Il TAR Veneto ricorda che la qualificazione di un intervento edilizio come rientrante tra quelli di attività edilizia libera non comporta l’impossibilità, per la P.A., di verificare l’idoneità dei locali ad una certa destinazione (nel caso di specie, direzionale).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato, riformando una sentenza del TAR Lazio, afferma che: "Pertanto, occorre concludere che la normativa sull’equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l’ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o liberali da parte dei liberi professionisti)".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. Trento, dopo aver ricordato come deve essere interpretata la lex specialis, stabilisce il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’installazione di un palancolato in metallo (è una barriera infissa nel terreno) di quasi 150 m di lunghezza, realizzato quattro anni prima e mai rimosso, rappresenta una stabile modificazione del territorio, e che quindi non può certamente essere definito un’opera precaria. È richiesto pertanto un titolo edilizio e, se si inserisce in un’area sottoposta a vincolo, anche il parere dell’Autorità preposta alla sua tutela.
Peraltro, afferma ancora il TAR, è inconferente la presunta necessità dell’installazione dell’opera al fine di preservare il fondo, in quanto – nel caso di specie – nulla impediva la presentazione di un diverso progetto, più compatibile a livello urbanistico-edilizio e ambientale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Piemonte afferma che gli esposti non rientrano tra gli atti ostensibili mediante accesso: in particolare, poiché l’art. 22 l. n. 241/1990 richiede un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione del singolo documento, che nel caso degli esposti non sussiste (in quanto fungono da atti di impulso, cui segue l’istruttoria amministrativa vera e propria: si pongono quindi al di fuori del procedimento).
Aggiunge anche il G.A. che, ai sensi della disciplina regolamentare adottata in vigenza della precedente formulazione dell’art. 24, co. 4, e mai successivamente modificata (il relativo d.m. veniva fatto salvo in via transitoria dal Regolamento per l’accesso del 2006), gli esposti risulterebbero essere esclusi tout court dall’accesso agli atti. Questo, secondo il TAR, costituirebbe il miglior bilanciamento tra tutela della riservatezza del segnalante e i principi di responsabilità e trasparenza dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sussistere per poter disporre la rimessione in termini per errore scusabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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A seguito dell'approvazione del Senato, il decreto legge Infrastrutture e trasporti n. 121/2021 è stato convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 (G.U. Serie Generale n. 267 del 09.11.2021), in vigore da oggi, 10 novembre 2021.
Esaminiamo, in particolare, le modifiche al Codice della Strada
Post di Diego Giraldo – avvocato
Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute delle persone e la tutela dell'ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico che devono essere perseguite nella disciplina della circolazione stradale. In attuazione di questo principio vengono introdotti, in particolare, nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (in particolare, i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l’attraversamento).
I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati; in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.
Vengono inasprite le sanzioni per chi occupa abusivamente posti auto al servizio di persone invalide, con sanzioni da Euro 168,00 ad Euro 672,00.
Vengono previste: semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine agricole; l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di formazione di primo soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA o KB (taxi e NCC); il prolungamento da 6 mesi a 12 mesi del periodo di validità del ‘foglio rosa’ e la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica di guida per due volte (e non più per una sola volta, come previsto attualmente).
Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi); l’introduzione della responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni); l’estensione delle sanzioni già previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida alle ipotesi di utilizzo di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.
Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o sporca la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.
Per quanto riguarda i monopattini, tali mezzi si dovranno dotare di frecce, stop e freni e non potranno superare i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali, mantenendo una marcia inferiore ai 20 km/h nelle altre aree. Non è prevista l'obbligatorietà del casco.
Infine, per quanto concerne la trasparenza della Pubblica Amministrazione, gli enti locali dovranno dichiarare la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie.
Il TAR Veneto sottolinea che il frazionamento di un’unità immobiliare, in quanto intervento non valutabile in termini di superficie o volume, è condonabile; e questo a prescindere dal fatto che lo stesso sia qualificabile come “manutenzione straordinaria”.
Il n. 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003, infatti, permette il condono di due diverse e autonome tipologie di interventi: da una parte, delle opere di manutenzione straordinaria, dall’altra delle opere o modalità di esecuzione “non valutabili in termini di superficie o di volume”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la mancata impugnazione degli strumenti urbanistici successivi a quello oggetto del ricorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse e, quindi l’improcedibilità del giudizio. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui le prescrizioni impugnate siano rimaste identiche, in quanto il nuovo strumento urbanistico, approvato a seguito di importante istruttoria, non può mai essere considerato un atto meramente confermativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto dichiara inammissibile il gravame, per carenza d’interesse della ricorrente, in quanto la stessa contesta un intervento che è stato realizzato in primis sfruttando una possibilità di ampliamento riconosciuta, tramite variante urbanistica ex art. 126, L.R. Veneto 61/1985; in secundis con l’approvazione di una puntuale scheda tecnica, in favore di uno specifico stabilimento industriale, in terziis la ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto sfruttare la volumetria utilizzata ai fini dell’ampliamento ittico per effettuare interventi di diversa natura sui terreni nella relativa titolarità. Ne deriva, pertanto, che un’eventuale annullamento non procurerebbe alcuna utilità alla società ricorrente.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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