Impianto di gassificazione: compatibilità urbanistica e mancata espressione del parere in sede di conferenza di servizi

01 Ago 2014
1 Agosto 2014

Con la decisione n. 1097 del 20 luglio 2014, la Terza Sezione del TAR per il Veneto ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini residenti in prossimità di un allevamento intensivo di avicoli (tacchini) avverso l’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 387/2013, dalla Regione Veneto per la realizzazione di un impianto di gassificazione delle deiezioni provenienti dal medesimo allevamento e da un allevamento di tacchini collocato in altro sito.

I giudici hanno accolto il ricorso riscontrando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria procedimentale.

Si segnalano, in particolare, due passaggi della decisione: il primo in cui il TAR chiarisce la portata applicativa del terzo comma dell’art. 12 del d. lgs. n° 387 del 2003[1], sulla autorizzazione in variante: il secondo in cui il TAR la portata applicativa del settimo comma dell’art. 14-ter della legge n° 241 del 1990[2], sul c.d. assenso implicito acquisito in sede di conferenza di servizi.

Con riguardo alla tematica della variante urbanistica necessitata dall’installazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Collegio così conclude: “Non è possibile, come vorrebbero invece la regione Veneto e la parte controinteressata, considerare che l’intervento sia stato autorizzato in variante al piano regolatore. L’autorizzazione in variante è consentita dal terzo comma dell’art. 12 del d. lgs. n° 387 del 2003. Tuttavia nel caso di specie l’intervento non è stato autorizzato in variante al piano regolatore, ma sul falso presupposto della conformità al piano regolatore. L’autorizzazione in variante deve essere il frutto di un’istruttoria adeguata e, anche in relazione all’adeguatezza dell’istruttoria, deve essere oggetto di una previsione specifica e motivata. Nel caso di specie la previsione di autorizzare l’intervento in difformità dal piano regolatore non è stata nè specifica né motivata.

La variante, in sostanza, deve essere oggetto di apposita istruttoria in sede di conferenza e costituire oggetto di pronuncia della conferenza stessa. Essa non discende in via automatica dall’approvazione di un impianto in deroga alle previsioni urbanistiche.

Con riguardo alla mancata pronuncia del parere da parte di una delle autorità chiamate a partecipare al procedimento unico, il TAR così precisa: “Dal verbale della conferenza di servizi del 3 Giugno 2013 risulta che la provincia di Vicenza è risultata assente alla conferenza. La Regione Veneto ritiene che, ai sensi del settimo comma dell’art. 14-ter della legge n° 241 del 1990, si è determinato l’implicito assenso della provincia di Vicenza. Tuttavia, affinchè si abbia l’implicito assenso di cui sopra, la conferenza deve deliberare sull’oggetto della volontà che si intende esprimere. (…) sarebbe stato necessario una specifica determinazione della conferenza sul rilascio dell’autorizzazione allo scarico, determinazione che è invece mancata. Ne consegue che la conferenza di servizi è incorsa in violazione di legge, perché non ha deliberato, come invece avrebbe dovuto per poter assentire l’intervento, sull’autorizzazione allo scarico. Il collegio sottolinea che l’art. 14-ter della legge n° 241 del 1990 consente di qualificare come assenso l’assenza dell’amministrazione alla conferenza di servizi, ma a condizione che la conferenza di servizi abbia adottato una specifica delibera sul punto che deve intendersi assentito. Inoltre, anche se, in ipotesi astratta, la provincia di Vicenza fosse da considerarsi soggetto assenziente alla deliberazione della conferenza di servizi, il mancato specifico ed espresso esame degli scarichi effluenti dall’impianto ha determinato un difetto d’istruttoria in relazione alla doverosa valutazione degli effetti che si producono sull’ambiente per effetto degli scarichi stessi. L’autorizzazione impugnata è dunque viziata per violazione di legge e difetto d’istruttoria.”.

In conclusione, per potersi avere l’effetto sostitutivo del parere nel caso in cui l’autorità competente a esprimerlo non si esprima, occorre che la conferenza dei servizi assuma una apposita determinazione sull’aspetto di competenza dell’autorità “silente”.



[1] “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. (…)”.

[2] “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.”. 

sentenza TAR Veneto n. 1097 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC