ZTO negli strumenti urbanistici diverse da quelle previste dal d.m. n. 1444/1968

21 Mag 2020
21 Maggio 2020

Recentemente, il TAR Veneto ha ribadito che il Piano degli Interventi può, ai sensi della normativa regionale, prevedere zone territoriali omogenee diverse da quelle stabilite dal d.m. n. 1444/1968. Ciò posto, non è possibile ascrivere una “zona ad edificazione diffusa” alla ZTO agricola, trattandosi di zone diverse tra loro, e pertanto non è possibile applicarvi la disciplina di cui all’art. 44 l. R.V. n. 11/2004.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags:
3 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    mi scusi, ma il questio non mi è molto chiaro. Segnalo che se si tratta di aree ricadenti all’interno di accordi di pianficazione e/o oggetto di “accordi perequati”, lo stesso accordo potrà stabilire e discipinare in modo specifico gli oneri di urbanizzazione. Se questa precisazione non fosse chiara e non rispondesse alla sua richiesta, le chiedo cortesemente se può aiutarmi a capire meglio la sua domanda. La ringrazio.

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Buon giorno Architetto- ha ragione sul fatto…. ” che le tabelle sugli oneri di urbanizzazione della l.r. 61/1985, vi è sempre e comunque la necessità di prevedere delle tabelle di equivalenza/corrispondenza tra nuove zone inserite nel pi e quelle del d.m. 1444/1968 altrimenti non si riesce ad applicarle”! invero si applicano le stesse tabelle anche sulle nuove zone inserite, penso alle” C1 PER* o D PER* Aree di trasformabilità perequata, come zone di espansione già convenzionate alla data di adozione del PI, secondo Lei non si potrebbe fare???

    Rispondi
  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Certo la legge regionale consente proprio di utilizzare parametri diversi rispetto alle zto del dm 1444/1968..Infatti, il provvedimento approvato dalla Giunta regionale in attuazione della lettera a) dell’art.17 comma 2 della l.r. 11/2004 definisce alla lettera b – ZTO “I criteri per la suddvisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee” e individua i criteri per la suddivisione del territorio comunale in nuove zone territoriali omogenee (punto 1.6), precisando che i Comuni, nell’approvazione dei nuovi Piani degli Interventi, potranno provvedere ad una suddivisione del territorio comunale diversa da quella prevista dal DM 02.04.1968 n. 1444 (punto 2.2). L’atto di indirzzo regionale infatti precisa che “Per la suddivisione del territorio comunale si dovrà privilegiare l’analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità e articolazione; la zona deve essere definita in funzione di un’organizzazione urbanistica/edilizia la cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di formazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l’aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.”(punto 2,3) [nota 1].

    Resta il fatto che, per l’applicazione di norme di derivazione statale (penso al bonus facciate) o a quelle anche regionali, ma che fanno sempre riferimento alla zonizzazione del d.m. 1444/1968 (penso alle tabelle sugli oneri di urbanizzazione della l,r. 61/1985), vi è sempre e comunque la necessità di prevedere delle tabelle di equivalenza/corrispondenza tra nuove zone inserite nel pi e quelle del d.m. 1444/1968 altrimenti non si riesce ad applicarle!

    [nota 1] Al riguardo si segnala la recentissima sentenza del Tar Veneto n. 64/2020 in cui si afferma. “Il potere di individuare tipologie di zone omogenee diverse da quelle previste dall’art. 2 D.M. 1444/68 è, nell’ordinamento regionale veneto, espressamente conttemplato dal paragrafo 2.2 dell’atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3178 dell’8 ottobre 2004, recante “I criteri per la suddvisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee” adottato ai sensi dell’art. 50, c. 1 , lett. b) della legge regioanle 23 aprile 2004, n. 11 laddove afferma che “per l’approvazioen dei nuovi Pii Comuni potranno provvedere, nel rispetto dei criteri di cui al presente atto di indirizzo, ad una suddivisione del territorio comunale diversada quella prevista dal DM 2.4.1968 n. 1444 (cfr. Tar Veneto, sentenza 18 luglio 2017, n. 692). Il Piano degli interventi, pertanto, nella parte in cui individua, in considerazione delle caratteristcihe insediative dell’area, una zona omogenea diversa da quelle previste dal D.M. 1444/68, è legittimo.”.
    Fiorenza Dal Zotto

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Anonimo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC