Ancora sui poteri del Comune nei confronti di una CILA

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Il TAR Veneto afferma che la CILA (disciplinata in modo alquanto scarno dall’art. 6-bis del T.U. Edilizia) è un titolo edilizio residuale, per la quale non è formalmente prevista una fase di controllo – contrariamente alla SCIA – né alcun potere inibitorio in capo all’Amministrazione.

Gli unici poteri spettanti alla P.A. sono quelli di natura sanzionatoria e repressiva di cui agli artt. 27 e 31 T.U. Edilizia, nelle ipotesi in cui la CILA risulti essere mancante, incompleta o irregolare, ovvero il titolo errato, ovvero l’intervento sia stato realizzato in difformità dalla stessa.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Sentenza TAR Veneto 1277 del 2024

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Il Consiglio di stato non è della stessa opinione.
    Consiglio di Stato con sentenza n. 4110/2023.
    Consiglio di Stato sentenza n. 3275/2021.
    Per tanto direi che sia fuori discussione che la CILA possa essere inibita nei tempi e modi di una SCIA.

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  2. Anonimo says:

    CIL e CILA: interviene il TAR Sicilia
    Una domanda ricorrente nel dibattito tecnico-giuridico riguarda l’efficacia di una CILA presentata al di fuori del proprio ambito di applicazione. Esistono in merito almeno due orientamenti giurisprudenziali, ma in questo approfondimento ne tratteremo un altro aspetto.

    Una questione ancora più interessante è la seguente: la presentazione di una CILA produce effetti concreti nel caso in cui la P.A. ritenga che le opere avrebbero richiesto un titolo edilizio superiore? Inoltre, in ambito edilizio trova applicazione il principio di collaborazione e buona fede tra cittadino e pubblica amministrazione?

    A queste domande ha risposto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza 31 marzo 2025, n. 1061 offrendo un’occasione preziosa per fare chiarezza su un tema tanto diffuso quanto controverso: l’adozione di un ordine di demolizione da parte del Comune in presenza di interventi comunicati tramite CILA.

    Il giudice amministrativo ha fornito una lettura rigorosa ma equilibrata del potere repressivo dell’amministrazione, evidenziando gli obblighi motivazionali che devono accompagnare l’accertamento dell’abusività nei casi in cui l’intervento sia stato oggetto di comunicazione preventiva da parte del privato.

    Da ricordare sempre che:

    L’orientamento giurisprudenziale semplificato espresso dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017 è applicabile solo in caso di immobili mai assistiti da alcun titolo. In tali ipotesi, l’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede una motivazione ulteriore sulle ragioni di pubblico interesse, anche se l’abuso risale nel tempo, il responsabile non è più il proprietario e non vi sono intenti elusivi.

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