Comuni privi di PAT e decadenza delle previsioni di PUA

05 Mar 2024
5 Marzo 2024

Il TAR Veneto evidenzia che la decadenza della previsione di piano attuativo, al passare di cinque anni dall’entrata in vigore del P.I., comporta la trasformazione della zona interessata in “area non pianificata”, con limitatissime potenzialità edificatorie; per i Comuni non dotati di PAT (e dunque nemmeno di P.I.), il termine quinquennale si applica dall’entrata in vigore della legge sul consumo di suolo (l. R.V. n. 14/2017).

In tale ipotesi, dunque, se le previsioni di PUA non sono state attuate entro giugno 2022, esse devono essere considerate decadute.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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8 replies
  1. Anonimo says:

    TU Pdl 244- inserito ex novo il c. 4
    Art. 52 – Aree non pianificate. (LR n. 11/2004, art. 33)
    4. È fatta salva l’applicazione delle norme statali e regionali che consentono la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico in variante o in deroga allo strumento urbanistico.

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  2. Anonimo says:

    Architetto mi scusi- per completare il discorso- rispetto all’art. 33 della lr n. 11/2004, ora nel TU Pdl n. 244

    hanno aggiunto il c. 4
    Art. 52 – Aree non pianificate. (LR n. 11/2004, art. 33)
    1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 25, comma 9.

    4. È fatta salva l’applicazione delle norme statali e regionali che consentono la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico in variante o in deroga allo strumento urbanistico.

    Per cui, intanto ricollegandosi alla generale non applicabilità degli ex artt 6 e 7 della lr n. 14/2019, ce il fatto come detto nell’art. 3 c. 4 let.f) per la decadenza delle aree ….. al c.1 di cui sopra è scritto….sia intervenuta la decadenza…. quindi un provvedimento amministrativo;

    Ora il c. 4 parla che in quelle aree si possono realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico in variante o in deroga allo strumento urbanistico. E non mi pare che la deroga sia estendibile agli ex artt. 6 e 7 della LR n. 14/2019, ora artt. 73 e 74.

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  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno, grazie degli spunti che avete dato e che condivido. Molto bene che il pdl 244 faccia chiarezza. Vi ringrazio. Buona giornata

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  4. Anonimo says:

    come pure viene incontro l’art. 54 del TU pdl 244

    Art. 54 –
    2. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni che ne sono ancora sprovvisti hanno l’obbligo di dotarsi del PAT. Scaduto tale termine, si applica la disciplina di cui all’articolo 52, commi 2, 3 e 4 e non trovano ulteriore applicazione gli articoli 73 e 74. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all’articolo 64.

    Visto che l’art. 52 parla delle aree non pianificare, su queste non si applicano gli artt. 73 e 74 – che sono gli ex art. 6 e 7-

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  5. Anonimo says:

    Forse viene incontro l’ art 10 lr 19/2021 “veneto cantiere veloce”, e il fatto che già su quelle aree, che comunque sono soggette a Pua da repertorio normativo e non ad intervento diretto (che poi sono le aree di cui all’art- 18 c. 7 della lr n. 11/2004), parrebbe che si possa applicare gli artt. 6 e 7 della lr n. 14/2019- un volta decadute immagino non più.

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  6. Anonimo says:

    Avevo letto giusto ieri, ora non ricordo l’articolo del TU pdl n. 244, che esclude proprio gli interventi di cui agli artt. 73 e 74 nelle zone non pianificate. Ma durante un seminario a Spinea una collega di un comune aveva sollevato il punto e diceva che erano esclusi dall’art. 3 c. 4 let. f)
    f) ricadenti nelle aree con vincoli di inedificabilità di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
    “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
    abusive”, o dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

    Visto che l’art. 18 c. 7 è un provvedimento amministrativo NO

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  7. Fiorenza Dal Zotto says:

    Secondo voi, in un edificio che ricade all’interno di un’area oggetto di decadenza delle previsioni urbanistiche ai sensi comma 7 art. 18 della l.r. 11/2004 e all’interno del centro abitato, è possibile applicare gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 del piano casa Veneto 2050?
    Vi propongo alcuni riflessioni per una possibile risposta.
    Considerato che in queste aree si prevede l’applicazione della norma delle “aree non pianificate” di cui all’art. 33 della l.r. 11/2004;
    ricordato che, per le aree che ricadono all’interno dei centri abitati, l’art. 33 comma 3 prevede la possibilità di realizzare i soli interventi di cui alle lett. a,b,c, d dell’art. 3 del dpr 380/2001,
    considerato che si tratta di aree che devono essere ripianificate entro 6 mesi,
    considerato che la norma di cui all’art. 33 sembra essere una norma transitoria finalizzata alla conservazione dell’esistente [l’art. 33 menziona i SOLI interventi di cui alle lett. a,b,c, d dell’art. 3 del dpr 380/2001], ma nulla di più, proprio in attesa delle future scelte pianificatorie da assumere entro 6 mesi,
    richiamato l’articolo 3 “ambito di applicazione” della l.r. 14/2019 “Veneto 2050”, quarto comma lett. b) secondo cui devono essere esclusi dall’applicazione del piano casa gli edifici “oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti” e quarto comma lett. f) secondo cui: “f) ricadenti nelle aree con vincoli di inedificabilità di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”, o dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; “;
    si ritiene che sia ammesso l’intervento di tipo “conservativo” [pur nella rinnovata accezione dell’intervento di “ristrutturazione”] fino alla ristrutturazione, ma non l’ampliamento e quindi neppure l’ampliamento con piano casa.

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  8. Anonimo says:

    Art. 13 Disposizioni transitorie.
    14. Nei comuni non dotati di PAT si applica l’articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

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