Conoscenza del provvedimento
Il T.A.R. ricorda quando si cristallizza la “piena conoscenza” del provvedimento da cui diparte il termine per il ricorso impugnatorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda quando si cristallizza la “piena conoscenza” del provvedimento da cui diparte il termine per il ricorso impugnatorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ricorda la necessità di diligenza da parte del ricorrente in un giudizio amministrativo: se questi ha conoscenza di un atto non in suo possesso, dovrà proporre immediatamente relativo accesso agli atti alla P.A., non potendo invece attendere il deposito in giudizio del provvedimento per successivamente proporre motivi aggiunti. Se così facesse, il relativo ricorso sarebbe dichiarato irricevibile poiché tardivo.
Un tardivo esercizio del diritto di accesso agli atti, infatti, lede il principio di stabilità dei rapporti giuridici e l’affidamento dei soggetti titolari dell’autorizzazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che le disposizioni di natura edificatoria contenute in atti generali (e.g., una delibera di Consiglio Comunale che disciplina l’altezza massima per alcune zone), essendo suscettibili di applicazione ripetuta, possono essere impugnate con l’atto che ne ha dato esecuzione. L’atto amministrativo generale non può quindi essere considerato immediatamente lesivo, e pertanto il termine per la sua impugnazione non può essere fatto partire dal momento di pubblicazione sull’albo pretorio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che costituisce interesse a ricorrere atto a fondare un giudizio per l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato a terzi, quell’interesse sussistente in capo al soggetto titolare di un’attività economica che si svolge nell’immobile confinante (anche non proprietario dell’immobile medesimo), se l’intervento edilizio progettato potrebbe in ipotesi determinare un pregiudizio all’attività medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che, in caso di passaggio di proprietà di un immobile confinante con un altro (quest’ultimo oggetto di permesso di costruire), non è possibile ritenere completamente esaurita la legittimazione a ricorrere dei nuovi proprietari confinanti.
Il soggetto titolare del permesso ha infatti l’onere di produrre la prova contraria relativa al momento in cui controparte è venuta a conoscenza del titolo, se eccepisce la tardività del ricorso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che la disposizione di cui all’art. 8 del d.m. n. 1444/1968, che prevede la possibilità di costruire fino ad un’altezza massima determinata prendendo a riferimento gli “edifici preesistenti e circostanti”, prende come “unità di misura” gli edifici immediatamente limitrofi. La sua ratio, infatti, è quella di armonizzare ed omogeneizzare tra loro le altezze degli edifici contigui.
Pertanto, è illegittimo il provvedimento amministrativo che identifichi come “edifici circostanti” ai sensi del d.m. n. 1444/1968 quelli contenuti in un raggio di 200 m.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che la deroga alle altezze massime prevista dalle disposizioni del cd. “Piano Casa” fa riferimento all’altezza dell’edificio esistente, e non (eventualmente) a quelle previste per la zona dal d.m. n. 1444/1968. La ratio della norma, infatti, è quella di contemperare le premialità della legge con il contenimento dell’abitato entro limiti predeterminati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che la deroga alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 8, co. 4-bis della l. R.V. n. 4/2015 (introdotto dalla l. R.V. n. 30/2016) è costituzionalmente legittima, in quanto prevista in attuazione dell’art. 2-bis T.U. Edilizia. Tale norma, lo si ricorda, prevede espressamente la possibilità per le Regioni di derogare al d.m. n. 1444/1968.
Post di Alessandra Piola – avvocato
L'avv. Francesco Giuseppe Roncoroni, che sentitamente ringraziamo, ci invia un articolo, che volentieri pubblichiamo, sul dipendente pubblico e il divieto di assunzione di cariche in societĂ costituite a scopo di lucro: la responsabilitĂ del dipendente e le conseguenze sanzionatorie per la societĂ .
Molti hanno sentito dire che il dipendente pubblico non può assumere cariche in società commerciali, ma non tutti hanno idea di quanto gravi siano le conseguenze della violazione del divieto, non solo per il dipendente pubblico, ma anche per la società commerciale che gli attribuisce la carica.
Il dipendente pubblico e le cariche in societĂ a scopo di lucro Â
Il dott. Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, ci propone il terzo articolo sugli enti del terzo settore, che esamina i requisiti e caratteristiche comuni degli enti del terzo settore
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