19 Agosto 2016
Il TAR Emilia Romagna dichiara insussistente il debito nei confronti del Comune relativamente al contributo per costo di costruzione per un permesso di costruire il cui pagamento è avvenuto nelle mani di un funzionario infedele che si è appropriato della somma versate mediante assegno.
Di qui la fondatezza della pretesa della società ricorrente a vedersi dichiarare liberata dall’obbligo di pagamento di una somma di denaro che l’Amministrazione comunale assume ancora dovuta, posto che il pregresso pagamento nelle mani del funzionario infedele – in virtù del principio dell’apparenza giuridica – aveva determinato l’estinzione dell’obbligazione e la necessità che l’ente locale si rivalesse, a quel punto, sul proprio dipendente.
Post di Gianmartino Fontana - avvocato Read more →
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