Valutazione discrezionale delle offerte di gara

27 Lug 2020
27 Luglio 2020

Di recente, il TAR Piemonte ha ribadito che la discrezionalità esercitata dalla commissione aggiudicatrice, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non può essere sindacata nel merito da parte del giudice amministrativo, tranne che nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza o erroneità. Non è dunque sufficiente rilevare che le scelte compiute non sono condivisibili, ma è necessario riuscire a provare che le medesime sono inattendibili.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il decreto legge 76/2020 e le novità in ambito edilizio e urbanistico: convegno a Spinea 25.09.2020

25 Lug 2020
25 Luglio 2020

Il settore pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea - con il coordinamento del responsabile del settore arch. Fiorenza Dal Zotto - il prossimo venerdì 25 settembre 2020 presso la sala parrocchiale della Chiesa dei SS. Vito e Modesto in Piazza Marconi n. 64 a Spinea propone  il seminario di studio: "Il decreto legge "semplificazioni"16.07.2020, n. 76 (che nel frattempo dovrebbe essere stato convertito in legge)  e le importanti novità in ambito edilizio e urbanistico".

Esperti di diritto urbanistico - l'avv. Stefano Bigolaro dello Studio Domenichelli di Padova, l'avv. Domenico Chinello di Mirano (Venezia) e l'avv. Alessandro Veronese dello Studio MDA di Padova e Venezia - ci illustreranno le importanti novità contenute nel cosiddetto "decreto semplificazione".

Nello specifico verranno affrontati questi temi:

 1. Le modifiche al Testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001:

- Gli interventi di demolizione e ricostruzione "fuori sagoma" con altezze superiori all'esistente a distanze inferiori ai minimi previsti [comma 1 ter art. 2 bis del d.P.r. 380/2001]

- La nuova definizione degli interventi di manutenzione straordinaria [modifica della destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante e modifica dei prospetti - comma 1 lett. b art. 3 del d.P.r. 380/2001]

- La nuova definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia [demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e con incremento di volumetria - comma 1 lett. d art. 3 del d.P.r. 380/2001]

- L'attività edilizia libera e la nuova definizione delle opere temporanee [comma 1 lett. e-bis art. 6 del d.P.r. 380/2001

- La legittimità degli edifici esistenti [il nuovo art. 9 bis del d.P.r. 380/2001]

- La modifica degli interventi soggetti a permesso di costruire alla luce della rinnovata definizione degli interventi di  ristrutturazione edilizia [comma 1 lett. c art. 10 del d.P.r. 380/2001]

- Gli interventi di ristrutturazione  in deroga agli strumenti urbanistici [ccomma 1 lett. b art. 3 del d.P.r. 380/2001 ] e precisazioni sull'ampiezza della portata della deroga [comma 3  art. 14 del d.P.r. 380/2001

- Le modifiche alla definizione del "contributo straordinario" di cui all'articolo 16 comma 4 lett. d ter del d.P.r. 380/2001]

- Gli interventi di rigenerazione urbana e le agevolazioni in termini di contributo di costruzione [comma 4 bis art. 17 del d.P.r. 380/2001]

- La destinazione d'uso degli immobili [comma 2 art. 23 del d.P.r. 380/2001]

- L'agibilità e il rispetto dei requisiti del decreto ministeriale che deve essere adottato entro 90 gg. [comma 7 bis art. 24 del d.P.r. 380/2001]

- Le tolleranze costruttive previste dal nuovo articolo 34 bis del D.P.R. 380/2001 in sostituzione dell'art. 2 ter dell'articolo 34 [art. 34 bis del d.P.r. 380/2001]

2. Altre modifiche in ambito edilizio, urbanistico e paesaggistico:

- Requisiti igienico sanitari degli edifici a destinazione residenziale in attesa dell'approvazione del decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 20 comma 1 bis del d.P.r. 380/2001

- Le modifiche alla legge 13/1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche

- La proroga dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire e delle Scia fino al 31.12.2020

- Opere amovibili realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica

3. Le modifiche alla legge 241/1990:

- La misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti [art. 4 bis della legge 241/1990]

- L'inefficacia dei provvedimenti assunti dopo la scadenza dei termini [art. 8 bis della legge 241/1990]

- L'obbligo dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici: il domicilio digitale, l'accesso agli atti e il fascicolo telematico [artt. 3 bis, 5, 8  della legge 241/1990]

- Le modifiche all'articolo 10 bis sul preavviso di diniego [art. 10 bis della legge 241/1990]

- Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche [art. 17 bis della legge 241/1990]

- Le modifiche sull'autocertificazione [art. 18 della legge 241/1990]

- Le modifiche sull'annullabilità del provvedimento [art. 21 octies della legge 241/1990]

- L'accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi [artt. 14 e succ. delal legge 241/1990]

Modalità di partecipazione: in presenza (vista la capienza della sala e le misure anti Covid è consentita la presenza al massimo di 50 persone) e in streaming.

Info: Comune di Spinea – responsabile del settore pianificazione e tutela del territorio – arch. Fiorenza Dal Zotto 041 507 11 23 o Kairos Spa tel. 041 51 00 598 oppure  e-mail  segreteria@kairos-consulting.com

Programma_DecretoSemplificazioni25settembre2020

L’audio del videoseminario del 24 luglio 2020 sulle semplificazioni

24 Lug 2020
24 Luglio 2020

Pubblichiamo l'audio del videoseminario del 24 luglio 2020 relativo al decreto legge n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) e le modifiche apportate alla l. n. 241/1990 riassunte dall'avv. Matteo Acquasaliente.

https://www.dropbox.com/s/4owa6f01najf6e6/audio%20decreto%20semplificazioni.m4a?dl=0

modifiche legge n. 241 del 1990

Come accedere al videoseminario di questa mattina sul decreto legge 67/2020 di semplificazioni

24 Lug 2020
24 Luglio 2020

Per evitare intrusioni disturbanti, chi accede resterà qualche istante in attesa e verrà ammesso da noi persona per persona: per agevolare l'operazione chiediamo a chi entra di tenere il video attivo, in modo che possiamo vedere i volti (dopo, chi vorrà potrà disattivare il proprio video).  

