La approvazione di una variante al PRG non sana i vizi della adozione che si trasmettono invece alla approvazione
Si legge nella sentenza del TAR Veneto n. 920 del 2014: "2. E’ altrettanto infondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nella parte in cui l’Amministrazione comunale rileva che la delibera n. 27/2013 consentirebbe di superare tutti i motivi proposti avverso la precedente delibera n. 21/2013. Sul punto va ricordato che il procedimento di “adozione e approvazione” delle varianti al Piano regolatore, così come richiamato dall’art. 9 del Dpr 327/2001, costituisce un unico procedimento che presuppone tuttavia, l’emanazione di atti distinti e autonomi, nell’ambito dei quali, peraltro, i vizi contenuti nella delibera di adozione hanno l’effetto di riverberarsi sulla successiva delibera di approvazione (in questo senso Cons. Stato Sez. IV, 15-02-2013, n. 921)".
Dario Meneguzzo - avvocato
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