Nel caso di specie, il Comune istituiva a proprio favore una servitù coattiva su un fondo rustico (già precedentemente concesso in affitto al Comune in virtù di due contratti di durata quinquennale) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in aree naturalistiche di pregio.
Il TAR Veneto ha offerto numerosi principi utili in materia: fra gli altri, ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. g d.P.R. 327/2001, fra la notifica del decreto di occupazione di urgenza e l’avvio delle operazioni di immissione in possesso devono decorrere almeno sette giorni, ma detto termine ha natura solo ordinatoria e non perentoria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha ricordato che il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione Europea, cd. illegittimità comunitaria, determina la mera annullabilità del provvedimento amministrativo (non la sua nullità, né la sua disapplicabilità), da far valere entro il consueto termine di decadenza, pena l’inoppugnabilità del provvedimento anticomunitario e, sul piano sostanziale, l’obbligo per la P.A. di dar corso all’applicazione dell’atto, salvo l’annullamento in autotutela.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto si sofferma sul rapporto tra Il PUA ed il PI, chiarendo perché l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo non è affatto un atto dovuto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Se a seguito di un accordo perequativo finalizzato all’approvazione di una variante urbanistica il privato non realizza, per sua colpa e/o negligenza, quanto il Comune ha autorizzato in deroga, è possibile chiedere la restituzione degli oneri perequativi versati?
Secondo la giurisprudenza no, in quanto il privato ha già ottenuto dall’ente il vantaggio susseguente e, quindi, non ha alcun titolo giuridico per la restituzione di quanto versato che, in sostanza, non si configura affatto come indebito oggettivo.
Si ringrazia il geom. Daniele Iselle funzionario comunale per la segnalazione.
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Il T.A.R. afferma che, nella conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell’AIA, gli enti coinvolti devono motivare in modo puntuale e specifico le ragioni ostative all’insediamento dell’impianto produttivo, nella fattispecie, una discarica. Il Collegio, infatti, nonostante il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei Servizi dal Comune in ragione dell’incompatibilità urbanistica dell’impianto, ha autorizzato con effetto di variante urbanistica ex art. 208 del d. lgs. n. 152/06 la ditta alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nella zona industriale del Comune.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. si occupa della conferenza dei servizi propedeutica la rilascio dell’AIA e del ruolo assunto dall’ARPAV.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia, uniformandosi alla recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4/2021.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto conferma che il cd. Piano casa permette il cumulo tra l’indice di zona ed il bonus volumetrico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, un Comune assegnava in concessione un impianto di distribuzione di carburanti su suolo comunale ad una società, la quale a sua volta dava in comodato l’area al gestore finale.
Il TAR Veneto ha ritenuto legittima la diffida alla messa in sicurezza dell’area (su cui erano stati rinvenuti materiali altamente infiammabili e potenzialmente inquinanti, non adeguatamente custoditi) indirizzata al concessionario/comodante, al quale competono gli obblighi di vigilanza e custodia a fondamento dell’ordine impartito, nonostante questi si sia difeso dicendo che la responsabilità per la presenza di materiali pericolosi incustoditi era imputabile al gestore/comodatario.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto, in materia di ristrutturazione edilizia e di permesso di costruire in deroga, ha ritenuto che un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, ex art. 3 l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. “esula dall’ambito della ristrutturazione edilizia, tenuto conto del fatto che è stata autorizzata l’integrale demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico nella misura del 70% dell’esistente, in difformità rispetto alla “Pensione Mascotte” quanto ad area di sedime, sagoma, caratteristiche tipologiche ed architettoniche (su quanto osservato in proposito dai ricorrenti non è stata sviluppata alcuna specifica contestazione: si veda, sul punto, Tar Lombardia, Milano, II Sez. , 28 aprile 2020, nr. 841, in cui si osserva che “un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione”)”.
Il Collegio ha poi stabilito che, che trattandosi di intervento di nuova costruzione, è illegittimo il permesso in deroga al vincolo di destinazione d'uso stabilito dal P.R.G., potendosi derogare alle destinazioni d'uso solo con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 (la controversia, giova ricordarlo, è relativa a provvedimenti del periodo 2017/2020, ovvero anteriori alle modifiche del decreto semplificazioni).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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