29 Aprile 2021
Il TAR Veneto evidenzia che nel caso di edilizia produttiva convenzionata il pagamento degli oneri di urbanizzazione trova fonte nella convenzione urbanistica stipulata. Pertanto, è da inquadrarsi come corrispettivo della potenzialità edificatoria concessa al privato, e dunque la scelta di quest’ultimo di non esercitare integralmente il proprio ius aedificandi non comporta l’obbligo di restituzione degli stessi da parte del Comune se decade il titolo edilizio.
La fonte dell’obbligo giuridico di pagamento, infatti, non è l’avvenuto rilascio del permesso di costruire ma la stipulazione, a monte, della convenzione urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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