Quando un atto endoprocedimentale è lesivo?
Il T.A.R. chiarisce quando un atto endoprocedimentale è lesivo e direttamente impougnabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. chiarisce quando un atto endoprocedimentale è lesivo e direttamente impougnabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
L’art. 2 bis, c. 1 ter del d.P.R. n. 380/2001 recita: “In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”.
La norma, in sostanza, permette di demolire e ricostruire un edificio non abusivo, ovvero legittimamente costruito, rispettando le distanze preesistenti ed, eventualmente, aumentando anche la superficie e/o il volume, senza sopravanzare rispetto all’esistente.
Quid iuris in caso di arretramento?
Dato che la disposizione contiene la seguente espressione “nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”, appare ragionevole ipotizzare che l’intervento di demo-ricostruzione possa avvenire anche in arretramento rispetto all’esistente.
In tale caso, inoltre, non vi è affatto la necessità di rispettare i tre metri tra le costruzioni ex art. 873 c.c. e/o i dieci metri tra pareti finestrate, ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
La norma, infatti, come interpretata dalla Circolare ministeriale dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Amministrazione del 02.12.2020 prevede espressamente la deroga alla normativa statale suddetta: “l’articolo 2-bis … è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgano problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa)”.
In ragione di ciò, se è vero che plus semper in se continet quod est minus, non si ravvisano impedimenti giuridici ad effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione in arretramento rispetto all’esistente, pur senza rispettare le normative statali sulle distanze.
Voi cosa ne pensate?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto afferma che la presentazione di un ricorso avverso il provvedimento di archiviazione di un’istanza di annullamento in autotutela sospende i termini per l'autotutela, a prescindere dal fatto che venga o meno richiesta la sospensione in via cautelare del provvedimento. Tale sospensione dei termini, peraltro, non è prevista espressamente dalla legge ma secondo il Giudice è ricavabile dal sistema ordinamentale, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Inoltre, nel caso la sentenza sia di accoglimento, l’obbligo per la P.A. di rideterminarsi deriverà dagli effetti conformativi esplicati da tale provvedimento del Giudice, con conseguente possibilità per il privato di agire in ottemperanza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Ricorda il TAR Veneto che la prova della preesistenza di un immobile costruito senza titolo ante-1967 grava in capo al privato che vuole evitare la demolizione del manufatto. E tale prova non può fondarsi solamente su dichiarazioni sostitutive e/o documentazione fotografica che non rappresenta correttamente lo stato dei luoghi.
In particolare, sulla scorta della giurisprudenza, il TAR ha qualificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà come un tentativo surrettizio di far entrare nel processo amministrativo la prova testimoniale, limitandone il loro valore a mero indizio di prova, inidoneo da solo a contrastare i risultati dell’istruttoria dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto principi utili sull’onere della prova del tempo di realizzazione dell’abuso edilizio che grava sul privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. ricorda che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dalla presentazione della domanda fino all’esecuzione del contratto pubblico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. richiede necessario il PdC anche per realizzare un manufatto ad uso ricovero legna di circa 50 mq di superficie, avente platea in cls e struttura coperta in ferro legno, a prescindere dall’uso precario e temporaneo dello stesso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Segnalo questa deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, che contiene interessanti spunti
Arch. Fiorenza Dal Zotto - funzionario comunale
Lo ricorda il TAR Veneto: in assenza infatti di una pronuncia di illegittimità del provvedimento amministrativo, la relativa domanda di condanna al risarcimento del danno subito è altrettanto infondata, mancando il requisito dell’antigiuridicità del fatto dannoso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Con l'ordinanza n. 18 del 2021, depositata in cancelleria il giorno 11 febbraio 2021, la Corte Costituzionale "solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848".
La Corte dubita che si tratti di un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e con la convenzione sui diritti dell'uomo.
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