Volumi tecnici abusivi e vincolo paesaggistico

27 Apr 2020
27 Aprile 2020

Il T.A.R. Basilicata afferma che i volumi tecnici abusivi non possono ottenere la compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 nemmeno se interrati.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Limitazione delle immissioni: quali provvedimenti possono essere adottati dalla P.A.?

27 Apr 2020
27 Aprile 2020

Il TAR Veneto, in una propria recente sentenza, ha ribadito la natura straordinaria dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL: nel caso in cui vi sia violazione di prescrizioni autorizzative in materia ambientale, infatti, il rimedio sono la diffida e la sospensione dell’attività ex art. 278 T.U. Ambiente.

Peraltro, se anche fosse possibile adottare l’ordinanza extra ordinem, la stessa dovrebbe essere accuratamente motivata, e fondata preferibilmente su accertamenti provenienti da un organismo terzo qualificato, e non basata solamente sulle segnalazioni dei cittadini e sulle interrogazioni consiliari.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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Valutazione dell’interesse culturale

27 Apr 2020
27 Aprile 2020

Il TAR Piemonte, di recente, ha illustrato quali siano gli elementi che devono essere presenti nel provvedimento della Soprintendenza che dichiara l’interesse culturale di un bene.

In primo luogo, ha precisato che non è necessario che l’istruttoria della P.A. si attenga pedissequamente ai criteri previsti da varie circolari e decreti del Ministero, non essendo gli stessi considerati vincolanti per la Soprintendenza. Il Giudice ha quindi ribadito che l’indagine deve principalmente verificare, nella propria istruttoria, se l’ipotesi proveniente dalla P.A. è la più attendibile tra quelle disponibili.

A fondamento di tale lettura delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali sulla valutazione dell’interesse culturale sta il sacrificio del diritto di proprietà a cui potrebbe essere sottoposto il privato, da compararsi con l’interesse pubblico a mantenere nel territorio italiano un bene da considerarsi espressione dell’identità culturale nazionale.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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Processo amministrativo: il contraddittorio in udienza è un diritto e la legge non può negarlo

27 Apr 2020
27 Aprile 2020

L’art. 84, co. 5 d.l. 18/2020, per il periodo che va dal 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, stabilisce che, “in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati”, aggiungendo che “le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”.

Ad una prima lettura, si potrebbe dedurre che tale norma comporti il passaggio in decisione delle cause esclusivamente sulla base degli atti, con l’unica eccezione della rimessione in termini per il deposito di memorie e repliche.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato che in questo modo si introdurrebbe inopinatamente un processo amministrativo cartolare “coatto”, ovvero un processo in cui alle parti è impedito di richiedere l’udienza per la discussione orale in contraddittorio.

Una simile interpretazione sarebbe costituzionalmente e convenzionalmente illegittima, poiché: l’art. 111 Cost. impone che le parti abbiano la possibilità concreta di esporre puntualmente (e, ove lo ritengano, anche oralmente) le loro ragioni, rispondendo e contestando le quelle degli altri; l’art. 24 Cost. contiene anche la garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice; infine, l’art. 6, par. 1 CEDU osta al divieto assoluto di contraddittorio orale in ragione del diritto del ricorrente a poter provocare la revisione in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione resa dall’autorità amministrativa, nonché in ragione del principio della pubblicità dell’udienza.

All’esito, il Consiglio ha sancito il diritto di ciascuna parte a chiedere un rinvio dell’udienza a data successiva al 30 giugno 2020 allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, chiarendo condizioni e modalità di detto rinvio.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Processo amministrativo e tributario: importanza della discussione orale – videoconferenza, giovedì 30 aprile 2020, ore 15.30-17.30

27 Apr 2020
27 Aprile 2020

La Camera Avvocati Tributaristi e la Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti e altri hanno organizzato per giovedì 30 aprile 2020, ore 15.30-17.30, una videoconferenza sulla importanza della discussione orale nel processo amministrativo e tributario.

In videoconferenza sulla piattaforma “zoom” (meeting ID 742 994 1449 – password VENETO).

