La misura cautelare del cd. “remand”
Il TAR Veneto ha spiegato in cosa consista il cd. remand in sede cautelare e quali conseguenze possa avere nel relativo giudizio di merito.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ha spiegato in cosa consista il cd. remand in sede cautelare e quali conseguenze possa avere nel relativo giudizio di merito.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Nel caso di specie, la Stazione appaltante indiceva una gara per la concessione degli spazi in una biblioteca pubblica ove installare tre macchine distributrici di cibo e bevande: vinceva la gara chi offriva il rialzo maggiore rispetto al canone concessorio previsto, mediante preventivo da inviare via PEC.
Il non aggiudicatario faceva ricorso, dicendo che: a) per il principio di segretezza delle offerte, non era corretto chiedere ai concorrenti di inviare il preventivo via PEC; b) per il principio di rotazione, non doveva aggiudicarsi la gara il concessionario uscente.
Il TAR Sardegna ha respinto entrambe le censure, in virtù delle regole semplificate che governano le gare sotto la soglia di Euro 40.000,00 ex art. 36, co. 2, lett. a d.lgs. 50/2016.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha decreto la sospensione dei procedimenti amministrativi e gli adempimenti previsti secondo le modalità indicate nel seguente link
L'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, 18 contiene disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e sugli effetti degli atti amministrativi in scadenza
art. 103 dl 18 del 17 marzo 2020
Pubblichiamo una nota redatta dall'avv. Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, la quale affronta alcune questioni interpretative sull'argomento.
Chinello_Procedimento amministrativo e coronavirus
Pubblichiamo, inoltre, la Circolare della Regione Emilia - Romagna contenente alcune indicazioni operative sull'art. 103 del d. l. n. 18/2020 (cd. Cura Italia), che ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi in corso ed ha prorogato la validità dei titoli abilitativi.
circolare Emilia Romagna Su Effetti dl18-2020-2
Pubblichiamo il decreto n. 26/2020 emesso dalla Presidente del Tar Veneto, con il quale vengono assunte nuove misure organizzative e di calendarizzazione delle udienze, in applicazione della complessa disciplina ora posta dall'articolo 84 del decreto legge 18 del 2020 ed in linea con la direttiva esplicativa del 19.03.2020 del Presidente del Consiglio di Stato.
Si segnala, nello specifico, che le cause chiamate alla prossima udienza camerale, ora fissata all'8 aprile per tutte e tre le sezioni, potranno essere decise con ordinanza collegiale su istanza in tal senso di tutte le parti costituite; mentre verranno altrimenti decise con un provvedimento monocratico (cui seguirà la trattazione collegiale in una successiva camera di consiglio).
Si segnala, inoltre, che tutte le cause già chiamate ad udienze di merito fissate in data precedente al 30 giugno sono rinviate ad udienze in data successiva. Non saranno tuttavia rinviate le cause per le quali la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio per le parti. E, nel valutare la sussistenza di tale condizione, il Presidente esaminerà eventuali domande di prelievo proposte dalle parti.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alla lettura del decreto e della normativa citata.
Pubblichiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01807)"
Il TAR Catania ha affermato che:
- Spettano al G.O. le controversie con cui il privato chieda il risarcimento del danno da occupazione legittima, nonché quelle in cui chieda la rideterminazione dell’indennizzo ex art. 42-bis T.U. espropri;
- Il decreto di esproprio emanato oltre il termine di legge è annullabile e non nullo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo è quanto ha di recente dichiarato il TAR Veneto in merito alla possibilità di usufruire contemporaneamente dei benefici volumetrici derivanti dal cd. “Piano Casa” e di quelli previsti dal d.lgs. n. 28/2011: non vi è infatti alcuna violazione del divieto di applicazione cumulativa di norme derogatorie.
È stato infatti precisato che si tratta di incentivi aventi scopi differenti: i bonus volumetrici previsti dalla l. R.V. n. 14/2009 sono legati al d.lgs. n. 192/2005 e, quindi, al miglioramento delle prestazioni energetiche; i bonus previsti dal d.lgs. n. 28/2011, invece, sono legati all’impiego di fonti energetiche rinnovabili.
Il fatto che il miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio possa avvenire anche mediante l’impiego di fonti rinnovabili, dunque, non è stato considerato dal TAR di ostacolo all’applicazione del cumulo di benefici volumetrici.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto ha affermato che il recupero di edifici crollati o demoliti può essere qualificato come ristrutturazione edilizia ove sia possibile accertarne la preesistente consistenza, oppure, ai sensi dell’art. 5 l.r. Veneto 18/2006, mediante i riscontri delle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi ha emanato una direttiva rivolta ad assicurare un’applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha abrogato l’art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e ha introdotto nuove misure sul processo amministrativo, applicabili dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, e ulteriormente fino al 30 giugno 2020.
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