La riforma Salva casa e i vincoli per la legislazione regionale in materia di cambio d’uso

06 Mag 2026
6 Maggio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme di legge della Regione Toscana in materia di mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, per contrasto con i princìpi fondamentali stabiliti dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, come modificato dalla cd. riforma Salva casa.

In particolare, era illegittima la disciplina toscana nella parte in cui, per i mutamenti di destinazione d’uso cd. verticale, manteneva l’obbligo di corresponsione anche degli oneri di urbanizzazione primaria, in contrasto con la disciplina statale che prevede il solo riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria e non richiede il reperimento di ulteriori aree per servizi o parcheggi.

Inoltre, era illegittima la previsione regionale che attribuiva ai Comuni la possibilità di stabilire, nei propri strumenti urbanistici, non solo “condizioni” ma anche “limitazioni” ai mutamenti di destinazione d’uso. Le limitazioni si distinguono dalle condizioni per un maggiore grado di incisività sul diritto di proprietà e ampliano indebitamente il margine di intervento comunale rispetto al modello delineato dalla normativa statale.

Infine, era incostituzionale la disciplina regionale transitoria che subordinava l’applicazione della normativa statale sull’uso degli immobili all’approvazione, entro due anni, di varianti urbanistiche comunali o di appositi atti di adeguamento. La disciplina statale prevede un’applicazione diretta e immediata delle nuove disposizioni, coerente con la finalità di semplificazione, ed è rivolta a tutti i soggetti dell’ordinamento, senza necessità di mediazione da parte della pianificazione comunale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Ero convinto che la Consulta avrebbe dichiarato l’incostituzionalità del ‘Salva Casa’; tuttavia, sotto l’attuale presidenza, mi sembra si sia instaurato un evidente allineamento con le posizioni governative.

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  2. Vittorio says:

    Personalmente nutro perplessità sulla opportunità delle norme pel cambio di destinazione d’uso fissate dall’art. 23-ter, in particolare per la non debenza degli spazi a parcheggio. Ma è un mio parere.
    Tuttavia il legislatore ha, per una volta, chiarito i suoi obbiettivi e bisogna dare atto che la norma scritta con inconsueta chiarezza – mai sufficiente peraltro – non dava adito a particolari dubbi interpretativi.
    Ciononostante molti comuni hanno insistito ( scorrettamente ma comprensibilmente ) con discutibili interpretazioni finalizzate solo a far cassa.
    La Corte Costituzionale ha chiuso la faccenda con sentenza cristallina.
    Chi ha orecchie per intendere intenda.

    Rispondi

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