Sito inquinato e responsabilità del proprietario

09 Ott 2018
9 Ottobre 2018

Il T.A.R. Brescia fa il quadro delle responsabilità del proprietario di un sito inquinato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La nozione di costruzione ex art. 873 c.c.

08 Ott 2018
8 Ottobre 2018

La Corte di cassazione ha ribadito che per “costruzione”, ai sensi dell’art. 873 c.c. (rubricato Distanze nelle costruzioni), si deve intendere qualsiasi opera, comunque costruita, che presenti le seguenti caratteristiche: 1) non completo interramento; 2) solidità e immobilizzazione rispetto al suolo.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Quali terrapieni rientrano nel concetto di costruzione?

08 Ott 2018
8 Ottobre 2018

La Corte di cassazione ha ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 873 c.c. (rubricato Distanze nelle costruzioni), devono considerarsi ‘costruzioni’ solo i cd. terrapieni artificiali, non anche i cd. terrapieni naturali.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Distanze tra costruzioni e regolamenti locali

08 Ott 2018
8 Ottobre 2018

La Corte di cassazione ha ribadito che l’art. 873 c.c. (rubricato Distanze nelle costruzioni) prevede una definizione unitaria di ‘costruzione’ ai fini delle distanze legali, che non può essere derogata dai regolamenti locali, laddove parlino di ‘fabbricati’.

Gli Enti Locali possono solo prescrivere una distanza tra costruzioni superiore ai tre metri previsti dal Codice civile.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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E’ legittima l’ordinanza comunale con cui si vieta di dare da mangiare ai cani randagi e si rende obbligatoria la museruola per i cani di grossa taglia?

08 Ott 2018
8 Ottobre 2018

Una particolare problematica viene sottoposta all'attenzione del TAR Campania, che frena il comune.

Post di Diego Giraldo – avvocato

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Il DASPO deve specificare esattamente i luoghi cui si estende il divieto

06 Ott 2018
6 Ottobre 2018

Il DASPO deve specificare esattamente i luoghi cui si estende il divieto, altrimenti si pone in contrasto con il diritto di libera circolazione del cittadino e non è esigibile.

E' quanto stabilito recentemente dal T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio, che ha riformato in parte qua il provvedimento di DASPO emesso dal Questore, con cui era stato imposto ad un tifoso "facinoroso", il divieto di accedere, per quattro anni, non solo agli stadi o agli impianti sportivi dove si fossero svolte tutte le manifestazioni sportive nelle quali fosse stata impegnata a qualsiasi titolo la propria compagine calcistica "del cuore", ma anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto dei partecipanti alle citate manifestazioni sportive.

Secondo il TAR, l’art. 6, comma, 1 della L. n. 401/1989, impone la necessità di specificare i luoghi cui si estende il divieto, discendendo la ratio della specificazione, dalla fondamentale esigenza di conciliare la misura interdittiva con la garanzia costituzionale della libertà di circolazione; la necessità di un'indicazione specifica delle manifestazioni sportive e dei luoghi cui il divieto deve applicarsi, inoltre, è da ricondursi ad un'esigenza di razionalità del divieto e, pertanto, di esigibilità del rispetto del comando il quale, se non chiaramente e specificamente enunciato, rimarrebbe privo di efficacia precettiva.

E' stata, dunque, censurata la parte del provvedimento in cui estendeva il divieto a luoghi esterni non esattamente individuati, dopo che comunque era stata confermata nel merito la bontà della misura.

La pronuncia, infine, risulta interessante in quanto riepiloga alcuni principi giurisprudenziali in materia di DASPO:

-per tale tipo di provvedimento, essendo proteso alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, si può prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura di prevenzione e, quindi, non gli va notificato previamente l'avvio del procedimento;

- all'Autorità amministrativa spetta una valutazione di affidabilità del soggetto che, se negativa, si concretizza nel DASPO e che rimane incensurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente motivata, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche, in relazione alle quali non può risultare, peraltro, indifferente, nel giudizio di comparazione, la sproporzione significativa, per ordini di grandezza, tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi per assistere alla partita della squadra preferita.

Post di Giorgio Nespoli - avvocato

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Quanti tipi di ristrutturazione edilizia sussistono?

