E alla fine è arrivata una legge dello Stato che disciplina la perequazione come contributo straordinario

12 Nov 2014
12 Novembre 2014

La modifica introdotta all'art. 16 del Dpr 380/'01 dalla L 164/2014 (conversione dello Sblocca Italia) con l'aggiunta al 4° comma del punto d)ter, per la prima volta,  introduce in maniera esplicita, seppure nell'ambito dello sconto degli oneri, il concetto della restituzione alla comunità di quota parte del plusvalore generato dalla trasformazione urbanistica: "la valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. "

E' una modifica passata "sottotraccia" ma che ricalca quasi alla lettera il modello perequativo da me applicato ormai da vent'anni (e da taluni fortemente contestato) basato sulla valutazione economica del vantaggio, della possibile declinazione in denaro, opere o aree, della finalità. Mi parrebbe importante segnalare la cosa e mettere in guardia da un rischio:  l'interesse pubblico sarebbe attestato dal versamento del contributo straordinario, quasi che pagando si potrebbe comprare qualsiasi intervento. Nel mio "modello", invece, sono distinti i due momenti: l'interesse pubblico è strettamente connaturato al tipo di intervento proposto, alla scelta progettuale posta in capo unicamente alla discrezionalità della pubblica amministrazione pur all'interno di un percorso partecipativo/concertativo o negoziale che dir si voglia. Il contributo (integrativo nel mio caso) rappresenta, invece, soltanto una modalità di finanziamento per la costruzione della città pubblica e si colloca nel più ampio contesto della partecipazione di più soggetti al conseguimento dell'interesse pubblico (c.fr Paolo Maddalena).

Gli effetti mi sembrano importanti: la Regione emanerà finalmente l'atto di indirizzo sulla perequazione? Il contributo perequativo quando inferiore al 50% dovrà essere adeguato?

Mi sembrano questioni troppo importanti per lasciarle cadere. 

dott. Fernando Lucato - urbanista

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2 replies
  1. Silvano Ciscato says:

    letta la disposizione, e considerata la sua collocazione sistematica nell’ambito del T.U., parrebbe di intendere che codesta forma di esazione si applichi (e si limiti) agli “interventi”, ossia a progetti, implicanti trasformazioni della disciplina urbanistica dei suoli, che ne incrementino, in astratto, il valore.
    e, pertanto, che non si applichi alle varianti di rango pianificatorio, frutto di scelte assunte motu proprio dall’Amministrazione.
    …potrebbe scaturirne un’interessante forma di strabismo impositivo
    v’è, poi, un’apparente ambiguità espressiva: la disposizione parametra sul “maggior valore generato dall’intervento”.
    Che non è il maggior valore generato dalla variante urbanistica…

    arrivederci a Spinea

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  2. fiorenza dal zotto says:

    ne parleremo al convegno a spinea del 18 novembre

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