Ai fini dell’art. art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 le attività artigianali di servizio vanno considerate attività commerciali
Il TAR Veneto afferma che, ai fini dell’art. art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001, le attività artigianali di servizio vanno considerate attività commerciali.
Il comma 1 di tale articolo stabilisce quanto segue sul mutamento d'uso urbanisticamente rilevante:
"1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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