Locandina 30 apr 2020-1

Nuova ordinanza della Regione Veneto sul Covid-19

24 Apr 2020
24 Aprile 2020

Pubblichiamo il testo dell'ordinanza regionale del Presidente della Regione Veneto n. 42 del 24 aprile 2020, che aggiorna e riduce le limitazioni operative previste per contrastare la diffusione del Covid-19, pubblicata sul B.U.R.V. Veneto n. 55 del 24.04.2020.

ordinanza regionale

Audio del seminario del 24 aprile 2020 sui crediti edilizi

24 Apr 2020
24 Aprile 2020

Pubblichiamo l'audio del videoseminario del 23 aprile 2020 sui crediti edilizi, con relatori il prof. Alessandro Calegari e l'avv. Guido Sartorato

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Ore 9: come partecipare allo ZOOM IT di Italiaius su come funzionano i crediti edilizi nel Veneto

24 Apr 2020
24 Aprile 2020

Pubblichiamo i dati per partecipare allo ZOOM IT di Italiaius sui crediti edilizi nel Veneto col prof. avv. Alessandro Celegari e l'avv. Guido Sartorato.

Il collegamento sarà attivato alle ore 8.59: preghiamo i partecipanti di silenziare il proprio microfono al momento dell'accesso.

Il videoseminario breve durerà dalle ore 9 alle ore 9.50 circa.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88061273443?pwd=NktDY1FMOVhYbUdWUEpYNysyVEZYdz09

Meeting ID: 880 6127 3443
Password: Italiaius

La tardiva presentazione della domanda di proroga del titolo edilizio non ne comporta l’automatica decadenza

24 Apr 2020
24 Aprile 2020

Con la sentenza n. 2206 del 1 aprile 2020 il Consiglio di Stato chiarisce la portata applicativa dell’art. 15 del Testo Unico Edilizia, sganciandosi da una interpretazione meramente formalistica e valorizzando il principio di affidamento del privato.

In concreto era accaduto che una società cooperativa edilizia, titolare di un permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica, aveva richiesto al Comune di sospendere il termine d’esecuzione e completamento dei lavori, in quanto si erano resi necessari degli interventi, non previsti né prevedibili ex ante, eseguiti con il concorso degli organi tecnici del Comune medesimo.

Il Comune, sul presupposto che l’istanza di sospensione non era stata avanzata prima della scadenza del termine ex art. 15 del TUE e presumendo che il titolo era decaduto, ha intimato di presentare una sanatoria per le opere eseguite dopo la scadenza del termine, considerate abusive.

Il Consiglio di Stato premette che “condivide l’orientamento giurisprudenziale – richiamato dal Tar – a mente del quale “i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio”(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4423).

“Nondimeno”, precisa immediatamente dopo il Consiglio di Stato, “il dictum va inteso cum grano salis: ovverosia qualora per fatti o circostante, oggettivamente riscontare, l’amministrazione abbia avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, la tardiva presentazione dell’istanza di proroga non comporta ex se la declaratoria di decadenza del titolo edilizio.”

“Opinare diversamente significa restituire credito ad una concezione formalistica e burocratica dell’azione amministrativa, antitetica ai criteri di economicità e di efficienza che oramai, ex artt. 1 e ss l. 241/90, governano l’attività amministrativa.”

I Giudici affrontano nel successivo capo della sentenza il tema della dichiarazione di inefficacia del titolo edilizio e osservano: “il Comune resistente non ha nemmeno adottato il provvedimento di decadenza del titolo edilizio, non affatto supplito dal diniego di sospensione del termine d’esecuzione oggetto d’impugnazione. L’omessa tempestiva adozione dell’atto, stante la natura dichiarativa della decadenza –insistentemente sottolineata dall’amministrazione resistente –, lungi dall’esimere dal dovere di assumere tempestivamente ed espressamente il relativo provvedimento, comporta sul piano tecnico giuridico che non s’è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore: ossia non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio. Ovverosia non è mai stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza del titolo edilizio.”

La dichiarazione di decadenza, ancorché avente natura non costitutiva, è dunque sempre necessaria affinché sia attestata l’inefficacia giuridica del permesso di costruire e, in assenza, l’interessato può legittimamente ritenere che il suo titolo persista ancora. Conclude infatti la sentenza che “Conseguentemente, s’è ingenerato nella cooperativa appellante il legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo edilizio, che, secondo l’orientamento giurisprudenziale qui condiviso, costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata.”

Post di Marta Bassanese - avvocato

CDS 2206_2020

Esempi di quando c’è un segno di riconoscimento sulle schede elettorali per l’elezione del sindaco

24 Apr 2020
24 Aprile 2020

Il T.A.R. Veneto ha annullato la proclamazione del Sindaco del Comune di Breganze (VI) perché sono state considerate valide le schede contrassegnate dal partito politico del Sindaco, ma contenenti anche preferenze per persone che non risultavano candidate in alcuna lista.

Tali schede, però, sono state considerate nulle costituendo tale indicazione un palese segno di riconoscimento del voto.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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