Il TAR Veneto ha accolto il ricorso con cui il privato impugnava l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e di un’autorizzazione paesaggistico-ambientale, per non avere il Comune adeguatamente motivato in ordine alla presunta erroneità della progettazione e alla sussistenza dell’interesse pubblico all’autotutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Direzione Pianificazione Territoriale | UO Urbanistica PO Osservatorio della Pianificazione Territoriale informa che nel BUR n. 93 del 3 agosto 2022 è stata pubblicata la legge regionale n. 19 del 29 luglio 2022 - Adeguamento ordinamentale 2022 - che al Capo III introduce alcune modifiche alle norme in materia di governo del territorio.
In particolare:
L’articolo 5abroga l’articolo 10 dellalegge regionale n. 14/2009(c.d. “piano casa”) riguardante la ristrutturazione edilizia. Tale norma è di fatto superata dalle innovazioni introdotte a livello statale, in senso ampliativo del concetto di ristrutturazione edilizia e relative anche al mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti alla demolizione e ricostruzione di edifici (consentendo altresì che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possano essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito).
L’articolo 6 abroga l’articolo 11 della legge regionale n. 32/2013 (c.d. “piano casa ter”) trattandosi di norma di novellazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009 di cui è disposta l’abrogazione nell’articolo precedente.
L’articolo 7 interviene sull’articolo 45 octies della legge regionale n. 11/2004 apportando alcune modifiche alla disciplina relativa alla composizione e al funzionamento Commissione Regionale del Paesaggio per adeguarla ai mutamenti nel frattempo intervenuti.
Le suddette modifiche, così come tutta la legge, entrano in vigore il 4 agosto 2022.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, seppure sia possibile (se previsto dallo strumento urbanistico) rivedere la classificazione dei manufatti esistenti in centro storico operata da un Comune a seguito di una relazione del tecnico progettista che spieghi le ragioni per cui si ritiene errata la scelta comunale, la P.A. mantiene comunque la propria discrezionalità nella decisione finale, contestabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, trattandosi di scelta pianificatoria.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto sottolinea che nelle aree oggetto di tutela paesaggistica, il cambio d’uso (in base all’art. 3, comma 3, della l.r. n. 21 del 2004) è condonabile solo se comporta il passaggio da una destinazione non residenziale ad una residenziale, in modo tale da evitare di condonare interventi di natura speculativa, che trasformano un’abitazione in un’attività economica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il privato otteneva una concessione edilizia per la demolizione di un’abitazione con annesso rustico e la ricostruzione in area adiacente.
Il privato iniziava dalla costruzione del secondo edificio, dopodiché, prima che fossero terminati i lavori, chiedeva un condono per il mantenimento di quello che avrebbe dovuto demolire. Il Comune denegava il condono.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del privato, facendogli notare la situazione di incertezza che egli stesso aveva creato: i suoi due edifici non erano entrambi illegittimi, perché vi era ancora tempo per terminare i lavori con la demolizione; ma nemmeno entrambi legittimi, perché il nuovo edificio avrebbe dovuto sostituire la preesistenza.
Muovendo da questo assunto, se l’edificio originario non poteva dirsi (pienamente) illegittimo, non era nemmeno suscettibile di condono.
Spetterà al Comune procedere per l’integrale ottemperanza della concessione edilizia che prevedeva la demo-ricostruzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che affinché sia configurabile il silenzio-assenso in un’ipotesi di condono edilizio, è necessario che l’istanza sia completa e che abbia i requisiti per essere accolta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che per procedere con la procedura esecutiva e/o col ricorso in ottemperanza avverso l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria facente capo alla P.A., occorre notificare il titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero e, poi, attendere il decorso del termine dilatorio dei 120 giorni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il resistente eccepiva la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, con memoria depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile.
Il TAR Veneto ha esaminato (e respinto) ugualmente l’eccezione, poiché l’eventuale mancanza di una condizione dell’azione è rilevabile d’ufficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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È un argomento che tocca corde ancora molto dolorose nel cuore di molte famiglie italiane, anche per la tardività dell'iniziativa (che, peraltro, ha una sua spiegazione nelle complicate questioni di diritto internazionale che riguardano lo Stato tedesco).
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Comunque sia, l' art. 43 del D.L. n. 36 del 2022 convertito in Legge n. 79 del 2022, nel contesto delle normative del PNRR, ha istituito il " Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo 1 settembre 1939 - 8 maggio 1945", di 55 milioni di euro.
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Dalle informazioni raccolte, il risarcimento dovrebbe essere sostanzioso e non simbolico, ma per ottenerlo è necessario instaurare una causa risarcitoria davanti al tribunale civile entro la data del 27 ottobre 2022 (con complicate modalità di notificazione dell'atto di citazione allo Stato tedesco).
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Ormai sarà difficile trovare le vittime ancora in vita, ma la domanda può essere presentata anche dagli eredi: siccome la raccolta della documentazione per presentare la domanda non è affatto semplice, chi intendesse aderire a questa possibilità, dovrebbe attivarsi immediatamente tramite il proprio legale di fiducia.
Il TAR Veneto, dapprima evidenzia che la valutazione sottesa al rilascio o meno dell’autorizzazione paesaggistica è tecnico-discrezionale, passibile di essere valutata esclusivamente sotto i profili della logicità, della coerenza e della completezza della valutazione, nonché dell’adeguatezza della motivazione; quindi precisa che, nel caso di vincolo paesaggistico ex lege dovuto all’esistenza di un corso d’acqua, la motivazione deve indicare le ragioni per cui l’intervento edilizio compromette il bene tutelato. Non potrebbe al contrario bastare una valutazione legata al mero aspetto esterno dell’edificio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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