Una sentenza del TAR Veneto spiega come vanno attuate le direttive del P.A.L.A.V.
Si tratta di un piano d'area che trae fondamento nelle leggi speciali per la laguna veneta e coinvolge i comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Piemonte, di recente, si è soffermato sulla disciplina di controllo delle fondazioni, ed in particolare sulle fondazioni di partecipazione, caratterizzate da un patrimonio a struttura aperta a future adesioni successive da parte di terzi.
Il Giudice Amministrativo ha dichiarato che il potere prefettizio di controllo previsto dall’art. 25 c.c. si applica anche a tali tipi di fondazione, a prescindere dall’esistenza di un eventuale organo di controllo interno alla persona giuridica, stante l’identità dello schema causale con la fondazione codicistica. Ha inoltre ricordato la funzione del controllo governativo, volta a preservare il vincolo di destinazione del patrimonio della fondazione e, quindi, lo scopo per cui tale ente è stato costituito.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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In materia di agibilità degli edifici (e in particolare quella ex art. 221 r.d. 1265/1934, TULS), è importante ricordare che la relazione dell’ufficiale sanitario allegata alla licenza non costituisce prova della compatibilità urbanistico-edilizia dell’immobile (sebbene questi abbia affermato che c'era).
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Bolzano, in un’articolate ed approfondita sentenza, esamina l’annosa questione delle notifiche telematiche.
Premettendo che l’Idice IPA non è considerato un pubblico elenco valido per le notifiche telematiche, il T.A.R. distingue il Registro INI-PEC gestito dal Ministero delle Sviluppo Economico dal Reginde, gestito dal Ministero di Giustizia.
Il Collegio afferma poi che, per effettuare validamente una notifica processuale nei confronti di un’impresa e/o di un professionista, occorre utilizzare esclusivamente il registro INI-PEC; al contrario, per eseguire regolarmente una notifica telematica nei confronti di una P.A. o presso l’Avvocatura dello Stato, bisogna utilizzare esclusivamente il Reginde.
Quid iuris se la P.A. non ha comunicato l’indirizzo PEC al Ministero di Giustizia?
In tal caso, a mio giudizio, non rimane che effettuare una notifica cartacea, salvo aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene, in tali casi, valide le notifiche fatte utilizzando il Registro IPA, dato che la P.A. è rimasta inerte all’obbligo di legge che prevedeva di comunicare il relativo indirizzo PEC al Ministero della Giustizia entro il 30.11.2014.
Ma non sò se fidarsi di questo indirizzo: magari nel dubbio meglio farle entrambe?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda che il principio di rotazione impone, di regola, di non invitare l’operatore uscente in caso di nuova procedura negoziata, salvo adeguata motivazione che giustifichi la scelta opposta; tale principio, però, non vale se la P.A. ricorre alle cd. procedure ordinarie: in tal caso, infatti, può partecipare alla gara anche l’operatore uscente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Si noti che, nel caso di specie, il privato si era rivolto al TAR perché così c’era scritto di fare nel provvedimento della Motorizzazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito la natura duplice dell’obbligo di contribuzione da una parte, e dello speculare obbligo di restituzione da parte del Comune, dall’altra.
Il Giudice Amministrativo ha in particolare sottolineato come la possibilità di restituzione degli oneri versati dipenda dal ricollegamento dei medesimi a un titolo edilizio ovvero a una convenzione urbanistica:
- nella prima ipotesi, il Comune deve sempre restituirli, se l’edificazione non ha luogo (e in caso di parziale edificazione, parziale dovrà essere la restituzione);
- nella seconda, invece, la possibilità di restituzione è ricollegata solamente allo scioglimento dell’accordo tra P.A. e privato. E questo poiché la convenzione urbanistica mantiene pur sempre la propria natura privatistica.
E quindi, aggiunge il TAR, posto che la mancata attuazione di una convenzione urbanistica lede un legittimo affidamento della P.A. al pagamento degli oneri, la conseguente richiesta di restituzione da parte del privato potrà venire formulata solo quale (sussidiaria) azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito che un Comune non ha l’obbligo di evadere l’istanza di annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo proveniente da un privato, costituendo il potere di autotutela una facoltà ampiamente discrezionale dell’ente.
Pertanto, non potendosi formare silenzio-rifiuto su tale istanza alla scadenza del termine, un eventuale ricorso avverso il silenzio instaurato dalla parte privata dovrà essere dichiarato inammissibile.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. stabilisce che il cd. principio di equivalenza opera ope legis e che esso trova applicazione sia con riferimento ai requisiti di ammissione sia alle specifiche tecniche per l’attribuzione dei punteggi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto si è recentemente occupato dei diversi gradi di tutela riferiti a un immobile vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004.
Ha rilevato, in particolare, che esistono vari livelli di tutela – tra loro cumulati – per immobili di tal genere inseriti in un centro storico: gli edifici così identificati, infatti, godono sia della protezione “statale” del Codice dei Beni Culturali, sia della protezione urbanistica dettata dagli strumenti pianificatori.
Nulla impedisce quindi a un Comune di estendere la tutela (di natura urbanistica) a zone specifiche del proprio territorio, creando una microzonizzazione ad hoc all’interno di ZTO già delimitate (nel caso di specie, il centro storico della città), con però due limiti: il primo funzionale, in quanto la disciplina urbanistica si articola per aree, e non per singoli beni; il secondo di competenza, che non può esondare nella materia di tutela del bene culturale, riservata allo Stato.
Inoltre, ha ricordato il TAR, la classe di intervento edilizio a cui potrà essere sottoposto l’immobile avente rilevanza culturale dovrà essere valutata dal Comune in modo da non snaturare la zona in cui l’immobile stesso è inserito. Questo perché l’aspetto dell’edificio incide sull’identità del centro storico de quo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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