Per sottoscrivere un accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 bisogna essere proprietari dell’area?
Nella sentenza n. 616 del 2014 il Consiglio di Stato risponde di no, ritenendo che basti un contratto preliminare.
Si legge nella sentenza: "3.1. - In relazione al primo motivo di appello, con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 6 e 20 della legge regionale Veneto n. 11 del 2004, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, in quanto l’accordo sarebbe stato sottoscritto con la società XXX, nonostante questa non risultasse al momento della sottoscrizione proprietaria dell’area interessata dall’accordo, va ribadita la posizione del primo giudice, che ha rimarcato, in primo luogo, la non applicabilità delle norme invocate a parametro; in secondo luogo, la circostanza che nella specie non si è dato luogo al rilascio di un titolo edilizio, circostanza che naturalmente presuppone la titolarità o comunque la disponibilità giuridica dell’area sulla quale verrà realizzato un determinato intervento da parte del soggetto che avanza la richiesta; e infine, la sufficienza del contratto preliminare stipulato".
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