5 Maggio 2018
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana afferma che, qualora l’ordinamento attribuisca ad un soggetto la potestà di derogare ad un termine, questi deve espressamente dichiarare i motivi che lo spingono a giovarsi di detta facoltà e il nuovo termine che prevede di rispettare, altrimenti il termine stesso rimane quello ordinario – nel caso della p.a., dovrà quindi intervenire un espresso e motivato provvedimento di proroga.
Il caso di specie vedeva un’occupazione militare d’urgenza, iniziata sotto la vigenza degli artt. 73 e 76 l. 2359/1865, i quali consentivano all’Amministrazione militare di sforare l’ordinario termine biennale: l’occupazione, tuttavia, si era protratta per un quarantennio, termine irragionevole di per sé e comunque mai motivato. È quindi risarcibile il danno derivante dall’occupazione sine titulo, successiva al primo biennio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Commenti recenti