Recentemente il TAR Piemonte ha affermato che il termine per il deposito di un ricorso deve essere ricollegato alla data di perfezionamento della notifica solo per le parti necessarie del processo, e non anche per le parti non necessarie, quale può essere l’impresa ausiliaria estera (totalmente dipendente dall’impresa ausiliata), le quali potrebbero anche non essere chiamate in causa nella controversia.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda la natura giuridica del certificato di destinazione urbanistica
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Brescia fornisce un’interpretazione dell’art. 97, c. 2, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016 secondo cui: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: … d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”.
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Il TAR Piemonte, di recente, si è espresso in merito alla disciplina in materia di procedimenti ad evidenza pubblica, e in particolare sul termine triennale dell’illecito professionale.
Il Giudice Amministrativo ha dapprima sottolineato l’esistenza di due contrastanti orientamenti in merito: l’uno che ritiene che la P.A. non sia soggetta a limitazioni temporali nel suo potere discrezionale di valutare l’affidabilità degli operatori economici; l’altro, di ispirazione comunitaria, che imporrebbe di non considerare, ai fini della gara, l’illecito avvenuto più di tre anni prima della pubblicazione del bando.
Quindi, ha statuito che, anche a prendere come punto di riferimento l’orientamento comunitario, il termine da cui far partire il calcolo dei tre anni al fine dell’irrilevanza dell’illecito professionale in una procedura ad evidenza pubblica è quello dell’accertamento definitivo dell’illecito medesimo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. si sofferma sulla portata applicativa dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la delimitazione del centro abitato prevista dal Codice della strada non ha alcuna finalità urbanistico-edilizia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte, in una propria recente sentenza, si è soffermato sulla gravità dell’errore nell’esercizio dell’attività professionale di un operatore economico che può determinare l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, specie se determinato da violazioni del principio comunitario della concorrenza.
Ha pertanto dichiarato (anche sulla scorta di una pronuncia della CGUE) che l’esistenza di un provvedimento sanzionatorio in materia di concorrenza, emanato dall’A.G.C.M. e confermato in sede giurisdizionale, può assurgere a “grave errore professionale” ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara.
Però, ha aggiunto il TAR, tale errore deve essere soggetto a valutazione da parte della Stazione Appaltante in relazione all’affidabilità dell’operatore economico, e quindi l’eventuale esclusione basata solamente sull’esistenza di tale provvedimento deve essere annullata per carenza di motivazione. Il Giudice Amministrativo ha infatti sottolineato la differenza di contenuto del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust (che guarda al passato) e del giudizio di affidabilità spettante alla P.A. (che guarda al futuro).
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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La fondazione Severo Galbusera, in collaborazione con l'Università di Padova, ha organizzato per venerdì 22 novembre 2019 presso l'orto botanico di Padova unconvegno sulla consulenza nella distribuzione e nell'intermediazione assicurativa.
Il termine consulenza, nel suo significato comune, indica l’attività di prestazione di consigli o pareri da parte di un esperto su materie di propria competenza.
La capacità d’orientare le scelte del destinatario è stata disciplinata nei mercati assicurativi e finanziari per garantire l’affidabilità dell’erogatore della prestazione in funzione della tutela dell’utente e del corretto funzionamento del settore.
La normativa, infatti, ha introdotto riserve di attività, limitazioni contenutistiche, indicazioni formali e responsabilità che interessano, in particolare, l’intermediario assicurativo.
Il convegno si propone di approfondire la portata delle prescrizioni, i margini di flessibilità, gli aspetti operativi, i limiti e le conseguenti responsabilità del prestatore di consulenza in materia assicurativa.
La partecipazione al convegno è gratuita.
L’iscrizione è riservata a coloro che si siano registrati inviando la scheda allegata.
La Cassazione conferma la validità dell’indirizzo INI-PEC per effettuare le notificazioni in via telematica.
La Corte di Cassazione civile, ha corretto un cd. errore di diritto non essenziale contenuto nella precedente ordinanza del n. 24160/2019, commentata in senso critico nel nostro post del 31 ottobre 2019.
La Corte, che aveva affermato che: “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”, giunge ora ad affermare la validità del Registro INI-PEC per le notifiche telematiche.
Nell’ordinanza di correzione, inoltre, la Corte di Cassazione preannuncia che anche per la sentenza 3709/2019, che per prima aveva affermato l'inadeguatezza di INI-PEC, è in corso il procedimento di correzione.
Riassumendo, ad oggi, sembrerebbe salvo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 23620/2018, in merito alla validità delle notifiche effettuate all'indirizzo di posta certificata tratto da INI-PEC e da REGINDE, in quanto pubblici elenchi ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005.
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Il T.A.R. Milano ricorda che, di fronte alla segnalazione privata circa la sussistenza di un abuso edilizio, il Comune ha l’obbligo giuridico di attivarsi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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