COVID-19 e sospensione del’attività giudiziaria
E’ stato emanato, nella giornata di ieri, il Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
Il decreto legge affronta l’emergenza in due fasi.
Una prima fase, di immediata applicazione, che va dall’8 marzo (giorno della pubblicazione in GU) al 22 marzo; una seconda fase che dal successivo 23 marzo giunge sino al 31 maggio.
Per quanto concerne la giustizia amministrativa la prima fase è disciplinata dall’art. 3 comma 1 il quale prevede perentoriamente che le “udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”.
Dunque nessuna udienza sarà celebrata. Trattasi di una misura drastica ma necessaria al fine di consentire, su tutto il territorio nazionale, comportamenti coerenti con gli obiettivi di contenimento del virus in questa prima fase in cui ci si attende il picco epidemiologico.
Dalla misura non sono eccettuate le udienze camerali dedicate all’esame delle domande cautelari. Per queste ultime è previsto che siano decise “su richiesta anche di una sola delle parti”, con decreto monocratico con fissazione della trattazione collegiale a “data immediatamente successiva al 22 marzo 2020”.
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