Ai fini delle domande edilizie come si calcolano le maggioranze nel condominio normale e in quello “minimo” (di due soli condomini)

18 Set 2014
18 Settembre 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 1140 del 2014.

Scrive il TAR: "il provvedimento impugnato con il presente ricorso appare sorretto da validi presupposti, risultando, viceversa, palesemente infondata la doglianza principale articolata dal ricorrente, in base alla quale, in un condominio formato da quattro proprietari quale quello in questione, ai fini dell’approvazione delle innovazioni previste dall’art. 1120 c.c. e della formazione della maggioranza assembleare prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 c.c., basterebbe l’approvazione della maggioranza dei condomini calcolata “per teste”, e non per millesimi come invece preteso dal Comune; che, invero, nel caso di specie non possono applicarsi le deroghe al sistema delle maggioranze previsto dal codice civile, le quali sono state individuate dalla giurisprudenza, entro ben definiti limiti, con esclusivo riferimento al c.d. condominio minimo, quello cioè composto - diversamente dal condominio del ricorrente - da due soli condomini ed in cui difetta, materialmente, la possibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 1136 c.c. sulla costituzione delle assemblee e la validità delle sue delibere; che, pertanto, trovando piena applicazione al caso in esame l’art. 1136 c.c., l’innovazione realizzata dal ricorrente doveva essere approvata da tanti condomini che rappresentassero al contempo la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; che il ricorrente non ha dimostrato di avere ottenuto l’assenso dell’assemblea dei condomini all’intervento, e comunque, di avere acquisito l’assenso di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio, offrendo tale prova per mezzo delle tabelle millesimali come correttamente richiesto dal Comune; ed infatti, anche se - come argomentato dal ricorrente - la previa adozione delle tabelle millesimali non è prevista dalla legge come condizione necessaria per la gestione del condominio, rimane il fatto che esse forniscono un criterio certo e obiettivo, difficilmente sostituibile, di identificazione delle quote di partecipazione condominiale, dato dal rapporto tra il valore delle proprietà singole ed il valore dell'intero edificio, che consente di valutare (ove occorre a posteriori ed in giudizio) se i quorum di costituzione dell'assemblea e di deliberazione sono stati raggiunti (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09- 08-2010, n. 18478); che in mancanza della dimostrazione da parte del ricorrente della propria legittimazione a richiedere la sanatoria per le opere in oggetto, era superfluo per il Comune procedere, nel merito, alla valutazione della compatibilità paesaggistica  dell’intervento;  che, pertanto, il ricorso in esame deve essere respinto in quanto infondato".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1140 del 2014

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