19 Aprile 2017
Il TAR Veneto chiarisce il funzionamento dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che al comma 4 bis stabilisce che: "“qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte”.
Il TAR afferma che, una volta che il piano attuativo sia stato adottato per silenzio-assenso, se esso non viene pubblicato, non decorrono i termini per la formazione del silenzio-assenso anche sulla sua approvazione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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