo 17, comma 1, della legge regionale veneta n. 14 del 2019 (Veneto 2050) stabilisce quanto segue:

"Art. 17
Disposizioni transitorie e finali.

1.   Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale".

Alcuni dubbi interpretativi su questa disposizione, che stabilisce l'ultrattività del vecchio piano casa:

  1. se una domanda di permesso di costruire col piano casa 14/2009 è stata presentata prima del 31 marzo 2019 e il Comune ha chiesto integrazioni, senza fissare un termine per produrle, e l'interessato ha lasciato passare alcuni anni senza produrle, può oggi produrre le integrazioni, avvalendosi della disposizione di cui sopra?
  2.  se in forza della legge 14/2009 è stato rilasciato un permesso di costruire, poi scaduto per decorrenza del termine triennale dalla comunicazione di inizio lavori (quindi non è stata chiesta la proroga prima della scadenza), può essere domandato oggi il rinnovo del titolo, avvalendosi della disposizione di cui sopra? Oppure l'articolo in esame vale solo se il titolo rilasciato è ancora efficace?
  3. nel caso descritto al punto 2, la situazione è diversa se l'edificio è stato realizzato almeno al grezzo oppure è rimasto in una fase molto incompleta?
  4. il completamento di un edificio al grezzo è una manutenzione straordinaria? 
  5. se l'intestatario del primo permesso di costruire nel frattempo ha venduto il terreno, il nuovo proprietario, nel caso di cui sopra al punto 2, può usufruire dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale veneta n. 14 del 2019.

Insomma non è facile neanche fare il mestiere di legislatore e scrivere disposizioni chiare, che tengano conto di tutte le variabili dell'esperienza concreta degli uffici comunali. 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Recenti novità legislative della Regione Veneto

31 Mag 2021
31 Maggio 2021

In materia urbanistico-edilizia, si segnalano due nuove leggi regionali, la n. 10 e la n. 13 del 2021, la prima pubblicata sul BUR del 21.05.2021, e la seconda pubblicata sul BUR del 25.05.2021.

Legge R.V. n. 10/2021:

Tale nuova disciplina abroga alcune norme relative ai progetti strategici per lo sviluppo turistico (per la precisione, i co. 7, 8 e 9 dell’art. 42 della l. R.V. n. 11/2013), tali per cui ora non sono più previsti i progetti strategici che dovevano essere finanziati mediante un (mai attivato) fondo di rotazione del turismo. Conseguentemente, è abrogata la norma della legge urbanistica che qualificava come di “interesse regionale” i progetti che avrebbero costituito variante ai piani urbanistici e territoriali (art. 26, co. 2-ter l. R.V. n. 11/2004 e ss.mm.ii.).

Viene prevista poi una disciplina transitoria per quei progetti strategici che fossero già stati presentati in Regione e dichiarati tali con delibera di Giunta, prevedendo che gli stessi possano concludersi mediante accordo di programma (art. 32 l. R.V. n. 35/2001). Viene richiamata la disciplina sul consumo di suolo per evidenziare che, per tali progetti strategici, è possibile derogare agli ambiti di urbanizzazione consolidata e ai relativi limiti, ferme restando le misure di mitigazione e di compensazione.

Legge R.V. n. 13/2021:

La normativa de qua ha invece per oggetto modifiche all’art. 34 l. R.V. n. 12/2009, riguardante l’esecuzione e la manutenzione delle opere idrografiche minori. In particolare, la Regione, mediante l’intervento della Giunta, si fa promotrice di accordi di programma con i Comuni e i Consorzi di Bonifica volti alla progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione che sarebbero di competenza dei privati. Si aggiunge quindi che l’approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi, i cui relativi oneri, nel caso di inerzia dei privati, sono loro imputati.

Post di Alessandra Piola - avvocato

l. R.V. n. 10 del 2021

l. R.V. n. 13 del 2021

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