Quando un sottotetto non abitabile configura un vano tecnico?
Il T.A.R. Calabria ricorda i presupposti che un sottotetto deve avere per poter essere considerato un vano tecnico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Calabria ricorda i presupposti che un sottotetto deve avere per poter essere considerato un vano tecnico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
L’ANAC dopo aver ricordate che - in via ordinaria – non è possibile modificare l’oggetto del contratto d’appalto prima della sua esecuzione, suggerisce che, durante questo periodo emergenziale, appare quanto mai ragionevole applicare analogicamente la disciplina prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e relativo alla fase privatistica dell’esecuzione dei contratti, anche alla fase pubblicistica antecedente alla stipula del contratto, al fine di evitare il rifacimento dell’intera procedura di gara tramite la mera modifica della clausole del bando da aggiornare.
Si ringrazia la dott.ssa Denise Rigon, funzionario comunale, per la segnalazione.
Delibera_n598_8 luglio_ Atto_segnalazione_n. 7
Il TAR Piemonte ha ribadito che alla P.A. non è concesso sindacare, con giudizio ex ante, l’eventuale azione proposta dai privati e in funzione della quale è stato richiesto accesso agli atti: l’unica prova che deve essere presentata dai privati in sede di accesso, infatti, è quella dell’esistenza di un interesse all’ostensione dell’atto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. conferma che, per poter applicare la cd. fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, spetta al privato dimostrare al Comune che la demolizione della parte difforme pregiudica la staticità della parte conforme.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Di recente, il TAR Piemonte ha ribadito che la discrezionalità esercitata dalla commissione aggiudicatrice, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non può essere sindacata nel merito da parte del giudice amministrativo, tranne che nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza o erroneità. Non è dunque sufficiente rilevare che le scelte compiute non sono condivisibili, ma è necessario riuscire a provare che le medesime sono inattendibili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il settore pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea - con il coordinamento del responsabile del settore arch. Fiorenza Dal Zotto - il prossimo venerdì 25 settembre 2020 presso la sala parrocchiale della Chiesa dei SS. Vito e Modesto in Piazza Marconi n. 64 a Spinea propone il seminario di studio: "Il decreto legge "semplificazioni"16.07.2020, n. 76 (che nel frattempo dovrebbe essere stato convertito in legge) e le importanti novità in ambito edilizio e urbanistico".
Esperti di diritto urbanistico - l'avv. Stefano Bigolaro dello Studio Domenichelli di Padova, l'avv. Domenico Chinello di Mirano (Venezia) e l'avv. Alessandro Veronese dello Studio MDA di Padova e Venezia - ci illustreranno le importanti novità contenute nel cosiddetto "decreto semplificazione".
Nello specifico verranno affrontati questi temi:
1. Le modifiche al Testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001:
- Gli interventi di demolizione e ricostruzione "fuori sagoma" con altezze superiori all'esistente a distanze inferiori ai minimi previsti [comma 1 ter art. 2 bis del d.P.r. 380/2001]
- La nuova definizione degli interventi di manutenzione straordinaria [modifica della destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante e modifica dei prospetti - comma 1 lett. b art. 3 del d.P.r. 380/2001]
- La nuova definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia [demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e con incremento di volumetria - comma 1 lett. d art. 3 del d.P.r. 380/2001]
- L'attività edilizia libera e la nuova definizione delle opere temporanee [comma 1 lett. e-bis art. 6 del d.P.r. 380/2001
- La legittimità degli edifici esistenti [il nuovo art. 9 bis del d.P.r. 380/2001]
- La modifica degli interventi soggetti a permesso di costruire alla luce della rinnovata definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia [comma 1 lett. c art. 10 del d.P.r. 380/2001]
- Gli interventi di ristrutturazione in deroga agli strumenti urbanistici [ccomma 1 lett. b art. 3 del d.P.r. 380/2001 ] e precisazioni sull'ampiezza della portata della deroga [comma 3 art. 14 del d.P.r. 380/2001
- Le modifiche alla definizione del "contributo straordinario" di cui all'articolo 16 comma 4 lett. d ter del d.P.r. 380/2001]
- Gli interventi di rigenerazione urbana e le agevolazioni in termini di contributo di costruzione [comma 4 bis art. 17 del d.P.r. 380/2001]
- La destinazione d'uso degli immobili [comma 2 art. 23 del d.P.r. 380/2001]
- L'agibilità e il rispetto dei requisiti del decreto ministeriale che deve essere adottato entro 90 gg. [comma 7 bis art. 24 del d.P.r. 380/2001]
- Le tolleranze costruttive previste dal nuovo articolo 34 bis del D.P.R. 380/2001 in sostituzione dell'art. 2 ter dell'articolo 34 [art. 34 bis del d.P.r. 380/2001]
2. Altre modifiche in ambito edilizio, urbanistico e paesaggistico:
- Requisiti igienico sanitari degli edifici a destinazione residenziale in attesa dell'approvazione del decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 20 comma 1 bis del d.P.r. 380/2001
- Le modifiche alla legge 13/1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche
- La proroga dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire e delle Scia fino al 31.12.2020
- Opere amovibili realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica
3. Le modifiche alla legge 241/1990:
- La misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti [art. 4 bis della legge 241/1990]
- L'inefficacia dei provvedimenti assunti dopo la scadenza dei termini [art. 8 bis della legge 241/1990]
- L'obbligo dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici: il domicilio digitale, l'accesso agli atti e il fascicolo telematico [artt. 3 bis, 5, 8 della legge 241/1990]
- Le modifiche all'articolo 10 bis sul preavviso di diniego [art. 10 bis della legge 241/1990]
- Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche [art. 17 bis della legge 241/1990]
- Le modifiche sull'autocertificazione [art. 18 della legge 241/1990]
- Le modifiche sull'annullabilità del provvedimento [art. 21 octies della legge 241/1990]
- L'accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi [artt. 14 e succ. delal legge 241/1990]
Modalità di partecipazione: in presenza (vista la capienza della sala e le misure anti Covid è consentita la presenza al massimo di 50 persone) e in streaming.
Info: Comune di Spinea – responsabile del settore pianificazione e tutela del territorio – arch. Fiorenza Dal Zotto 041 507 11 23 o Kairos Spa tel. 041 51 00 598 oppure e-mail segreteria@kairos-consulting.com
Pubblichiamo l'audio del videoseminario del 24 luglio 2020 relativo al decreto legge n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) e le modifiche apportate alla l. n. 241/1990 riassunte dall'avv. Matteo Acquasaliente.
https://www.dropbox.com/s/4owa6f01najf6e6/audio%20decreto%20semplificazioni.m4a?dl=0
Per evitare intrusioni disturbanti, chi accede resterà qualche istante in attesa e verrà ammesso da noi persona per persona: per agevolare l'operazione chiediamo a chi entra di tenere il video attivo, in modo che possiamo vedere i volti (dopo, chi vorrà potrà disattivare il proprio video).
Per accedere è sufficiente cliccare sul link di seguito riportato (occorre avere installato Zoom però):
https://us02web.zoom.us/j/83175005728
Meeting ID (qualora servisse): 831 7500 5728
Il T.A.R. si sofferma sul distinguo tra difformità totale e parziale di un immobile rispetto al titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Piemonte ha dichiarato che, nel caso di documenti inesistenti (perché mai formatisi o perché non più esistenti), non sussiste alcun obbligo della P.A. di produrli. Peraltro, ha aggiunto che, qualora tali atti non siano stati prodotti perché inesistenti, l’Amministrazione dovrebbe dar conto al privato delle ragioni alla base dell’impossibilità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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