05 Ott 2018
5 Ottobre 2018

Secondo il T.A.R. Brescia tre. In questa sentenza il Collegio esamina con chiarezza e precisione l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della “ristrutturazione edilizia”, chiarendo come devono essere coordinate le varie norme del d.P.R. n. 380/2001 che, solo apparentemente, sembrano in antinomia le une con le altre.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Anche un edificio degli anni ’50 può essere abusivo per mancanza di un titolo

05 Ott 2018
5 Ottobre 2018

In contrasto con una opinione abbastanza diffusa (ma evidentemente infondata), secondo la quale gli edifici costruiti prima del 1967 erano automaticamente  dispensati dalla necessità di un titolo edilizio, il TAR Veneto spiega perchè anche un edificio costruito negli anni '50 del secolo scorso può essere abusivo per mancanza o difformità da un titolo edilizio.

IL TAR si occupa anche del valore delle dichiarazioni dei terzi sull'epoca di realizzazione dell'edificio.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Piena conoscenza dell’atto lesivo

05 Ott 2018
5 Ottobre 2018

Il T.A.R. afferma che, se da un lato, spetta alla parte che eccepisce la tardività del ricorso dimostrare che la piena conoscenza del provvedimento impugnato si fosse già formata anteriormente alla proposizione del ricorso, dall’altro lato, riconosce i poteri del Collegio ad indagare con scrupolo su tale aspetto.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Il rebus del calcolo della sanzione ex art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001: la Corte dei Conti dribbla la domanda

04 Ott 2018
4 Ottobre 2018

Il Comune di Chiampo aveva inoltrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto una richiesta di parere, in ordine al modo di calcolare la sanzione comminata dall’art. 34, co. 2 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001), cd. fiscalizzazione dell’abuso (si veda il post del 26 giugno 2018, con l'allegata richiesta motivata).

Il contrasto, anche giurisprudenziale, verte sul momento nel tempo in cui bisogna considerare il “doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392” ai fini del calcolo della sanzione: secondo alcuni, si dovrebbe fare riferimento al momento dell’abuso; secondo altri, al momento dell’applicazione della sanzione (per approfondire, si vedano i due post, datati 9 agosto 2017 e 16 gennaio 2018, a firma dell’avv. Matteo Acquasaliente).

La Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere, ritenendo che una sua risposta avrebbe interferito con la discrezionalità della p.a. e con la giurisdizione amministrativa.

Tuttavia, la Corte cita “in funzione collaborativa” una sentenza del T.A.R. Bologna e una del Consiglio di Stato. La prima esclude che il valore indicato nella l. 392/1978 debba essere rivalutato secondo gli indici Istat. La seconda ritiene esente da vizi – anzi, addirittura attività vincolata – l’operato del Comune, che nell’anno 2000 ha calcolato la sanzione con i valori della l. 392/1978, come rivalutati dall’ultimo decreto ministeriale emanato in proposito (D.M. Lavori Pubblici 18 dicembre 1998).

Non sarebbe assurdo trarne un “suggerimento”, per il quale ai fini della cd. fiscalizzazione dell’abuso, si deve fare riferimento al costo di produzione al momento di realizzazione dell’abuso, in base ai valori fissati dalla l. 392/1978, senza rivalutazione alla data di irrogazione della sanzione, dato che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3633/2018, sembra avallare – seppur in modo indiretto - tale metodo di calcolo utilizzato dal Comune di Macerata. Qualora invece si ritenga doverosa la rivalutazione, essa andrebbe calcolata in coerenza con le fonti secondarie: i vari regolamenti, con cadenza pressoché annuale, hanno aggiornato i valori della l. 392 cit. fino al 1997; per gli anni dal 1998 in poi, troverebbe generale applicazione l’ultimo regolamento emanato, ovvero il prefato D.M. LL.PP. 18 dicembre 1998.

Quindi, ad oggi, nonostante il T.A.R. Veneto ritenga necessario attualizzare la sanzione de qua al momento della sua applicazione (sent. 1114/2017), non chiarendo, tuttavia, a quale momento storico la stessa debba essere ricondotta (rectius: se al momento di commissione dell’abuso o a quello di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria), altri Giudici, non solo negano l’attualizzazione della stessa, ma lasciano persino presumere che la sanzione dovrebbe essere commisurata ai valori sussistenti al momento di commissione dell’abuso o, in assenza di tale informazione temporale, all’ultimo D.M. del 1998.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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