Il TAR Veneto dichiara che così non è: l’eventuale erronea determinazione del costo di costruzione non potrà infatti mai inficiare la legittimità del titolo, dando solamente luogo all’obbligazione di corrispondere la maggior somma dovuta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, un privato otteneva l’autorizzazione monumentale e il conseguente Permesso di Costruire per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e restauro del proprio edificio, dichiarato di interesse culturale. Il progetto approvato prevedeva la realizzazione di due posti auto nel cortile dell’edificio.
Successivamente il privato presentava tre diverse SCIA in variante al PdC, chiedendo ed ottenendo, per ciascuna di esse, l’autorizzazione monumentale preventiva (che nulla obiettava sui due parcheggi, per un totale di quattro valutazioni positive).
Vedendo arrivare la terza SCIA, il Comune non si accorgeva che l’autorizzazione monumentale era già stata ottenuta, così mandava alla Soprintendenza per le sue valutazioni.
L’Autorità paesaggistica non obiettava di essersi già pronunciata, bensì rilasciava una nuova autorizzazione monumentale, escludendo che l’area cortilizia potesse avere destinazione d’uso a parcheggio e contenere posti auto fissi.
Il TAR Veneto ha annullato quest’ultima autorizzazione che, in realtà, si qualificava come provvedimento di secondo grado.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Comune di Spinea ha organizzato un seminario online per venerdì 19 febbraio 2021, ore 9-13.30, in materia di piani attuativi, per individuarne le criticità e le proposte per la loro soluzione.
Relatori: avv. Stefano Bigolaro, avv. Domenico Chinello e avv. Alessandro Veronese
Tutte le informazioni si trovano nella locandina allegata
Il TAR Veneto ribadisce che l’obbligo di presentare istanza di permesso di costruire riguarda solamente le ipotesi di ampliamento con ricomposizione volumetrica su un’area completamente diversa, non invece se i nuovi immobili sono collocati su un sedime parzialmente combaciante con quello dell’edificio demolito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nell’assumere il provvedimento ex art. 10, co. 3, lett. a d.lgs. 42/2004, l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto ricorda alcuni noti principi giuridici e giurisprudenziali che si applicano alle procedure ad evidenza pubblica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26 gennaio 2021, n. 3, ha affermato il principio di diritto per cui “ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”.
Il dott. Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, ha scritto sul tema la nota che pubblichiamo
Il TAR Veneto ribadisce, sulla scorta di ampia giurisprudenza, che nel procedimento volto alla demolizione di un immobile abusivo non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, e dunque non vi discendono vizi per il provvedimento conclusivo. E difatti, l’esercizio del potere repressivo in materia di abusi edilizi costituisce attività vincolata e doverosa per la P.A.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Trento si sofferma sul rapporto tra il ricorso principale e quello incidentale, chiarendo quando deve essere scrutinato preventivamente l’uno e l’altro in base agli approdi della giurisprudenza comunitaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto afferma che non costituisce vizio dell’ordine di demolizione la mancata concessione da parte della P.A. dell’accesso ad un atto su cui non si è concretamente fondato il provvedimento conclusivo: in questo caso non risulterebbe infatti essere stato violato il diritto di difesa del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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