Accordi di pianificazione ex art. 6 L.R. Veneto 11/2004: antimafia e persone fisiche non imprenditori
L'art. 7-bis della L.R. del Veneto n. 11/2004 stabilisce che:
"Art. 7 bis - Disposizioni per favorire la trasparenza e legalitĂ negli accordi.
1. Con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”".
.
Le verifiche antimafia di cui all'art. 7-bis si devono fare anche nei confronti di proponenti "soggetti privati", persone fisiche slegate da qualsivoglia attivitĂ imprenditoriale?
Una sentenza del TAR Calabria offre argomenti per rispondere di no.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Anche poi i Notai vogliono la dichiarazione, che inseriscono negli accordi, dell’avvenuto espletamento della procedura antimafia-
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!