Per accedere è sufficiente cliccare sul link di seguito riportato (occorre avere installato Zoom però):

https://us02web.zoom.us/j/83175005728

Meeting ID (qualora servisse): 831 7500 5728

Difformità parziale e totale

24 Lug 2020
24 Luglio 2020

Il T.A.R. si sofferma sul distinguo tra difformità totale e parziale di un immobile rispetto al titolo edilizio.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Accesso a documenti inesistenti

24 Lug 2020
24 Luglio 2020

Il TAR Piemonte ha dichiarato che, nel caso di documenti inesistenti (perché mai formatisi o perché non più esistenti), non sussiste alcun obbligo della P.A. di produrli. Peraltro, ha aggiunto che, qualora tali atti non siano stati prodotti perché inesistenti, l’Amministrazione dovrebbe dar conto al privato delle ragioni alla base dell’impossibilità.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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De arte venandi…

24 Lug 2020
24 Luglio 2020

Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione del progressivo sfavore con cui la normativa italiana e sovranazionale ha disciplinato il fenomeno della caccia: in sostanza, si è passati dal diritto soggettivo assoluto di cacciare (di cui all’impianto originario del Testo unico delle leggi sulla caccia, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016) al divieto generale di caccia, secondo l’impostazione dell’attuale normativa nazionale, europea ed internazionale – salve le specifiche deroghe che la legge ammette per determinate specie, con limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere, che pongono il privato in posizione di interesse legittimo.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Decreto legge semplificazioni 76/2020: notificazioni degli atti giudiziari e stragiudiziali alle pubbliche amministrazioni

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

Nel Decreto Legge 76/2020 (c.d. Decreto “Semplificazioni”) è stato inserito l’art. 28, che, ha introdotto all’interno delll’art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1-ter, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all'articolo 16, comma 12” (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal Ministero della giustizia) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,” (ovverosia nel c.d indice “IPA”, per esteso “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.

 La previsione in esame consente dunque, dall’entrata in vigore del Decreto Legge, di poter procedere alla notifica a mezzo PEC (evitando dunque, per esempio, la notifica a mezzo posta) anche alle amministrazioni che non abbiano provveduto ancora oggi ad assolvere l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo previsto dal citato art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito con l. 221/2012: circostanza quest’ultima tutt’altro che infrequente.

Primi rebus applicativi del decreto legge semplificazioni 76/2020: come funziona la proroga dei termini dei titoli edilizi ex art. 10, comma 4 del d.l.?

23 Lug 2020
23 Luglio 2020
Sembra facile semplificare: chissà perchè poi spunta sempre il diavoletto complicatore.
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Il geom. Daniele Iselle ci segnala alcune questioni interpretative dell’art. 10 comma 4 del DL Semplificazioni 76/2020, il quale prevede:
"4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Questione 1): nel caso in cui la comunicazione di proroga riguardi un edificio assentito in deroga allo strumento urbanistico sulla base del Piano Casa 14/2009 e successive proroghe, attualmente non più vigente, e quindi in contrasto con lo strumento vigente alla data della comunicazione di proroga, si deve dichiarare l’inefficacia della proroga richiesta o la conformità è richiesta solo con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici?
Questione 2: 
A) a questione 2 presuppone la risposta a una domanda preliminare riguardante un'altra legge e precisamente l'articolo 13 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".
Questo articolo, in primo luogo, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, abrogandone il comma 6 (Il  comma abrogato disponeva quanto segue:"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile).
L'articolo 13 del Decreto legislativo 73/2020, in secondo luogo, modifica ulteriormente l'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilendo che il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».

La domanda preliminare è se il secondo periodo del comma 7 assorba il comma 6 abrogato, e precisamente se ammetta la deroga anche per le nuove costruzioni oppure no?

B) Nel caso in cui la risposta alla domanda del punto A) sia negativa, nel caso in cui la comunicazione di proroga riguardi un edificio assentito in deroga sulla base del comma 6 abrogato, e quindi in contrasto con lo strumento vigente alla data della comunicazione di proroga, si deve dichiarare l’inefficacia della proroga richiesta o la conformità è richiesta solo con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici?

ZOOM IT di Italiaius: videoseminario sul decreto-legge semplificazioni – venerdì 24 luglio 2020, ore 9-11

23 Lug 2020
23 Luglio 2020

Italiaus organizza un videoseminario sulla piattaforma Zoom venerdì 24 luglio, dalle ore 9 alle 11, sul decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente semplificazioni.

Il prof. Bruno Barel e l'avvocato Dario Meneguzzo dialogheranno con i relatori:

- dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza e avvocato Diego Signor per le novità in materia di appalti;

- avvocati Stefano Bigolaro, Alessandro Veronese, Domenico Chinello e Matteo Acquasaliente per edilizia, urbanistica e altre materie.

La partecipazione è libera e gratuita e non richiede iscrizione. 

Il link per l'accesso sarà pubblicato su Italiaius la mattina del convegno alle ore 8.40.

Chi desidera collaborare alla preparazione del seminario può inviare considerazioni e domande, utilizzando la funzione "comments" in calce al presente post.

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